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Art. 65 D.Lgs. 151/2001 — Attività socialmente utili e maternità

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Art. 65 D.Lgs. 151/2001 — Attività socialmente utili e maternità

D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 — T.U. tutela e sostegno della maternità e paternità

1. Alle donne che svolgono attività socialmente utili, ai sensi dell’articolo 1 del decreto legislativo 1 dicembre 1997, n. 468, spetta l’indennità di maternità nella misura e con le modalità previste per le lavoratrici iscritte alla gestione separata di cui all’articolo 64.