In sintesi
L'articolo 47-septies del D.Lgs. 81/2015 introduce la copertura assicurativa obbligatoria INAIL per i rider che rientrano nell'ambito dell'art. 47-bis. I rider sono assicurati obbligatoriamente contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali ai sensi del DPR 1124/1965 (T.U. sulle assicurazioni obbligatorie). La novità è che i soggetti tenuti agli adempimenti assicurativi sono identificati nei committenti: anche quando il rider lavora come autonomo, è il committente (la piattaforma o chi si avvale del suo servizio) a dover adempiere agli obblighi assicurativi INAIL. Viene aggiunta anche un'assicurazione contro le malattie in caso di incapacità lavorativa superiore a sessanta giorni, la cui disciplina è demandata ai contratti collettivi. Questa norma colma una lacuna storica: prima del 2019 i rider autonomi erano privi di copertura INAIL, con gli infortuni stradali frequenti nell'attività di consegna totalmente a loro carico.
Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 47-septies D.Lgs. 81/2015 — Copertura assicurativa obbligatoria rider
D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81 — Disciplina organica dei contratti di lavoro (Jobs Act)
1. I lavoratori di cui all’articolo 47-bis sono obbligatoriamente assicurati contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni. Ai fini dell’applicazione del suddetto decreto, i soggetti tenuti agli adempimenti relativi all’assicurazione sono individuati nei committenti di cui all’articolo 47-bis.
2. I lavoratori di cui all’articolo 47-bis sono altresì assicurati contro le malattie in caso di durata dell’incapacità al lavoro superiore a sessanta giorni, la cui disciplina è demandata ai contratti collettivi di lavoro.
Stesso numero, altri codici
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Commento
Ratio della norma
L'attività di consegna con bicicletta o veicolo a motore è intrinsecamente rischiosa: il rider è esposto al traffico, alle condizioni meteo, all'affaticamento fisico e ai rischi stradali per l'intero orario di lavoro. Prima del 2019, i rider classificati come lavoratori autonomi erano privi di copertura INAIL, il che significava che in caso di infortunio non avevano accesso alle indennità per inabilità temporanea, alle rendite per inabilità permanente o alle prestazioni per malattia professionale. La norma pone rimedio a questa situazione estendendo la copertura obbligatoria INAIL a prescindere dalla qualificazione del rapporto.
Analisi e struttura
Il comma 1 stabilisce l'obbligo di assicurazione INAIL contro infortuni e malattie professionali, con applicazione del DPR 1124/1965. Individua nei committenti i soggetti tenuti agli adempimenti assicurativi: questa è una scelta fondamentale, che attribuisce alla piattaforma (o al soggetto per conto del quale il rider lavora) la responsabilità dell'assicurazione indipendentemente dalla qualificazione contrattuale. Il comma 2 aggiunge una tutela ulteriore: assicurazione contro le malattie che comportino incapacità lavorativa superiore a 60 giorni, demandata ai contratti collettivi. Questa disposizione riconosce che il rider autonomo, a differenza del lavoratore dipendente, non beneficia della tutela contro le malattie ordinaria prevista per i subordinati.
Quando si applica
L'obbligo assicurativo INAIL si applica a tutti i rider che rientrano nell'art. 47-bis, fin dall'inizio dell'attività. Il committente che non ottempera è soggetto alle sanzioni previste dal T.U. INAIL per l'omissione dell'assicurazione obbligatoria, inclusa la responsabilità diretta per le prestazioni dovute in caso di infortunio.
Confronto e norme correlate
Prima del 2019, i rider autonomi potevano al più accedere all'assicurazione INAIL volontaria per i lavoratori autonomi, ma le piattaforme non erano tenute a farsi carico dei premi. La norma impone ora un obbligo in capo al committente analogo a quello che vige per i datori di lavoro nei confronti dei lavoratori subordinati. La disciplina dell'assicurazione contro le malattie di lunga durata (comma 2) è ancora in attesa di piena attuazione contrattuale in molti settori.
Problemi applicativi
Il principale problema applicativo è la determinazione della retribuzione imponibile ai fini INAIL per i rider autonomi, che può variare significativamente. Un secondo problema riguarda l'applicazione del DPR 1124/1965 ai rider che lavorano tramite intermediari: chi è il committente tenuto agli adempimenti INAIL? La norma dice che sono i committenti, ma in catene di subappalto complesse non è sempre chiaro quale soggetto rivesta questo ruolo.
Casi pratici
Caso 1: Infortunio stradale del rider: copertura INAIL
Caso 2: Committente che non adempie all'obbligo INAIL
Caso 3: Malattia lunga del rider: tutela contrattuale
Domande frequenti
I rider sono assicurati contro gli infortuni sul lavoro?
Sì. L'art. 47-septies impone la copertura INAIL obbligatoria per tutti i rider che rientrano nell'art. 47-bis, indipendentemente dal tipo di contratto. Il soggetto tenuto agli adempimenti assicurativi è il committente (la piattaforma o il soggetto per conto del quale si consegna).
Chi paga l'assicurazione INAIL per il rider autonomo?
Il committente, non il rider. Anche se il rider è formalmente autonomo, è la piattaforma o il soggetto che si avvale della sua attività a dover iscrivere il rider all'INAIL e a versare i premi assicurativi.
Cosa succede se la piattaforma non assicura il rider e avviene un infortunio?
L'INAIL eroga comunque le prestazioni al rider infortunato. Il committente inadempiente è poi tenuto a rimborsare l'INAIL delle prestazioni erogate e soggiace alle sanzioni penali e amministrative previste per l'omissione dell'assicurazione obbligatoria.
Il rider è tutelato anche in caso di malattia lunga?
Sì, ma con una differenza: l'assicurazione contro le malattie che comportino incapacità lavorativa superiore a 60 giorni è demandata ai contratti collettivi di settore. Dove i contratti non la disciplinano, questa tutela aggiuntiva non è ancora operativa nella pratica.
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