Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 43 D.Lgs. 81/2015 – Apprendistato per qualifica e diploma

D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81 – Disciplina organica dei contratti di lavoro (Jobs Act)

1. Il contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore è stipulato con giovani che abbiano compiuto quindici anni e fino al compimento del venticinquesimo anno di età.

2. Il contratto è finalizzato al conseguimento di una qualifica di istruzione e formazione professionale, di un diploma professionale, di un diploma di istruzione secondaria superiore o di un certificato di specializzazione tecnica superiore.

3. La durata del contratto è determinata in considerazione della qualifica o del diploma da conseguire e non può in ogni caso essere superiore a tre anni ovvero quattro anni nel caso del diploma quadriennale regionale.

4. La regolamentazione dell’apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore è rimessa alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano, previo accordo in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le associazioni dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

In sintesi

L'articolo 43 del D.Lgs. 81/2015 disciplina l'apprendistato di primo livello, destinato ai giovani tra 15 e 25 anni che vogliono conseguire una qualifica di istruzione e formazione professionale, un diploma professionale, un diploma di istruzione secondaria superiore o un certificato di specializzazione tecnica superiore. La durata varia in base al titolo da conseguire e non può superare i tre anni (quattro per il diploma quadriennale regionale). La regomentazione concreta è rimessa alle regioni e alle province autonome, previo accordo in Conferenza Stato-Regioni e sentite le parti sociali. Si tratta della tipologia di apprendistato più strettamente collegata al sistema scolastico e formativo: i giovani possono alternare la frequenza scolastica o formativa con l'attività lavorativa in azienda. Questa forma contrattuale risponde all'esigenza di ridurre la dispersione scolastica inserendo i giovani nel mercato del lavoro in modo graduale e strutturato, offrendo loro una qualifica professionale riconosciuta all'esito del percorso.
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Ratio della norma

L'apprendistato per la qualifica e il diploma, denominato apprendistato di primo livello, nasce per rispondere a un'esigenza specifica del sistema educativo italiano: offrire ai giovani in età di obbligo scolastico o formativo una via alternativa alla formazione tradizionale, che combini studio e lavoro. La ratio è contrastare la dispersione scolastica e offrire ai ragazzi che non si trovano a proprio agio nel percorso scolastico tradizionale uno sbocco formativo qualificante. La norma collega organicamente il contratto di lavoro con il sistema di istruzione e formazione professionale regionale.

Analisi e struttura

Il comma 1 fissa il campo soggettivo (15-25 anni). Il comma 2 definisce i titoli conseguibili: qualifica IeFP, diploma professionale, diploma di istruzione secondaria superiore, certificato IFTS. Il comma 3 fissa la durata massima (tre anni, quattro per il diploma quadriennale regionale), che è determinata in considerazione del titolo da conseguire. Il comma 4 attribuisce la regolamentazione alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano, previa intesa in Conferenza Stato-Regioni e previo parere delle parti sociali comparativamente più rappresentative. La competenza regionale è coerente con il fatto che i sistemi di istruzione e formazione professionale (IFP) sono prevalentemente regionali in Italia.

Quando si applica

Questa tipologia si applica quando un giovane tra 15 e 25 anni vuole conseguire un titolo di istruzione o formazione professionale lavorando contemporaneamente. È particolarmente indicata per i giovani che hanno abbandonato o rischiano di abbandonare il percorso scolastico ordinario. L'istituto presuppone una convenzione o accordo tra il datore di lavoro e l'istituzione formativa (scuola, agenzia formativa accreditata). L'attivazione è condizionata all'esistenza di una regolamentazione regionale, senza la quale non è possibile stipulare contratti di questo tipo.

Confronto e norme correlate

Rispetto all'apprendistato professionalizzante (art. 44), questa tipologia è caratterizzata da una componente scolastica o formativa molto più intensa: l'orario di lavoro deve lasciare spazio alla frequenza delle attività didattiche. Rispetto all'apprendistato di alta formazione (art. 45), si rivolge a una fascia di età più giovane e a titoli di livello inferiore. La norma si raccorda con il sistema nazionale delle qualificazioni professionali e con i percorsi di istruzione e formazione professionale previsti dal D.Lgs. 226/2005.

Problemi applicativi

Il principale ostacolo applicativo è la disomogeneità della regolamentazione regionale: alcune regioni hanno disciplinato compiutamente questa tipologia di apprendistato, altre sono rimaste indietro, creando un accesso differenziato per i giovani a seconda della regione di residenza. Un secondo problema è la difficoltà di coordinamento tra i tempi scolastici e quelli aziendali, che richiede una stretta collaborazione tra istituzioni formative e imprese non sempre disponibile. Infine, la questione del numero di ore di formazione interna rispetto a quella esterna è spesso controversa.

Casi pratici

Caso 1: Giovane 16enne che vuole qualifica professionale lavorando

Caso 2: Diploma di istruzione secondaria superiore in apprendistato

Caso 3: Conseguimento del certificato IFTS in azienda

Domande frequenti

Cos'è l'apprendistato per qualifica e diploma ex art. 43 D.Lgs. 81/2015?

È un contratto di lavoro a tempo indeterminato rivolto ai giovani tra 15 e 25 anni finalizzato al conseguimento di qualifiche IeFP, diplomi professionali, diplomi di istruzione secondaria superiore o certificati IFTS. Combina attività lavorativa e formazione scolastica o professionale.

Quanto dura l'apprendistato di primo livello?

La durata dipende dal titolo da conseguire e non può in ogni caso superare i tre anni, che diventano quattro per il diploma quadriennale regionale. I contratti collettivi e le regolamentazioni regionali specificano la durata per ciascuna qualifica.

Chi regolamenta questa tipologia di apprendistato?

La regolamentazione è rimessa alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano, che intervengono previo accordo in Conferenza Stato-Regioni. Per questo esiste una disomogeneità tra le diverse regioni italiane.

Un'azienda in una regione senza regolamentazione può assumere apprendisti di primo livello?

No. L'assenza di regolamentazione regionale preclude la stipula di contratti di apprendistato per qualifica e diploma. L'attivazione richiede norme regionali operative e strutture formative accreditate sul territorio.

Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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