Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 54 DPR 602/1973 – Intervento dei creditori

D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 – Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito

1. I creditori che intendono intervenire nell’esecuzione debbono notificare al concessionario un atto contenente le indicazioni prescritte dal secondo comma dell’articolo 499 del codice di procedura civile.

2. L’intervento conferisce ai creditori soltanto il diritto di partecipare alla distribuzione della somma ricavata dalla vendita dei beni pignorati.

3. I creditori chirografari che intervengono oltre la data fissata per primo incanto o, nel caso di espropriazione presso terzi, per l’assegnazione del credito pignorato, concorrono alla distribuzione della parte della somma ricavata che sopravanza dopo che sono stati soddisfatti i diritti del concessionario, dei creditori aventi diritto di prelazione e dei creditori chirografari intervenuti prima di detta data.

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In sintesi

L'art. 54 del DPR 602/1973 disciplina l'intervento degli altri creditori nel procedimento esecutivo tributario. I creditori che intendono partecipare all'esecuzione devono notificare al concessionario un atto contenente le indicazioni richieste dall'art. 499 del codice di procedura civile. L'intervento attribuisce solo il diritto di partecipare alla distribuzione della somma ricavata dalla vendita dei beni, non la posizione di creditore procedente. I creditori chirografari che intervengono dopo la data fissata per il primo incanto perdono il diritto di partecipare alla distribuzione, salvo che il ricavato non sia sufficiente a soddisfare tutti i creditori intervenuti tempestivamente.
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Ratio della norma

Quando un bene è stato pignorato nell'ambito di un'esecuzione tributaria, gli altri creditori del debitore (privati, pubblici, previdenziali) hanno interesse a partecipare alla distribuzione del ricavato senza dover aprire un procedimento esecutivo autonomo. L'art. 54 consente questo intervento, coordinando i diversi interessi concorrenti nel rispetto dell'ordine dei privilegi previsto dalla legge. La norma protegge i creditori che agiscono tempestivamente prevedendo una decadenza per chi interviene tardivamente.

Analisi e struttura

Il creditore che vuole intervenire deve notificare al concessionario un atto di intervento contenente le indicazioni dell'art. 499 c.p.c. (generalità del creditore, titolo del credito, somma per cui si interviene, indicazione del bene pignorato). L'intervento non richiede autorizzazione: è un diritto del creditore, salvo la decadenza per tardività. L'effetto dell'intervento è limitato: il creditore acquista il diritto di partecipare alla distribuzione del ricavato, secondo il proprio rango (privilegiato, ipotecario, chirografario), ma non diventa creditore procedente (per questo occorre la surroga ex art. 51). I creditori chirografari tardivi (che intervengono dopo la data fissata per il primo incanto) perdono il diritto di concorrere alla distribuzione, salvo il caso in cui il ricavato ecceda i crediti dei creditori tempestivi: in questo caso possono partecipare per la quota residua.

Quando si applica

Si applica a tutti i procedimenti esecutivi tributari pendenti davanti all'AdER. I creditori che possono intervenire sono sia privati (banche, fornitori, proprietari di immobili in locazione) sia pubblici (INPS, INAIL, enti locali per i tributi locali). La notifica dell'atto di intervento deve avvenire prima della data fissata per il primo incanto per i creditori chirografari; i creditori privilegiati possono intervenire entro la distribuzione del ricavato.

Confronto e norme correlate

L'art. 54 va coordinato con l'art. 51 (surroga, che consente di acquisire la posizione di creditore procedente), con l'art. 56 (deposito degli atti e distribuzione del ricavato) e con l'art. 83 (distribuzione del ricavato nelle esecuzioni immobiliari). Le norme sull'ordine dei privilegi (artt. 2745-2783 c.c.) determinano come viene distribuito il ricavato tra i vari creditori intervenuti.

Problemi applicativi

Il principale problema è la corretta e tempestiva identificazione delle procedure esecutive tributarie a cui partecipare: i creditori privati devono monitorare le attività esecutive dell'AdER nei confronti dei propri debitori (non sempre agevole). Ulteriore questione riguarda il rango dei creditori: in caso di insufficienza del ricavato, l'ordine dei privilegi determina quali creditori vengono soddisfatti e quali no, con potenziale esclusione totale dei chirografari tardivi.

Casi pratici

Caso 1: Banca che interviene nell'esecuzione tributaria per recuperare un mutuo

Caso 2: Creditore chirografario che interviene tardivamente

Caso 3: Più creditori che intervengono nella stessa procedura esecutiva

Domande frequenti

Come possono intervenire i creditori privati nell'esecuzione tributaria?

Devono notificare al concessionario (AdER) un atto di intervento contenente le indicazioni dell'art. 499 c.p.c. (generalità, titolo del credito, somma, indicazione del bene). L'intervento dà diritto di partecipare alla distribuzione del ricavato, non di diventare creditore procedente.

Il creditore che interviene nell'esecuzione tributaria deve pagare qualcosa?

L'intervento non comporta il pagamento di somme al concessionario: è un atto procedurale che il creditore notifica per far valere il proprio diritto al ricavato. Potrà però essere tenuto al pagamento delle spese di distribuzione se le regole del procedimento lo prevedono.

Cosa significa che i creditori chirografari tardivi perdono il diritto di distribuzione?

I creditori chirografari che intervengono dopo la data fissata per il primo incanto non partecipano alla distribuzione ordinaria del ricavato. Possono ricevere solo quanto eventualmente residua dopo aver soddisfatto integralmente tutti i creditori intervenuti tempestivamente (sia privilegiati sia chirografari).

In che ordine vengono soddisfatti i creditori nel procedimento tributario?

Prima i creditori privilegiati speciali (ipotecari, pignoratizi) sul bene oggetto di esecuzione, poi i creditori privilegiati generali (es. crediti di lavoro, crediti previdenziali), infine i chirografari in proporzione ai rispettivi crediti. Il credito tributario gode di un privilegio generale che lo pone in posizione prioritaria rispetto alla maggior parte dei creditori chirografari.

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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