Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 64-bis D.Lgs. 151/2001 – Adozioni per iscritte alla gestione separata

D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 – T.U. tutela e sostegno della maternità e paternità

1. Le disposizioni dell’articolo 64 si applicano, in quanto compatibili, in caso di adozione e affidamento preadottivo, nazionale ed internazionale, con le modalità di cui all’articolo 26.

In sintesi

L'articolo 64-bis del D.Lgs. 151/2001 estende le disposizioni dell'articolo 64 (indennità di maternità per le iscritte alla gestione separata) ai casi di adozione e affidamento preadottivo, sia nazionale sia internazionale, seguendo le modalità previste dall'articolo 26 per il congedo di maternità in caso di adozione. L'estensione è coerente con il principio di equiparazione tra filiazione biologica e filiazione adottiva che percorre tutto il D.Lgs. 151/2001. La lavoratrice parasubordinata che adotta o si vede affidata un minore ha diritto alle stesse tutele economiche della collega che diventa madre per via biologica. Il rimando all'articolo 26 comporta che le modalità di fruizione dell'indennità (tempi, documentazione, condizioni) seguano la disciplina specifica dell'adozione, che tiene conto dei tempi diversi dell'ingresso del minore in famiglia rispetto al parto.
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Ratio della norma

L'art. 64-bis garantisce che il percorso adottivo non penalizzi le lavoratrici parasubordinate rispetto alle dipendenti. Il momento dell'adozione è spesso imprevedibile e può cadere in qualsiasi periodo dell'anno, rendendo impossibile una pianificazione anticipata. La norma assicura che la lavoratrice iscritta alla gestione separata abbia una tutela economica per il periodo di accoglienza del minore, a prescindere dal fatto che il bambino sia biologico o adottivo.

Analisi e struttura

Il rinvio «in quanto compatibili» all'art. 64 significa che si applicano i presupposti soggettivi (iscrizione alla gestione separata, no altra previdenza, no pensione) e le condizioni generali dell'indennità. Il rinvio all'art. 26 disciplina invece le modalità specifiche dell'adozione: in caso di adozione nazionale, il congedo decorre dall'ingresso del minore nella famiglia; in caso di adozione internazionale, può essere fruito anche all'estero durante la permanenza richiesta per l'iter adottivo.

Quando si applica

Si applica in caso di adozione e affidamento preadottivo, nazionale e internazionale. Riguarda le lavoratrici iscritte alla gestione separata INPS con i requisiti dell'art. 64 (no altra previdenza, no pensione). I limiti di età del minore seguono le regole dell'art. 26.

Confronto e norme correlate

L'art. 64-bis va letto insieme agli artt. 26, 64 e 64-ter: il 26 disciplina le modalità di fruizione per l'adozione, il 64 i requisiti soggettivi, il 64-ter l'automaticità delle prestazioni. Per le dipendenti che adottano vale l'art. 26 direttamente; per le iscritte alla gestione separata, vale l'art. 64-bis che adatta le regole.

Problemi applicativi

Il principale problema pratico è la tempistica dell'adozione internazionale: l'iter adottivo internazionale può durare anni e l'ingresso del minore avviene in un momento non prevedibile. La lavoratrice deve monitorare la propria posizione contributiva per garantire di soddisfare il requisito dei tre mesi di contribuzione nei dodici precedenti l'ingresso del minore. Un secondo problema riguarda la documentazione: per l'adozione internazionale, la documentazione straniera deve spesso essere tradotta e apostillata prima di essere presentata all'INPS.

Casi pratici

Caso 1: Co.co.co. che adotta un bambino nazionale: indennità INPS

Caso 2: Adozione internazionale: indennità anche all'estero

Caso 3: Requisito contributivo per l'adozione internazionale

Domande frequenti

Una lavoratrice della gestione separata che adotta ha diritto all'indennità di maternità?

Sì. L'articolo 64-bis del D.Lgs. 151/2001 estende l'indennità di maternità prevista dall'art. 64 alle lavoratrici iscritte alla gestione separata che adottano o si vedono affidare un minore in preadozione, sia in via nazionale sia internazionale.

Da quando decorre l'indennità in caso di adozione?

In caso di adozione o affidamento, l'indennità decorre dall'ingresso del minore nella famiglia. Per l'adozione internazionale, può essere fruita anche durante il periodo di permanenza all'estero richiesto per l'iter adottivo, secondo le modalità dell'art. 26 del D.Lgs. 151/2001.

Quali documenti servono per richiedere l'indennità per adozione?

È necessario presentare all'INPS il provvedimento del tribunale (o dell'autorità straniera competente) che formalizza l'adozione o l'affidamento preadottivo, insieme alla documentazione di ingresso del minore nella famiglia. L'INPS può richiedere ulteriori documenti in base al tipo di adozione.

Vale anche per l'affidamento semplice?

L'art. 64-bis fa riferimento all'adozione e all'affidamento preadottivo. Per l'affidamento semplice, l'applicazione è controversa e dipende dall'interpretazione dell'INPS e della giurisprudenza. È consigliabile verificare la propria posizione con un patronato prima di presentare domanda.

Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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