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Ultimo aggiornamento: 17 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
L'articolo 39 del D.Lgs. 151/2001 riconosce alla lavoratrice madre, durante il primo anno di vita del bambino, il diritto a due periodi di riposo giornaliero di un'ora ciascuno, cumulabili nella stessa giornata. Il riposo è uno solo se l'orario di lavoro è inferiore a sei ore. I periodi di riposo sono considerati a tutti gli effetti ore lavorative: sono retribuiti e computati nell'anzianità di servizio. Se il datore ha istituito un asilo nido o una struttura equivalente, i riposi si riducono alla metà.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 39 D.Lgs. 151/2001 — Riposi giornalieri della madre

D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 — T.U. tutela e sostegno della maternità e paternità

1. Il datore di lavoro deve consentire alle lavoratrici madri, durante il primo anno di vita del bambino, due periodi di riposo, anche cumulabili durante la giornata. Il riposo è uno solo quando l’orario giornaliero di lavoro è inferiore a sei ore.

2. I periodi di riposo di cui al comma 1 hanno la durata di un’ora ciascuno e sono considerati ore lavorative agli effetti della durata e della retribuzione del lavoro.

3. I periodi di riposo sono ridotti alla metà quando la lavoratrice fruisce dell’asilo nido o di altra struttura idonea, istituiti dal datore di lavoro nell’unità produttiva o nelle immediate vicinanze di essa.

Commento

Ratio della norma

I riposi giornalieri — comunemente detti «permessi per allattamento» — nascono dalla necessità di garantire alla madre la possibilità di allattare o accudire il neonato durante la giornata lavorativa nel primo anno di vita del bambino. La norma non è limitata all'allattamento materiale ma si estende genericamente all'accudimento, riconoscendo che le esigenze del neonato nel primo anno di vita sono costanti e non si esauriscono con l'allattamento.

Analisi e struttura

Il comma 1 garantisce due riposi di un'ora ciascuno durante il primo anno di vita del bambino. I riposi sono «cumulabili»: la madre può scegliere di usarli entrambi di fila (due ore consecutive) o in momenti separati della giornata. Se l'orario giornaliero è inferiore a sei ore (part-time corto, turno breve), il riposo è uno solo. Il comma 2 precisa che le ore di riposo sono considerate ore lavorative a tutti gli effetti: la retribuzione non è ridotta e le ore contano per il calcolo della durata della giornata lavorativa. Il comma 3 riduce i riposi alla metà (un'ora totale invece di due) quando il datore ha istituito un asilo nido o struttura equivalente nell'unità produttiva o nelle immediate vicinanze.

Quando si applica

I riposi spettano durante il primo anno di vita del bambino: dopo il compimento del primo anno cessano automaticamente. Si applicano alle lavoratrici dipendenti private e pubbliche. La condizione di orario (sei ore) si riferisce all'orario contrattuale giornaliero, non all'orario effettivamente prestato nella singola giornata. Per le adozioni la finestra di un anno decorre dall'ingresso del minore in famiglia (art. 45).

Confronto e norme correlate

I riposi ex art. 39 si distinguono dai permessi mensili ex art. 42 (per figli con handicap grave) sia per il presupposto (età del bambino vs. disabilità) sia per la struttura (oraria vs. giornate mensili). L'art. 40 estende i riposi al padre in tre ipotesi tassative. L'art. 43 precisa il trattamento economico: i riposi sono retribuiti e computati nell'anzianità, ma non incidono su ferie e tredicesima. La sanzione per il datore che li impedisce è all'art. 46.

Problemi applicativi

Un profilo pratico riguarda la cumulabilità: la scelta di usare i due riposi in modo consecutivo (uscita anticipata di due ore) o separato (entrata posticipata e uscita anticipata) deve essere concordata con il datore, che può organizzare il lavoro di conseguenza. La giurisprudenza ha chiarito che il datore non può imporre unilateralmente la modalità di fruizione, ma la lavoratrice deve comunicare le proprie preferenze. Secondo profilo: la riduzione alla metà in presenza di asilo nido aziendale richiede che la struttura sia effettivamente accessibile alla lavoratrice e idonea all'accudimento del neonato.

Casi pratici

Caso 1: Cumulare i due riposi per uscire prima

Caso 2: Riposo unico per orario inferiore a sei ore

Caso 3: Asilo nido aziendale e riduzione dei riposi

Domande frequenti

Cosa sono i riposi giornalieri per le madri lavoratrici?

Sono due pause retribuite di un'ora ciascuna, spettanti alla lavoratrice madre durante il primo anno di vita del bambino. Sono comunemente chiamati permessi per allattamento, ma si applicano all'accudimento in generale, non solo all'allattamento. Possono essere cumulati nelle due ore consecutive (es. uscita anticipata di due ore).

I riposi giornalieri sono pagati?

Sì. L'art. 39, comma 2, stabilisce che i periodi di riposo sono considerati ore lavorative: sono retribuiti normalmente e computati nella durata della giornata lavorativa ai fini contrattuali.

Fino a quando spettano i riposi giornalieri?

Fino al compimento del primo anno di vita del bambino. Dopo il primo anno i riposi cessano automaticamente. Per le adozioni e gli affidamenti, la finestra di un anno decorre dall'ingresso del minore nel nucleo familiare (art. 45).

Se l'azienda ha un asilo nido, i riposi si riducono?

Sì. Se il datore ha istituito un asilo nido o altra struttura idonea nell'unità produttiva o nelle sue immediate vicinanze, i riposi si riducono alla metà: un'ora al giorno invece di due.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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