Testo dell'articoloVigente
Art. 20 DPR 602/1973 – Interessi per ritardata iscrizione a ruolo
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 – Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito
Sulle imposte o sulle maggiori imposte dovute in base alla liquidazione ed al controllo formale della dichiarazione od all’accertamento d’ufficio si applicano, a partire dal giorno successivo a quello di scadenza del pagamento e fino alla data di consegna al concessionario dei ruoli nei quali tali imposte sono iscritte, gli interessi al tasso del 4 per cento annuo. Nel caso in cui le imposte o le maggiori imposte sono dovute in esecuzione di accordi conclusi con le autorita’ competenti degli Stati esteri a seguito delle procedure amichevoli interpretative a carattere generale previste dalle Convenzioni contro le doppie imposizioni sui redditi, gli interessi di cui al periodo precedente si applicano a decorrere dalla data dei predetti accordi.
Serve un parere sul tuo caso concreto?
Questa guida spiega la regola generale, ma ogni situazione ha le sue specificità. Per un controllo sul tuo caso puoi trovare un professionista tramite Legge in Chiaro.
In sintesi
L'art. 20 del DPR 602/1973 disciplina gli interessi per ritardata iscrizione a ruolo, che si applicano sulle imposte o maggiori imposte accertate dall'Amministrazione ma iscritte a ruolo con ritardo rispetto alla loro scadenza originaria. Il tasso è del 4% annuo e decorre dal giorno successivo alla scadenza del versamento fino alla data di consegna al concessionario dei ruoli nei quali le imposte sono iscritte. Una norma speciale prevede che, in caso di accordi con autorità estere conclusi nell'ambito di procedure amichevoli interpretative delle convenzioni contro la doppia imposizione, gli interessi decorrano dalla data di tali accordi anziché dalla scadenza del pagamento.Indice dei contenuti
Ratio della norma
Gli interessi per ritardata iscrizione a ruolo compensano l'Erario per il periodo intercorso tra la scadenza dell'obbligazione tributaria e il momento in cui la somma è stata effettivamente iscritta a ruolo e affidata alla riscossione coattiva. Si tratta di interessi di natura compensativa, non sanzionatoria: remunerano il ritardo con cui l'Amministrazione ha avuto la disponibilità delle somme, non una colpa del contribuente. Analogamente, la norma speciale sulle procedure amichevoli internazionali tutela l'Erario nel periodo successivo agli accordi con gli Stati esteri.
Analisi e struttura
La norma prevede il tasso del 4% annuo come tasso degli interessi per ritardata iscrizione. Il dies a quo è il giorno successivo alla scadenza del pagamento (che, nel caso dell'IRPEF da dichiarazione, è il giorno successivo al 30 giugno). Il dies ad quem è la data di consegna del ruolo al concessionario (non la data di notifica della cartella al contribuente). Nel caso delle procedure amichevoli ex convenzioni internazionali contro la doppia imposizione, gli interessi decorrono dalla data degli accordi internazionali, non dalla scadenza originaria del pagamento: questa previsione riconosce che il ritardo nell'iscrizione era giustificato dalla pendenza della procedura internazionale.
Quando si applica
Gli interessi ex art. 20 si applicano quando tra la scadenza dell'obbligazione tributaria e l'iscrizione a ruolo trascorre un certo periodo di tempo. Questo avviene tipicamente per le imposte accertate o liquidate dall'ufficio con ritardo rispetto alla scadenza originaria: ad esempio, per le somme da controllo formale 36-ter, che vengono iscritte a ruolo anni dopo la presentazione della dichiarazione. Gli interessi sono calcolati dall'ufficio e inclusi nella cartella di pagamento tra le voci del debito iscritto.
Confronto e norme correlate
L'art. 20 (interessi per ritardata iscrizione, 4% annuo) si distingue dall'art. 21 (interessi per dilazione accordata al contribuente, 4,5% annuo) e dall'art. 30 (interessi di mora per il ritardo nel pagamento della cartella, tasso variabile). I tre tipi di interessi si applicano in fasi diverse del procedimento: art. 20 nella fase pre-ruolo, art. 21 nella fase di rateazione, art. 30 nella fase post-notifica della cartella.
Problemi applicativi
Il principale profilo critico riguarda il calcolo degli interessi ex art. 20 nelle cartelle: il contribuente spesso non riesce a verificare autonomamente il corretto ammontare degli interessi per ritardata iscrizione, che dipende dalla data di consegna del ruolo al concessionario - informazione non sempre facilmente disponibile. Un secondo profilo riguarda il coordinamento con gli interessi di mora ex art. 30: i due tipi di interessi si sommano ma si riferiscono a periodi diversi e non si sovrappongono. La chiarezza del calcolo nelle cartelle è presidiata dallo Statuto del Contribuente (art. 7 L. 212/2000), che impone di indicare distintamente tutti gli importi e le loro cause.
Casi pratici
Caso 1: Interessi per ritardata iscrizione su accertamento tardivo
Caso 2: Interessi da procedura amichevole internazionale
Caso 3: Distinzione tra interessi pre-cartella e post-cartella
Domande frequenti
Cosa sono gli interessi per ritardata iscrizione a ruolo?
Sono gli interessi previsti dall'art. 20 DPR 602/1973 che si applicano sulle imposte iscritte a ruolo con ritardo rispetto alla loro scadenza originaria. Il tasso è del 4% annuo e decorre dalla scadenza del versamento fino alla consegna del ruolo al concessionario.
Gli interessi ex art. 20 si sommano agli interessi di mora ex art. 30?
Sì, ma si applicano in fasi diverse: gli interessi ex art. 20 maturano prima della notifica della cartella (fase pre-ruolo), quelli di mora ex art. 30 maturano dopo la notifica della cartella (se non si paga entro 60 giorni). Le due voci compaiono separatamente nella cartella.
Posso contestare gli interessi per ritardata iscrizione indicati nella cartella?
Sì. Puoi verificare se il calcolo è corretto (tasso 4% annuo, periodo giusto) e contestarlo nel ricorso contro la cartella. Hai 60 giorni dalla notifica per impugnarla davanti alla corte di giustizia tributaria.
Le convenzioni contro la doppia imposizione influenzano gli interessi ex art. 20?
Sì. Quando le imposte derivano da accordi con autorità estere nell'ambito di procedure amichevoli ex convenzioni contro la doppia imposizione, gli interessi decorrono dalla data degli accordi, non dalla scadenza originaria del versamento.