Testo dell'articoloVigente
Art. 34 D.Lgs. 81/2015 – Disciplina dei rapporti di lavoro in somministrazione
D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81 – Disciplina organica dei contratti di lavoro (Jobs Act)
1. Per tutta la durata della missione presso l’utilizzatore, i lavoratori del somministratore hanno diritto, a parità di mansioni svolte, a condizioni economiche e normative complessivamente non inferiori a quelle dei dipendenti di pari livello dell’utilizzatore.
2. L’utilizzatore è obbligato in solido con il somministratore a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi e i contributi previdenziali.
3. L’utilizzatore adempie agli obblighi retributivi e contributivi attraverso il versamento al somministratore delle somme a tal fine determinate. Il contratto di somministrazione determina, a pena di nullità, i criteri per la determinazione e l’erogazione della retribuzione e dei contributi.
4. I lavoratori sono informati dall’utilizzatore dei posti vacanti presso di lui, affinché possano aspirare, al pari dei dipendenti in forza, a ricoprire posti di lavoro a tempo indeterminato. Tale informazione può essere fornita mediante un avviso generale affisso in un luogo adeguato nell’impresa o nello stabilimento.
In sintesi
L'articolo 34 del D.Lgs. 81/2015 disciplina il cuore del rapporto trilaterale nella somministrazione: le condizioni economiche e normative del lavoratore durante la missione. Il principio cardine è la parità di trattamento: per tutta la durata della missione, il lavoratore somministrato ha diritto, a parità di mansioni, a condizioni economiche e normative non inferiori a quelle dei dipendenti dell'utilizzatore di pari livello. L'obbligazione retributiva è in capo al somministratore, ma l'utilizzatore risponde in solido. Il sistema di adempimento è indiretto: l'utilizzatore versa al somministratore le somme necessarie alla retribuzione e ai contributi, secondo criteri determinati nel contratto di somministrazione. I lavoratori somministrati devono essere informati dei posti vacanti presso l'utilizzatore, per poter aspirare ad assunzioni a tempo indeterminato. La norma attua la Direttiva 2008/104/CE e costituisce la principale garanzia economica del lavoratore nella somministrazione.Indice dei contenuti
Ratio della norma
L'articolo 34 è il nucleo protettivo della disciplina della somministrazione: senza la garanzia di parità di trattamento, il lavoro tramite agenzia rischierebbe di tradursi in un abbassamento sistematico degli standard retributivi e normativi, con conseguente concorrenza sleale tra imprese che assumono direttamente e quelle che ricorrono alla somministrazione. La Direttiva 2008/104/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ha imposto agli Stati membri il principio di parità di trattamento come elemento irrinunciabile del sistema, con la possibilità di deroghe solo in presenza di accordi collettivi specifici che prevedano un livello adeguato di tutela. Il Jobs Act ha scelto di non avvalersi delle deroghe previste dalla Direttiva, adottando il principio di parità piena.
La struttura dell'obbligo retributivo è peculiare: l'utilizzatore versa le somme all'agenzia, che le trasferisce al lavoratore. Questa catena di adempimento comporta che, in caso di inadempimento dell'agenzia, l'utilizzatore risponde in solido con il somministratore. Il regime di solidarietà è uno strumento fondamentale di tutela del lavoratore: garantisce che il suo credito retributivo e previdenziale sia soddisfatto anche se l'agenzia è insolvente, prevenendo il rischio di perdite retributive legate alla crisi del somministratore.
Analisi e struttura
Il comma 1 fissa il principio di parità di trattamento: condizioni economiche e normative «complessivamente non inferiori» a quelle dei dipendenti di pari livello dell'utilizzatore. L'avverbio «complessivamente» è rilevante: il confronto va fatto sul pacchetto retributivo totale, non clausola per clausola. Il lavoratore somministrato può avere un inquadramento contrattuale diverso da quello previsto dal CCNL dell'utilizzatore (si applica il CCNL dell'agenzia di somministrazione, tipicamente Assolavoro), purché il trattamento economico complessivo non sia inferiore a quello dei comparabili. Il comma 2 sancisce la responsabilità solidale: l'utilizzatore è obbligato in solido con il somministratore per retribuzioni e contributi previdenziali. Il comma 3 disciplina il meccanismo di adempimento: l'utilizzatore versa al somministratore le somme per retribuzione e contributi, e il contratto di somministrazione determina i criteri per la quantificazione. Il comma 4 prevede l'obbligo di informazione sui posti vacanti: il lavoratore somministrato deve essere informato delle opportunità di assunzione TI presso l'utilizzatore, con affissione di avviso in luogo adeguato.
