Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 65 D.Lgs. 151/2001 – Attività socialmente utili e maternità
D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 – T.U. tutela e sostegno della maternità e paternità
1. Alle donne che svolgono attività socialmente utili, ai sensi dell’articolo 1 del decreto legislativo 1 dicembre 1997, n. 468, spetta l’indennità di maternità nella misura e con le modalità previste per le lavoratrici iscritte alla gestione separata di cui all’articolo 64.
Vedi anche
→art. 64-bis MATERNITA (Adozioni e affidamenti)→art. 64-ter MATERNITA (Automaticità delle prestazioni)→art. 66 MATERNITA (Indennità di maternità per le lavoratrici au)→art. 67 MATERNITA (Modalità di erogazione)→art. 37 Cost. (Donna lavoratrice)→art. 31 Cost. (Famiglia)→art. 3 L. 104/1992 (Soggetti aventi diritto)
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
L'articolo 65 del D.Lgs. 151/2001 estende l'indennità di maternità alle donne che svolgono attività socialmente utili (ASU) ai sensi dell'art. 1 del D.Lgs. 1 dicembre 1997, n. 468. Queste attività erano quelle svolte da lavoratori in mobilità o in cassa integrazione assegnati a enti pubblici per attività di pubblica utilità - una forma di occupazione pubblica transitoria molto diffusa negli anni Novanta e nei primi Duemila, soprattutto nel Mezzogiorno. L'indennità di maternità spetta nella misura e con le modalità previste dall'art. 64 per le iscritte alla gestione separata. La norma ha oggi un'applicazione residuale, poiché le ASU sono state progressivamente ridotte e poi di fatto superate dai tirocini formativi e da altre misure di politica attiva del lavoro. Mantiene però rilevanza per le situazioni transitorie ancora aperte.Indice dei contenuti
Ratio della norma
Le ASU erano una forma atipica di impiego che non rientrava né nel lavoro dipendente ordinario né nel lavoro autonomo. Senza un'apposita norma, le donne in ASU sarebbero state prive di tutela economica in caso di maternità. L'art. 65 colma questa lacuna assimilandole alle iscritte alla gestione separata per quanto riguarda l'indennità di maternità, garantendo una copertura uniforme a categorie altrimenti dimenticate.
Analisi e struttura
Il rinvio all'art. 64 comporta l'applicazione dei medesimi presupposti soggettivi e delle stesse modalità di erogazione. L'indennità è commisurata al reddito e viene erogata dall'INPS. Poiché le ASU non comportano iscrizione alla gestione separata, la norma opera un'equiparazione funzionale, consentendo alle lavoratrici in ASU di accedere all'indennità con modalità analoghe. Oggi le ASU sono in via di esaurimento e la norma ha applicazione molto limitata.
Quando si applica
Si applica alle donne che svolgono attività socialmente utili ai sensi del D.Lgs. 468/1997. Ha applicazione molto residuale allo stato attuale. Per le nuove misure di politica attiva del lavoro (tirocini, lavori di pubblica utilità), occorre verificare caso per caso se si applicano le tutele di maternità e in quale forma.
Confronto e norme correlate
Le ASU si distinguono dal lavoro dipendente, dall'appalto e dal lavoro autonomo: la norma opera un'equiparazione funzionale alla gestione separata ai soli fini dell'indennità di maternità. Le nuove misure di inclusione lavorativa (Reddito di Cittadinanza, NASPI, tirocini) hanno regimi di maternità propri o nessuno, a seconda della specifica misura.
Problemi applicativi
L'applicazione pratica della norma è oggi molto limitata. Il problema principale storico era la difficoltà di qualificare le ASU come rapporto di lavoro assoggettabile alla contribuzione INPS, il che determinava incertezze sull'accesso alle prestazioni. Per le situazioni ancora aperte, è necessario rivolgersi all'INPS o a un patronato per verificare i diritti concreti.
Casi pratici
Caso 1: Lavoratrice in ASU che rimane incinta: come accedere all'indennità
Caso 2: Differenza tra ASU e tirocinio formativo
Caso 3: ASU esaurita: la lavoratrice perde i diritti acquisiti?
Domande frequenti
Le donne in attività socialmente utili hanno diritto alla maternità?
Sì. L'articolo 65 del D.Lgs. 151/2001 riconosce alle donne che svolgono attività socialmente utili (ASU) ai sensi del D.Lgs. 468/1997 l'indennità di maternità nella misura e con le modalità previste per le iscritte alla gestione separata INPS.
Le ASU esistono ancora oggi?
Le attività socialmente utili disciplinate dal D.Lgs. 468/1997 sono in via di esaurimento. La norma dell'art. 65 mantiene applicazione residuale per le situazioni ancora in corso. Le nuove misure di politica attiva del lavoro hanno regimi distinti e richiedono una verifica caso per caso.
Un tirocinio formativo è equiparato a un'ASU?
No. I tirocini formativi non rientrano nell'ambito dell'art. 65. La tutela della maternità per i tirocinanti dipende dalla normativa specifica del tirocinio e dalle disposizioni regionali. Non vi è un'automatica equiparazione alle iscritte alla gestione separata.
Come si calcola l'indennità per le lavoratrici in ASU?
L'indennità è calcolata con le stesse modalità previste dall'art. 64 per le iscritte alla gestione separata: è commisurata al reddito e viene erogata direttamente dall'INPS su domanda della lavoratrice. Si applicano gli stessi requisiti soggettivi e procedurali.