Art. 12 D.Lgs. 151/2001 — Conseguenze della valutazione dei rischi
D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 — T.U. tutela e sostegno della maternità e paternità
1. Qualora i risultati della valutazione di cui all’articolo 11 rivelino un rischio per la sicurezza o la salute delle lavoratrici di cui al medesimo articolo, il datore di lavoro adotta le misure necessarie affinché l’esposizione al rischio delle lavoratrici sia evitata, modificandone temporaneamente le condizioni o l’orario di lavoro.
2. Se la modifica delle condizioni o dell’orario di lavoro non è possibile, per il periodo della gravidanza e per sette mesi dopo il parto il datore di lavoro deve modificare temporaneamente le mansioni delle lavoratrici, applicando le disposizioni dell’articolo 7.
3. Ove la modifica delle mansioni non risulti possibile, l’ispettorato del lavoro può disporre l’interdizione al lavoro per tutto il periodo per cui è previsto il divieto.
Stesso numero, altri codici
- Art. 12 D.Lgs. 504/1995 — Deposito e circolazione di prodotti assoggettati ad accisa
- Articolo 12 L. 184/1983: Convocazione e audizione dei genitori o parenti
- Art. 12 Reg. (UE) 2024/1689 — Conservazione delle registrazioni
- Art. 12 Cod. Amb. — Verifica di assoggettabilita
- Art. 12 D.Lgs. 148/2015 — Durata
- Art. 12 D.Lgs. 159/2011 — Autorizzazione ad allontanarsi dal comune di residenza o dimora abituale