Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 56 D.Lgs. 81/2015 – Copertura finanziaria

D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81 – Disciplina organica dei contratti di lavoro (Jobs Act)

1. Agli oneri derivanti dall’attuazione dell’articolo 2, valutati in 2 milioni di euro per l’anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.

2. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

In sintesi

L'articolo 56 del D.Lgs. 81/2015 contiene la copertura finanziaria del decreto, in osservanza dell'art. 81 della Costituzione che impone la quantificazione degli oneri derivanti da ogni provvedimento legislativo. Gli oneri derivanti dall'attuazione dell'art. 2 (collaborazioni etero-organizzate) sono valutati in 2 milioni di euro per l'anno 2016 e sono coperti mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1, comma 7, del D.L. 148/1993 (convertito dalla L. 236/1993), che riguarda il Fondo per la formazione professionale. Il Ministro dell'economia è autorizzato ad apportare le conseguenti variazioni di bilancio. Si tratta di una norma tecnica e di carattere finanziario, obbligatoria per ogni atto legislativo ai sensi della L. 196/2009 (legge di contabilità pubblica), priva di rilevanza normativa sostanziale ma indispensabile sul piano formale per la validità del decreto.
Indice dei contenuti

Ratio della norma

La copertura finanziaria è un requisito costituzionale (art. 81 Cost.) per ogni atto normativo che comporti nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. L'art. 56 adempie a questo obbligo per il D.Lgs. 81/2015, identificando la fonte di copertura degli oneri derivanti dall'art. 2 (collaborazioni etero-organizzate) e autorizzando il Ministro dell'economia alle necessarie variazioni di bilancio.

Analisi e struttura

Il comma 1 quantifica l'onere (2 milioni di euro per il 2016) e individua la copertura nella riduzione dell'autorizzazione di spesa per il Fondo formazione professionale ex D.L. 148/1993. Il comma 2 autorizza il MEF alle variazioni di bilancio necessarie. L'onere è relativo unicamente all'art. 2: le altre disposizioni del decreto non generano oneri quantificabili per la finanza pubblica, perché operano attraverso la redistribuzione di diritti e obblighi tra privati.

Quando si applica

La norma ha rilevanza esclusivamente sul piano finanziario e contabile. Non produce effetti sui diritti e obblighi dei soggetti privati. Ha rilevanza per la verifica della legittimità formale del decreto in sede di controllo parlamentare e di Corte dei Conti.

Confronto e norme correlate

La L. 196/2009 (legge di contabilità pubblica) disciplina gli obblighi di copertura finanziaria. L'art. 81 Cost. vieta l'adozione di leggi che comportino nuovi o maggiori oneri senza indicarne la copertura. La clausola di salvaguardia è omessa in questo decreto perché gli oneri sono limitati e la fonte di copertura è puntualmente identificata.

Problemi applicativi

La norma non pone problemi applicativi sostanziali. La quantificazione degli oneri in soli 2 milioni di euro per il 2016 riflette la scelta del legislatore di limitare i costi diretti per la finanza pubblica del D.Lgs. 81/2015, scaricando i principali effetti economici sulla redistribuzione tra datori di lavoro e lavoratori nel settore privato.

Casi pratici

Caso 1: Verifica della copertura finanziaria in sede parlamentare

Caso 2: Variazioni di bilancio operate dal MEF

Caso 3: Copertura finanziaria e controllo Corte dei Conti

Domande frequenti

Cosa prevede l'art. 56 D.Lgs. 81/2015 sulla copertura finanziaria?

Quantifica gli oneri derivanti dall'art. 2 (collaborazioni etero-organizzate) in 2 milioni di euro per il 2016 e individua la copertura nella riduzione del Fondo formazione professionale ex D.L. 148/1993. Autorizza il MEF alle variazioni di bilancio necessarie.

Perché ogni decreto legislativo deve avere una copertura finanziaria?

Per rispettare l'art. 81 della Costituzione, che vieta l'adozione di leggi che comportino nuovi o maggiori oneri senza indicare la relativa copertura. La L. 196/2009 disciplina le modalità di quantificazione e copertura degli oneri derivanti da provvedimenti legislativi.

Gli oneri del D.Lgs. 81/2015 sono significativi per la finanza pubblica?

No. La quantificazione in soli 2 milioni di euro per il 2016 riflette la scelta di non caricare la finanza pubblica con i costi di riforma del mercato del lavoro. La gran parte degli effetti economici del decreto ricade sui soggetti privati (datori di lavoro e lavoratori) e non comporta spesa pubblica diretta.

Cosa significa che il Ministro del MEF è autorizzato alle variazioni di bilancio?

Significa che il MEF può adottare i decreti ministeriali necessari per modificare i capitoli di bilancio in modo coerente con la copertura indicata dall'art. 56, senza necessità di ulteriori atti legislativi. È una delega tecnica di gestione contabile del bilancio dello Stato.

Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.