Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 64 D.Lgs. 151/2001 – Maternità per iscritte alla gestione separata
D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 – T.U. tutela e sostegno della maternità e paternità
1. Alle lavoratrici iscritte alla gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che non risultino assoggettate ad altra forma previdenziale obbligatoria e che non siano pensionate, è corrisposta un’indennità di maternità per i due mesi antecedenti la data del parto e i tre mesi successivi.
2. L’indennità di cui al comma 1 è corrisposta anche nei casi di adozione e affidamento, con le modalità di cui all’articolo 26.
3. L’indennità è commisurata al reddito ed è erogata dall’INPS.
Vedi anche
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
L'articolo 64 del D.Lgs. 151/2001 disciplina l'indennità di maternità per le lavoratrici iscritte alla gestione separata INPS (ex art. 2, comma 26, L. 335/1995), categoria che comprende collaboratrici coordinate e continuative, collaboratrici a progetto, lavoratrici parasubordinate e, in generale, chi svolge attività di lavoro autonomo senza Partita IVA ordinaria e senza iscrizione ad altra forma previdenziale obbligatoria. L'indennità spetta per i due mesi precedenti la data presunta del parto e per i tre mesi successivi - la stessa durata del congedo obbligatorio delle dipendenti. Essa è commisurata al reddito e viene erogata direttamente dall'INPS, senza intermediazione del datore di lavoro o committente. Le lavoratrici escluse sono quelle già assoggettate ad altra forma previdenziale obbligatoria o pensionate. Con il D.Lgs. 105/2022 la tutela è stata ampliata anche per questa categoria, avvicinandola progressivamente a quella delle dipendenti.Indice dei contenuti
Ratio della norma
La gestione separata INPS è stata istituita dalla L. 335/1995 (riforma Dini) per estendere la copertura previdenziale a tutte quelle forme di lavoro parasubordinato che sfuggivano alle gestioni tradizionali. La maternità per le iscritte alla gestione separata è stata introdotta progressivamente: inizialmente esclusa, poi riconosciuta in forma ridotta, e infine parificata - almeno nella struttura temporale - al congedo obbligatorio delle dipendenti. La ratio è quella di non discriminare le lavoratrici parasubordinate rispetto alle dipendenti nella tutela di un evento biologico fondamentale come la maternità. Il collegamento al reddito (anziché alla retribuzione) riflette la natura autonoma del rapporto: non esiste un datore che anticipa l'indennità, ma l'INPS che la eroga direttamente sulla base del reddito dichiarato.
Analisi e struttura
I destinatari dell'art. 64 sono le lavoratrici iscritte alla gestione separata che: (a) non risultino assoggettate ad altra forma previdenziale obbligatoria; (b) non siano pensionate. Il doppio requisito esclude chi è già tutelata da un'altra cassa previdenziale (es. avvocati iscritti alla Cassa Forense, medici all'ENPAM) e chi ha già maturato la pensione. L'indennità copre i cinque mesi tipici del congedo obbligatorio: due mesi prima del parto e tre mesi dopo. La commisurazione al reddito avviene secondo criteri stabiliti dall'INPS, che tengono conto del reddito dichiarato nei dodici mesi precedenti il congedo. Il comma 2 estende l'indennità anche ai casi di adozione e affidamento, con le modalità dell'art. 26. Il comma 3 ribadisce che l'indennità è commisurata al reddito ed è erogata dall'INPS: nessun coinvolgimento del committente nell'anticipazione dell'importo, al contrario di quanto avviene per le dipendenti dove il datore anticipa l'indennità e l'INPS rimborsa.
Quando si applica
Si applica alle lavoratrici iscritte alla gestione separata INPS che: non abbiano altra forma previdenziale obbligatoria e non siano pensionate. Rientrano in questa categoria le collaboratrici coordinate e continuative, le ex collaboratrici a progetto, le lavoratrici parasubordinate e le libere professioniste senza cassa propria. Il requisito contributivo minimo per accedere all'indennità è stato progressivamente abbassato: oggi è sufficiente aver maturato almeno tre mesi di contribuzione nei dodici mesi precedenti il congedo (come precisato dall'art. 64-ter sull'automaticità delle prestazioni). Si applica anche in caso di adozione e affidamento per effetto dell'art. 64-bis.
