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Art. 43 D.Lgs. 81/2015 — Apprendistato per qualifica e diploma

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Art. 43 D.Lgs. 81/2015 — Apprendistato per qualifica e diploma

D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81 — Disciplina organica dei contratti di lavoro (Jobs Act)

1. Il contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore è stipulato con giovani che abbiano compiuto quindici anni e fino al compimento del venticinquesimo anno di età.

2. Il contratto è finalizzato al conseguimento di una qualifica di istruzione e formazione professionale, di un diploma professionale, di un diploma di istruzione secondaria superiore o di un certificato di specializzazione tecnica superiore.

3. La durata del contratto è determinata in considerazione della qualifica o del diploma da conseguire e non può in ogni caso essere superiore a tre anni ovvero quattro anni nel caso del diploma quadriennale regionale.

4. La regolamentazione dell’apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore è rimessa alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano, previo accordo in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le associazioni dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.