Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 43 D.Lgs. 151/2001 – Trattamento economico e normativo riposi
D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 – T.U. tutela e sostegno della maternità e paternità
1. I riposi di cui agli articoli 39, 40 e 41 e i permessi di cui all’articolo 42 sono retribuiti e sono computati nell’anzianità di servizio, con esclusione degli effetti sulle ferie e sulla tredicesima mensilità o sul gratifica natalizia.
Vedi anche
→art. 42 MATERNITA (Riposi e permessi per i figli con handicap g)→art. 42-bis MATERNITA (Assegnazione temporanea dei lavoratori dipen)→art. 44 MATERNITA (Trattamento previdenziale)→art. 45 MATERNITA (Adozioni e affidamenti)→art. 37 Cost. (Donna lavoratrice)→art. 31 Cost. (Famiglia)→art. 3 L. 104/1992 (Soggetti aventi diritto)
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
L'articolo 43 del D.Lgs. 151/2001 stabilisce che i riposi giornalieri (artt. 39, 40, 41) e i permessi mensili per figli con handicap grave (art. 42) sono retribuiti e computati nell'anzianità di servizio. Tuttavia la norma precisa una importante eccezione: il computo nell'anzianità avviene con esclusione degli effetti sulle ferie e sulla tredicesima mensilità o gratifica natalizia. In pratica, i riposi e i permessi non riducono la base di calcolo per ferie e tredicesima, ma neanche la aumentano oltre la normale anzianità contrattuale.Indice dei contenuti
Ratio della norma
L'art. 43 serve a garantire che la fruizione dei riposi e dei permessi non si traduca in una penalizzazione economica diretta per il lavoratore. I riposi e i permessi sono retribuiti (il lavoratore li usa come ore lavorative ordinarie) e computati nell'anzianità di servizio per gli effetti contrattuali. L'esclusione esplicita degli effetti su ferie e tredicesima chiarisce un profilo che in assenza di norma avrebbe potuto essere controverso.
Analisi e struttura
La norma elenca due effetti. Primo: i riposi e i permessi sono retribuiti - la retribuzione ordinaria non è ridotta nelle ore o giornate di riposo o permesso. Secondo: sono computati nell'anzianità di servizio. L'eccezione finale - «con esclusione degli effetti sulle ferie e sulla tredicesima mensilità» - significa che i periodi di riposo e permesso non si sommano all'orario lavorativo ai fini del calcolo di ferie e tredicesima: queste due voci si calcolano sulla base del normale orario contrattuale, non su un orario gonfiato dalle ore di permesso.
Quando si applica
La norma si applica a tutti i riposi e permessi degli artt. 39-42: riposi giornalieri della madre (art. 39), riposi del padre (art. 40), riposi per parti plurimi (art. 41), permessi mensili per figli con handicap grave (art. 42). Non si applica al congedo parentale prolungato (art. 33), che ha una disciplina economica separata (art. 34).
Confronto e norme correlate
L'art. 43 è simile all'art. 22, comma 3 (trattamento economico del congedo di maternità, che include invece gli effetti su tredicesima e ferie), ma più restrittivo nell'escludere ferie e tredicesima per i riposi e permessi. Questa differenza riflette la diversa natura degli istituti: il congedo di maternità è un'assenza prolungata con tutele più forti; i riposi e i permessi sono assenze brevi e frammentate per cui il legislatore ha preferito un meccanismo più semplice. Il trattamento previdenziale è all'art. 44.
Problemi applicativi
Un profilo pratico riguarda i CCNL che prevedono istituti aggiuntivi rispetto a quelli legali: la norma dell'art. 43 è un minimo inderogabile, ma i contratti collettivi possono migliorarla (es. includere le ore di permesso nel calcolo delle ferie). Il lavoratore deve verificare il proprio CCNL per sapere se il trattamento economico è migliorativo. Secondo profilo: per i lavoratori a ore, il calcolo della retribuzione oraria durante i permessi deve essere concordato: si usa la retribuzione oraria ordinaria del lavoratore, senza maggiorazioni o decurtazioni.
Casi pratici
Caso 1: Retribuzione durante i riposi giornalieri
Caso 2: Effetti sull'anzianità di servizio dei permessi L. 104
Caso 3: CCNL migliorativo rispetto all'art. 43
Domande frequenti
I permessi per allattamento e i permessi L. 104 sono retribuiti?
Sì. L'art. 43 stabilisce che i riposi giornalieri (artt. 39-41) e i permessi mensili per figli con handicap grave (art. 42) sono retribuiti: il lavoratore percepisce la normale retribuzione nelle ore o giornate di permesso o riposo.
I riposi e i permessi riducono le ferie?
No. Le ferie si calcolano sulla base dell'orario contrattuale normale, senza considerare i riposi e i permessi come ore aggiuntive. I periodi di riposo e permesso non riducono né aumentano il monte ferie annuale.
I permessi L. 104 del genitore contano per l'anzianità?
Sì. I tre giorni mensili di permesso ex art. 42 sono computati nell'anzianità di servizio a tutti gli effetti contrattuali (scatti, livelli, benefici collegati all'anzianità), con la sola esclusione degli effetti su ferie e tredicesima mensilità.
Il CCNL può migliorare il trattamento economico dei permessi?
Sì. L'art. 43 fissa il minimo inderogabile. I contratti collettivi possono stabilire condizioni più favorevoli, ad esempio includendo le ore di permesso nel calcolo delle ferie o della tredicesima. Il lavoratore deve consultare il proprio CCNL per conoscere il trattamento effettivo.