In sintesi
L'art. 82 del DPR 602/1973 disciplina i tempi e le modalità con cui l'aggiudicatario di un immobile in asta esattoriale deve versare il prezzo di aggiudicazione. Dopo l'aggiudicazione, l'acquirente non entra immediatamente in possesso dell'immobile né ne diventa formalmente proprietario: deve prima versare il prezzo saldo (al netto della cauzione già depositata) entro il termine stabilito dalla norma — di regola 60 giorni dall'aggiudicazione. Il versamento del prezzo è il momento cruciale che consolida l'acquisto: se l'aggiudicatario non lo effettua nel termine, decade dall'aggiudicazione, perde la cauzione e l'immobile è rimesso all'asta. La norma regola anche le conseguenze dell'inadempimento e l'imputazione delle eventuali perdite della nuova procedura all'aggiudicatario decaduto.
Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 82 DPR 602/1973 — Versamento del prezzo di aggiudicazione
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 — Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito
1. L’aggiudicatario deve versare il prezzo nel termine di trenta giorni dall’aggiudicazione.
2. Se il prezzo non e’ versato nel termine, il giudice dell’esecuzione con decreto dichiara la decadenza dell’aggiudicatario e la perdita della cauzione a titolo di multa; il concessionario procede a nuovo incanto per un prezzo base pari a quello dell’ultimo incanto.
Stesso numero, altri codici
- Art. 82 Cod. Amb. — acque utilizzate per l'estrazione di acqua potabile
- Art. 82 D.Lgs. 159/2011 — Oggetto
- Art. 82 D.Lgs. 209/2005 — Articolo abrogato
- Art. 82 D.Lgs. 42/2004 — Azione di restituzione a favore dell'Italia
- Art. 82 CAD — Articolo abrogato
- Art. 82 Codice Civile: Matrimonio celebrato davanti a ministri di
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Commento
Ratio della norma
Il termine per il versamento del prezzo serve a dare certezza alla procedura: l'AdER deve sapere in tempi brevi se l'aggiudicazione è effettiva o se deve riavviare l'asta. Un termine troppo lungo creerebbe incertezza sullo stato dell'immobile e sulla definitività del procedimento. D'altro canto, un termine eccessivamente breve renderebbe difficile all'aggiudicatario ottenere i finanziamenti necessari (mutuo bancario), con il rischio di decadenze indesiderate che riaprono la procedura.
Analisi e struttura
Il termine per il versamento del saldo del prezzo è di norma 60 giorni dalla data di aggiudicazione. Il versamento avviene mediante bonifico o assegno circolare intestato all'AdER, per l'importo del prezzo di aggiudicazione dedotta la cauzione già versata. Al versamento del prezzo seguono: (a) l'emissione del decreto di trasferimento della proprietà da parte del giudice delegato (o dell'AdER nelle procedure semplificate); (b) la cancellazione delle iscrizioni pregiudizievoli sull'immobile; (c) la consegna dell'immobile all'aggiudicatario. Se l'aggiudicatario decade, la cauzione è trattenuta e l'immobile è rimesso all'asta; l'eventuale minor prezzo della nuova asta è addebitato al decaduto.
Quando si applica
La norma si applica a ogni aggiudicazione di immobili nelle aste esattoriali, dal primo al terzo incanto. Non si applica ai beni mobili (per i quali i tempi di versamento del prezzo sono diversi e più brevi). Si applica anche nelle procedure delegate ai tribunali quando l'AdER ha avviato l'esecuzione immobiliare e questa prosegue davanti al giudice dell'esecuzione ordinario.
Confronto e norme correlate
La norma richiama l'art. 585 c.p.c. sull'obbligo di versamento del prezzo nell'esecuzione immobiliare civile, con termini analoghi. Nell'esecuzione esattoriale, le sanzioni per l'inadempimento dell'aggiudicatario sono le stesse: perdita della cauzione e responsabilità per il minor ricavato della nuova asta. L'art. 585-bis c.p.c. consente in certi casi la concessione di una proroga del termine su richiesta dell'aggiudicatario; non è chiaro se questa possibilità si estenda all'esecuzione esattoriale.
Problemi applicativi
Il problema principale è il finanziamento bancario: molti aggiudicatari, sprovvisti di liquidità immediata, devono ottenere un mutuo per versare il prezzo. Le banche impiegano spesso più di 60 giorni per istruire la pratica, portando a decadenze non volute. Alcune prassi amministrative consentono proroghe del termine su richiesta motivata, ma non è una facoltà garantita. Un secondo nodo è la decadenza per cause non imputabili all'aggiudicatario (es. vizi scoperti sull'immobile dopo l'aggiudicazione): la giurisprudenza ha ammesso in certi casi la possibilità di sciogliersi dall'aggiudicazione senza perdere la cauzione, ma le condizioni sono molto restrittive.
Casi pratici
Caso 1: Aggiudicatario che versa il prezzo entro i 60 giorni
Caso 2: Decadenza per mancato versamento del saldo nei 60 giorni
Caso 3: Versamento del prezzo e cancellazione delle ipoteche
Domande frequenti
Entro quanto tempo devo pagare dopo aver vinto un'asta immobiliare dell'AdER?
L'art. 82 DPR 602/1973 prevede un termine di 60 giorni dall'aggiudicazione per versare il saldo del prezzo (prezzo di aggiudicazione meno la cauzione già versata). Il mancato versamento entro questo termine comporta la decadenza dall'aggiudicazione e la perdita della cauzione.
Posso ottenere un mutuo per pagare un immobile vinto all'asta del fisco?
Sì, ma i tempi del mutuo devono rispettare il termine di 60 giorni. Alcune banche sono attrezzate per questo tipo di finanziamento e riescono ad istruire la pratica in tempi utili. È consigliabile avviare le pratiche bancarie prima dell'asta per avere già una pre-approvazione al momento dell'aggiudicazione.
Se non pago entro 60 giorni, perdo solo la cauzione?
Non solo. L'aggiudicatario decaduto perde la cauzione (trattenuta come risarcimento del danno) e in più potrebbe dover pagare la differenza tra il suo prezzo di aggiudicazione e quello inferiore della nuova asta, oltre alle spese della procedura aggiuntiva. La decadenza è quindi molto onerosa.
Dopo il pagamento, l'immobile diventa immediatamente mio?
L'acquisto si perfeziona con l'emissione del decreto di trasferimento da parte del giudice (o dell'AdER), che segue al versamento del prezzo. Il decreto è il titolo per la trascrizione dell'acquisto nei registri immobiliari e per la cancellazione delle ipoteche. I tempi variano da pochi giorni a qualche settimana dopo il versamento.
Vedi anche