Quando si applica
La disciplina dell'art. 34 si applica per tutta la durata della missione, indipendentemente dalla tipologia di somministrazione (a termine o a tempo indeterminato). La parità di trattamento opera a «parità di mansioni svolte»: il confronto è con i lavoratori dell'utilizzatore che svolgono le stesse mansioni o mansioni equivalenti. Se nell'azienda utilizzatrice non esistono lavoratori con mansioni comparabili, la parità si valuta rispetto al trattamento che sarebbe spettato in base al CCNL applicato dall'utilizzatore per quel livello di inquadramento. L'obbligo di informazione sui posti vacanti si applica durante tutta la missione: l'utilizzatore può adempiere attraverso affissione di un avviso generico in bacheca, senza necessità di comunicazioni personalizzate a ciascun lavoratore somministrato.
Confronto e norme correlate
La Direttiva 2008/104/CE ha imposto il principio di parità di trattamento come standard minimo europeo. La Corte di Giustizia UE ha chiarito che la parità deve essere garantita rispetto alle condizioni dell'utilizzatore, non dell'agenzia. Il CCNL delle agenzie di somministrazione (Assolavoro) prevede un inquadramento autonomo dei lavoratori somministrati, che deve comunque garantire un trattamento economico complessivo non inferiore a quello dell'utilizzatore. L'art. 35 integra l'art. 34 disciplinando la sicurezza, il potere disciplinare e le tutele specifiche del lavoratore somministrato, compreso il diritto all'indennità risarcitoria in caso di somministrazione irregolare. Il regime di solidarietà dell'art. 34, comma 2, è analogo a quello previsto dall'art. 29 D.Lgs. 276/2003 per i contratti di appalto.
Problemi applicativi
Il primo problema pratico è la determinazione del trattamento economico «complessivamente non inferiore»: quando i CCNL del somministratore e dell'utilizzatore sono diversi, il confronto deve avvenire sommando tutte le voci retributive (stipendio base, superminimi, premi, benefit) e confrontando il totale. Non è sufficiente che la paga base del somministrato sia equivalente, se i benefici complessivi (buoni pasto, premi di risultato, assicurazioni integrative) sono inferiori a quelli dei dipendenti dell'utilizzatore. Un secondo nodo riguarda la solidarietà: il lavoratore può agire direttamente contro l'utilizzatore per il recupero di retribuzioni non pagate dall'agenzia? La risposta è affermativa: la solidarietà ex comma 2 consente al lavoratore di azionare il credito retributivo e previdenziale direttamente nei confronti dell'utilizzatore, che poi potrà rivalersi sull'agenzia. Terzo profilo: il contratto di somministrazione deve determinare, a pena di nullità, i criteri per la determinazione e l'erogazione della retribuzione. L'omissione di questa clausola rende il contratto nullo per difetto di elemento essenziale, con le conseguenze dell'art. 38.
Casi pratici
Caso 1: Trattamento inferiore ai dipendenti dell'utilizzatore
Caso 2: Agenzia insolvente: responsabilità solidale dell'utilizzatore
Caso 3: Informazione sui posti vacanti per assunzione TI
Domande frequenti
Il lavoratore somministrato ha gli stessi stipendi dei colleghi dell'azienda utilizzatrice?
Sì, in linea di principio. L'art. 34 garantisce condizioni economiche e normative complessivamente non inferiori a quelle dei dipendenti di pari livello dell'utilizzatore. Il confronto va fatto sul pacchetto retributivo totale (stipendio, premi, benefit), non voce per voce.
Chi paga lo stipendio al lavoratore somministrato?
L'agenzia di somministrazione, che è il datore di lavoro formale. L'utilizzatore versa all'agenzia le somme necessarie per retribuzioni e contributi. Tuttavia, l'utilizzatore risponde in solido con l'agenzia: se l'agenzia non paga, il lavoratore può agire direttamente contro l'utilizzatore.
Il lavoratore somministrato può diventare dipendente dell'azienda dove lavora?
Non automaticamente. L'art. 34 prevede solo l'obbligo di informarlo sui posti vacanti TI. Se l'utilizzatore decide di assumere direttamente, il lavoratore somministrato ha la stessa possibilità dei dipendenti interni. Alcune contrattazioni collettive prevedono clausole di preferenza per i somministrati.
Cosa succede se l'agenzia non versa i contributi previdenziali del lavoratore somministrato?
L'utilizzatore è responsabile in solido ex art. 34, comma 2. L'INPS può agire sia contro l'agenzia che contro l'utilizzatore per il recupero dei contributi non versati. L'utilizzatore che ha pagato le somme all'agenzia ma questa non le ha trasferite all'INPS non è esonerato dalla responsabilità solidale.