← Torna a Riscossione Tributi (DPR 602/1973)
Ultimo aggiornamento: 11 Giugno 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
L'art. 48-bis del DPR 602/1973 introduce uno degli strumenti più incisivi di contrasto all'evasione fiscale: prima di effettuare un pagamento superiore a cinquemila euro, le pubbliche amministrazioni e le società a prevalente partecipazione pubblica sono obbligate a verificare se il beneficiario abbia debiti tributari iscritti a ruolo non pagati per un importo pari o superiore a tale soglia. In caso affermativo, il pagamento viene sospeso e le somme vengono versate al concessionario fino a concorrenza del debito. Il meccanismo opera anche in via telematica, attraverso la banca dati dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione. Questa norma tutela il credito erariale intercettando le somme dovute a debitori fiscali nel momento in cui questi incassano dalle casse pubbliche, con effetti diretti su professionisti, imprese e fornitori della PA.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 48-bis DPR 602/1973 — Pagamenti delle pubbliche amministrazioni

D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 — Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 2, le amministrazioni pubbliche e le societa’ a prevalente partecipazione pubblica, prima di effettuare, a qualunque titolo, il pagamento di un importo superiore a cinquemila euro, verificano, anche in via telematica, se il beneficiario e’ inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o piu’ cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo e, in caso affermativo, non procedono al pagamento e segnalano la circostanza all’agente della riscossione competente per territorio.

1-bis. Limitatamente alle somme dovute a titolo di stipendio, di salario o di altre indennita’ relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche al pagamento di importi superiori a duemilacinquecento euro; in tal caso, i soggetti di cui al medesimo comma 1 verificano se il beneficiario e’ inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o piu’ cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a cinquemila euro.

2. Con regolamento del Ministro dell’economia e delle finanze sono stabilite le modalita’ di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1.

Serve un parere sul tuo caso concreto?

Questa guida spiega la regola generale, ma ogni situazione ha le sue specificità. Per un controllo sul tuo caso puoi trovare un professionista tramite Legge in Chiaro.

In sintesi

L'art. 48-bis del DPR 602/1973 introduce uno degli strumenti più incisivi di contrasto all'evasione fiscale: prima di effettuare un pagamento superiore a cinquemila euro, le pubbliche amministrazioni e le società a prevalente partecipazione pubblica sono obbligate a verificare se il beneficiario abbia debiti tributari iscritti a ruolo non pagati per un importo pari o superiore a tale soglia. In caso affermativo, il pagamento viene sospeso e le somme vengono versate al concessionario fino a concorrenza del debito. Il meccanismo opera anche in via telematica, attraverso la banca dati dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione. Questa norma tutela il credito erariale intercettando le somme dovute a debitori fiscali nel momento in cui questi incassano dalle casse pubbliche, con effetti diretti su professionisti, imprese e fornitori della PA.
Ratio della norma

L'art. 48-bis nasce dall'osservazione che molti contribuenti con debiti tributari rilevanti continuano a ricevere pagamenti dalle pubbliche amministrazioni come fornitori, professionisti o beneficiari di contributi. Intercettare questi flussi prima che raggiungano il debitore consente di soddisfare il credito erariale in modo automatico e non conflittuale, senza dover ricorrere alle più costose e incerte procedure di pignoramento. La norma è particolarmente efficace perché opera prima del pagamento, non dopo, eliminando il rischio di dispersione delle somme. Introdotta nel 2006, ha subìto varie modifiche sulla soglia (inizialmente 10.000 euro, poi ridotta a 5.000 euro) e sulle modalità operative, con l'obiettivo di ampliarne progressivamente l'ambito di applicazione.

Analisi e struttura

Il meccanismo si articola in tre fasi. Nella prima fase la PA (o la società pubblica) che deve effettuare un pagamento superiore a 5.000 euro interroga, anche in via telematica, la banca dati dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione per verificare se il beneficiario abbia cartelle scadute non pagate per un importo complessivo pari almeno alla soglia. Nella seconda fase, in caso di esito positivo (il beneficiario è inadempiente), il pagamento viene sospeso per trenta giorni: durante questo periodo il concessionario può notificare un pignoramento presso la PA. Nella terza fase, se il pignoramento viene notificato, la PA versa le somme al concessionario fino a concorrenza del debito; se il pignoramento non viene notificato entro trenta giorni, la PA eroga regolarmente il pagamento al beneficiario. La soglia di 5.000 euro si riferisce al singolo pagamento, non alla somma cumulativa di più pagamenti allo stesso beneficiario.

Quando si applica

Si applica a tutte le pubbliche amministrazioni (di cui all'art. 1, c. 2, D.Lgs. 165/2001: Stato, enti pubblici, enti locali, università, ASL, ecc.) e alle società a prevalente partecipazione pubblica. La verifica è obbligatoria per ogni pagamento superiore a 5.000 euro a qualsiasi titolo (forniture, servizi, contributi, indennizzi). Non si applica ai pagamenti di importo inferiore alla soglia, anche se allo stesso beneficiario vengono eseguiti più pagamenti ravvicinati; non si applica nemmeno ai rimborsi fiscali (che seguono le regole dell'art. 38 ss.) né ai pagamenti di stipendi e pensioni, che seguono regole proprie. Il contribuente che viene bloccato può sbloccare il pagamento pagando il debito tributario o ottenendo la sospensione della cartella.

Confronto e norme correlate

L'art. 48-bis si coordina con l'art. 72-bis (pignoramento dei crediti verso terzi, che è il meccanismo esecutivo che si attiva dopo la verifica ex art. 48-bis) e con l'art. 45 (riscossione coattiva, cornice generale). Lo Statuto del Contribuente (L. 212/2000) impone che il contribuente venga informato della sospensione del pagamento e abbia la possibilità di regolarizzare la propria posizione prima che le somme vengano definitivamente versate al concessionario. Il DPR 29 settembre 1973, n. 602, art. 19 (dilazione), può essere utilizzato dal contribuente per sbloccare il pagamento chiedendo la rateizzazione del debito.

Problemi applicativi

Il primo problema pratico è la corretta implementazione della verifica telematica da parte delle PA: molte amministrazioni di piccole dimensioni hanno difficoltà tecniche nell'accedere alla banca dati dell'AdER. Il secondo problema è la gestione del periodo di sospensione di trenta giorni: se l'AdER non notifica il pignoramento entro questo termine (per mancanza di organico, errori procedurali o sovrapposizioni con altre procedure), la PA deve pagare il beneficiario, vanificando la finalità della norma. Un terzo aspetto critico riguarda i casi in cui il contribuente abbia una cartella in contestazione (ricorso pendente o sospensiva ottenuta dal giudice): tecnicamente la cartella risulta ancora nella banca dati e potrebbe far scattare il meccanismo di blocco anche per crediti disputati. L'AdER deve aggiornare prontamente la banca dati in caso di sospensioni giudiziali. Infine, la soglia di 5.000 euro crea fenomeni di frazionamento artificioso dei pagamenti da parte delle PA per evitare la verifica, con effetti distorsivi che hanno portato in dottrina a discutere se non sia preferibile una verifica automatica per tutti i pagamenti a prescindere dall'importo.

Casi pratici

Caso 1: Fornitore PA bloccato per cartella di pagamento

Caso 2: Professionista che sblocca il pagamento con la dilazione

Caso 3: Pagamento inferiore alla soglia non soggetto a verifica

Domande frequenti

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 100 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.