Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 46 D.Lgs. 151/2001 — Sanzioni per violazione diritto ai riposi
D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 — T.U. tutela e sostegno della maternità e paternità
1. Il datore di lavoro che impedisce o ostacola il godimento dei riposi di cui agli articoli 39, 40 e 41 e dei permessi di cui all’articolo 42 è punito con la sanzione amministrativa da 516 euro a 2.582 euro.
Stesso numero, altri codici
- Art. 46 D.Lgs. 504/1995 — Alterazione di congegni, impronte e contrassegni
- Articolo 46 L. 184/1983: Assenso dei genitori e del coniuge nell'adozione in casi particolari
- Art. 46 Reg. (UE) 2024/1689 — Deroga alla procedura di valutazione della conformità
- Art. 46 Cod. Amb. — [Abrogato]
- Art. 46 D.Lgs. 148/2015 — Abrogazioni
- Art. 46 D.Lgs. 159/2011 — Restituzione per equivalente