Confronto e norme correlate
Le lavoratrici della gestione separata si distinguono dalle lavoratrici autonome (artt. 66-68) e dalle libere professioniste con cassa propria (artt. 70-73). Rispetto alle dipendenti, le principali differenze sono: (a) nessun anticipo da parte del committente; (b) calcolo sull'imponibile previdenziale e non sulla retribuzione; (c) possibilità di continuare l'attività durante il periodo di indennità (non esiste un «divieto di lavorare» come per le dipendenti durante il congedo obbligatorio). Il D.Lgs. 105/2022 ha introdotto anche per le iscritte alla gestione separata il diritto al congedo parentale con indennità, avvicinando la loro posizione a quella delle dipendenti. L'art. 64-ter disciplina l'automaticità delle prestazioni: anche se il committente non ha versato i contributi, l'INPS eroga l'indennità purché la lavoratrice abbia almeno tre mensilità di contribuzione nei dodici mesi precedenti.
Problemi applicativi
Il principale problema pratico è la verifica del requisito della «non assoggettabilità ad altra forma previdenziale obbligatoria». Alcune lavoratrici sono iscritte contemporaneamente alla gestione separata e ad altra cassa (es. una collaboratrice che è anche iscritta all'ordine dei giornalisti): in questi casi non spetta l'indennità ex art. 64. È necessaria una verifica accurata della propria situazione previdenziale. Un secondo problema riguarda il calcolo del reddito: il reddito da considerare è quello imponibile previdenziale, non il reddito fiscale; per chi ha redditi bassi o irregolari, l'importo dell'indennità può risultare molto modesto. Un terzo profilo critico è il coordinamento con il committente: la lavoratrice deve comunicare l'inizio del congedo al committente e all'INPS, ma non esiste un obbligo formale di preavviso come per le dipendenti, il che può generare incomprensioni nel rapporto contrattuale. Infine, l'art. 64-ter (automaticità) opera solo se sussiste la contribuzione minima di tre mensilità nei dodici mesi: chi ha una contribuzione inferiore non può beneficiare dell'automaticità e rischia di perdere l'indennità per omissioni contributive del committente.
Casi pratici
Caso 1: Collaboratrice coordinata e continuativa incinta: come richiedere l'indennità
Caso 2: Gestione separata e altra cassa: esclusione dall'indennità
Caso 3: Committente che non versa contributi: l'INPS eroga comunque
Domande frequenti
Cos'è l'indennità di maternità per la gestione separata INPS?
È l'indennità di maternità riconosciuta alle lavoratrici iscritte alla gestione separata INPS che non abbiano altra previdenza obbligatoria e non siano pensionate. Copre cinque mesi (due prima del parto, tre dopo) ed è commisurata al reddito imponibile. L'INPS la eroga direttamente, senza intermediazione del committente.
Quanti contributi servono per l'indennità di maternità in gestione separata?
Occorre aver maturato almeno tre mensilità di contribuzione alla gestione separata nei dodici mesi precedenti il congedo. L'art. 64-ter garantisce l'automaticità: anche se il committente non ha versato, l'INPS eroga l'indennità purché la lavoratrice abbia la contribuzione minima richiesta.
Posso continuare a lavorare durante il congedo di maternità in gestione separata?
A differenza delle lavoratrici dipendenti, le iscritte alla gestione separata non sono soggette al divieto legale di lavorare durante il congedo obbligatorio. Tuttavia, percepire l'indennità INPS e continuare a lavorare per lo stesso committente può creare problemi contrattuali. È consigliabile valutare caso per caso.
Come si calcola l'importo dell'indennità in gestione separata?
L'INPS calcola l'indennità sulla base del reddito imponibile previdenziale dichiarato nei dodici mesi precedenti il congedo. L'importo è proporzionale al reddito: chi ha redditi bassi o discontinui riceverà un'indennità più modesta. Per simulare l'importo, è possibile contattare un patronato o utilizzare il simulatore INPS.