Testo dell'articoloVigente
Art. 55 D.Lgs. 81/2015 – Abrogazioni e norme transitorie
D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81 – Disciplina organica dei contratti di lavoro (Jobs Act)
1. Salvo che non sia diversamente disposto, sono abrogati:
a) il decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 61, recante disciplina del lavoro a tempo parziale in attuazione della direttiva 97/81/CE concernente l’accordo-quadro sul lavoro a tempo parziale concluso dall’UNICE, dal CEEP e dalla CES;
b) gli articoli 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 e 40 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni;
c) il decreto legislativo 6 ottobre 2004, n. 251;
d) il decreto legislativo 26 aprile 2012, n. 62, recante norme per l’implementazione del sistema di garanzia per i giovani;
e) il decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167, recante testo unico dell’apprendistato, a norma dell’articolo 1, comma 30, della legge 24 dicembre 2007, n. 247;
f) l’articolo 7-bis del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31;
g) i commi da 2 a 10 dell’articolo 46-bis del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134.
2. Ai contratti di lavoro a tempo parziale già instaurati alla data di entrata in vigore del presente decreto si applicano le disposizioni del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 61.
3. Ai contratti di lavoro a tempo determinato già in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto si applicano le disposizioni del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, e successive modificazioni, nonché le disposizioni di legge e di contratto collettivo applicabili, e quelli già stipulati continuano ad avere efficacia ai sensi delle norme vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto sino alla loro scadenza.
4. Ai contratti di apprendistato già in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto si applicano le disposizioni del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167, e successive modificazioni.
5. Le disposizioni di cui all’articolo 2, comma 1, si applicano a far data dal 1° gennaio 2016, con salvezza dei contratti già instaurati che restano in vigore fino alla loro scadenza e, in ogni caso, non oltre il 31 dicembre 2015.
In sintesi
L'articolo 55 del D.Lgs. 81/2015 contiene l'elenco delle abrogazioni e le norme transitorie per i contratti in corso alla data di entrata in vigore del decreto. Vengono abrogati: il D.Lgs. 61/2000 (disciplina del lavoro a tempo parziale), gli artt. 20-40 del D.Lgs. 276/2003 (somministrazione nella Legge Biagi), il D.Lgs. 251/2004, il D.Lgs. 62/2012 (garanzia giovani), e il D.Lgs. 167/2011 (Testo Unico dell'apprendistato). La disciplina transitoria stabilisce che i contratti a tempo parziale, determinato e di apprendistato già in corso continuano a essere regolati dalle norme previgenti. Le collaborazioni etero-organizzate (art. 2) si applicano dal 1° gennaio 2016, con salvezza delle collaborazioni già in essere fino al 31 dicembre 2015. L'articolo costituisce la mappa normativa della grande ricodificazione operata dal Jobs Act in materia di tipologie contrattuali.Indice dei contenuti
Ratio della norma
La funzione dell'art. 55 è duplice: da un lato elimina formalmente le norme previgenti che il D.Lgs. 81/2015 intende sostituire, evitando sovrapposizioni e antinomie; dall'altro garantisce la continuità dei rapporti in corso, evitando che la nuova disciplina produca effetti retroattivi sui contratti già stipulati. Il Jobs Act opera così una ricodificazione per strati successivi, non un taglio netto.
Analisi e struttura
Il comma 1 elenca le abrogazioni principali. Il D.Lgs. 61/2000 (disciplina del part-time) è sostituito dagli artt. 4-12 del nuovo decreto. Gli artt. 20-40 del D.Lgs. 276/2003 (somministrazione Biagi) sono sostituiti dagli artt. 30-40 del nuovo decreto. Il D.Lgs. 167/2011 (T.U. apprendistato) è sostituito dagli artt. 41-47. I commi 2-5 dettano la disciplina transitoria: i contratti part-time in corso al momento dell'entrata in vigore restano soggetti al D.Lgs. 61/2000 (comma 2); i contratti a termine in corso restano soggetti al D.Lgs. 368/2001 (comma 3); i contratti di apprendistato in corso restano soggetti al D.Lgs. 167/2011 (comma 4); le collaborazioni etero-organizzate ex art. 2 si applicano dal 1° gennaio 2016 (comma 5).
Quando si applica
La disciplina transitoria si applica a tutti i contratti stipulati prima dell'entrata in vigore del D.Lgs. 81/2015 (24 giugno 2015). Per i contratti stipulati dopo tale data, si applica integralmente la nuova disciplina. Le abrogazioni hanno effetto immediato: le norme abrogate non si applicano a contratti stipulati dopo la data di entrata in vigore, anche se non vi è stata proroga o rinnovo.
Confronto e norme correlate
L'art. 55 si coordina con l'art. 52 (abolizione co.co.pro.) e con l'art. 2 (collaborazioni etero-organizzate). La tecnica normativa della clausola transitoria è comune nel diritto del lavoro per evitare retroattività e garantire la certezza del diritto per i rapporti in corso.
Problemi applicativi
Il principale problema applicativo riguarda la qualificazione del momento in cui un contratto si considera nuovo (stipulato dopo il Jobs Act) o in corso (soggetto alla disciplina transitoria). Per i contratti rinnovati o prorogati, la questione è se il rinnovo costituisce un nuovo contratto (soggetto alla nuova disciplina) o una continuazione del precedente. La giurisprudenza ha generalmente ritenuto che il rinnovo costituisce un nuovo contratto, soggetto alla nuova normativa.
Casi pratici
Caso 1: Contratto a termine in corso: quale normativa si applica
Caso 2: Apprendistato in corso con vecchio TU: cosa si applica
Caso 3: Collaborazione etero-organizzata: quando scatta la tutela
Domande frequenti
I vecchi contratti a tempo parziale sono rimasti validi dopo il Jobs Act?
Sì. L'art. 55, comma 2, stabilisce che ai contratti part-time già in vigore alla data di entrata in vigore del D.Lgs. 81/2015 continua ad applicarsi il D.Lgs. 61/2000. Solo i nuovi contratti stipulati dopo il 24 giugno 2015 sono soggetti alla nuova disciplina degli artt. 4-12.
Cosa ha abrogato esattamente l'art. 55 del D.Lgs. 81/2015?
Il D.Lgs. 61/2000 (part-time), gli artt. 20-40 del D.Lgs. 276/2003 (somministrazione Biagi), il D.Lgs. 251/2004, il D.Lgs. 62/2012 (garanzia giovani) e il D.Lgs. 167/2011 (T.U. apprendistato). Sono le normative sostituite dagli istituti disciplinati nel nuovo decreto.
Dal quando si applica la disciplina delle collaborazioni etero-organizzate?
Dal 1° gennaio 2016. I contratti di collaborazione già in essere prima di tale data restano soggetti alla disciplina previgente fino alla scadenza (e comunque non oltre il 31 dicembre 2015 per i co.co.pro.).
Un contratto rinnovato dopo il Jobs Act è soggetto alla nuova normativa?
Sì. La giurisprudenza prevalente ritiene che il rinnovo costituisce la stipula di un nuovo contratto, soggetto alla normativa vigente al momento del rinnovo. Solo la continuazione del contratto originale senza soluzione di continuità beneficia della disciplina transitoria.