Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 25 D.Lgs. 81/2015 – Non discriminazione contratto determinato

D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81 – Disciplina organica dei contratti di lavoro (Jobs Act)

1. Al lavoratore a tempo determinato spetta il trattamento economico e normativo in atto nell’impresa per i lavoratori con contratto a tempo indeterminato comparabili, intendendo come tali i lavoratori inquadrati nello stesso livello, in forza dei criteri di classificazione stabiliti dalla contrattazione collettiva, adibiti alle stesse mansioni o a mansioni equivalenti, salvo che non ostino ragioni obiettive.

2. Il contratto collettivo applicabile al lavoratore a tempo indeterminato comparabile può individuare, per i lavoratori a tempo determinato, trattamenti specifici per particolari categorie di lavoratori.

In sintesi

L'articolo 25 del D.Lgs. 81/2015 sancisce il principio di non discriminazione del lavoratore a tempo determinato rispetto al lavoratore a tempo indeterminato comparabile. Il lavoratore a termine ha diritto allo stesso trattamento economico e normativo dei colleghi TI inquadrati allo stesso livello e adibiti alle stesse mansioni o a mansioni equivalenti, salvo che ragioni obiettive non giustifichino una differenza di trattamento. Il lavoratore comparabile è individuato con riferimento ai criteri di classificazione della contrattazione collettiva e all'effettivo contenuto delle mansioni svolte. La contrattazione collettiva può individuare, per i lavoratori a termine, trattamenti specifici per particolari categorie, purché non si traduca in una discriminazione ingiustificata. La norma attua la Direttiva 1999/70/CE e il relativo accordo quadro europeo sul lavoro a tempo determinato, recependo il principio di parità di trattamento come standard minimo inderogabile.
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Ratio della norma

L'art. 25 attua la clausola 4 dell'accordo quadro CES-UNICE-CEEP allegato alla Direttiva 1999/70/CE, che vieta di riservare ai lavoratori a termine condizioni di lavoro meno favorevoli rispetto ai lavoratori comparabili a tempo indeterminato, a meno che non sussistano ragioni obiettive. Il principio risponde all'esigenza di prevenire che la flessibilità del contratto a termine si traduca in un abbassamento complessivo degli standard di tutela, creando una categoria di lavoratori di «serie B». La Corte di Giustizia UE ha più volte affermato che la clausola di non discriminazione è direttamente applicabile e che le ragioni obiettive devono essere precise, concrete e verificabili.

Analisi e struttura

Il comma 1 fissa la regola generale: parità di trattamento economico e normativo con i lavoratori TI comparabili, salvo ragioni obiettive. Il comparabile è individuato su due parametri: stesso livello contrattuale (in base alla classificazione del CCNL) e stesse mansioni o equivalenti. La formula «salvo che non ostino ragioni obiettive» non è definita dalla norma: deve essere interpretata alla luce della giurisprudenza UE, che richiede una giustificazione ancorata a elementi specifici e non generici (come la mera durata a termine del contratto). Il comma 2 riconosce alla contrattazione collettiva la facoltà di prevedere trattamenti specifici per particolari categorie di lavoratori a termine, purché non siano in contrasto con il principio di non discriminazione.

Quando si applica

La norma si applica a tutti i contratti a termine rientranti nel campo di applicazione del D.Lgs. 81/2015. Non si applica alle categorie escluse dall'art. 29 (dirigenti, pubblica amministrazione, ecc.). La comparazione va effettuata al momento in cui sorge la differenza di trattamento, non al momento della stipula del contratto. È irrilevante che il trattamento sia peggiorativo per effetto della contrattazione collettiva: la norma europea prevale su qualsiasi fonte contrattuale, anche collettiva, che discrimini in senso deteriore il lavoratore a termine.

Confronto e norme correlate

Il principio di non discriminazione è speculare a quello previsto per i part-time (art. 7) e per i lavoratori intermittenti (art. 17), formando un sistema coerente di tutela trasversale a tutte le forme di lavoro flessibile. Il riferimento alla «ragione obiettiva» richiama la giurisprudenza della Corte di Giustizia UE (in particolare le sentenze sulla clausola 4 dell'accordo quadro). La Corte ha chiarito che la mera natura temporanea del contratto non è di per sé una ragione obiettiva sufficiente a giustificare disparità di trattamento.

Problemi applicativi

Il principale problema pratico è l'identificazione del «lavoratore comparabile»: se in azienda non esiste un dipendente TI con identiche mansioni e inquadramento, la comparazione va effettuata in astratto, con riferimento al CCNL. Un secondo nodo riguarda i trattamenti economici legati all'anzianità di servizio: i lavoratori a termine accumulano anzianità più lentamente, e i contratti collettivi spesso prevedono progressioni automatiche legate agli anni di servizio. La giurisprudenza UE ha affermato che il criterio dell'anzianità è una ragione obiettiva idonea a giustificare differenze nei trattamenti basati sull'anzianità stessa, purché non sia l'unico parametro. Infine, il danno da discriminazione: se il lavoratore a termine percepisce un trattamento inferiore rispetto al comparabile TI senza ragione obiettiva, ha diritto al differenziale retributivo per l'intera durata del rapporto, con prescrizione quinquennale.

Casi pratici

Caso 1: Differenza di trattamento senza ragione obiettiva

Caso 2: Trattamento diverso per anzianità: ragione obiettiva ammissibile

Caso 3: Accesso alla formazione aziendale

Domande frequenti

Il lavoratore a tempo determinato ha gli stessi diritti di quello a tempo indeterminato?

Sì, in linea di principio. L'art. 25 garantisce parità di trattamento economico e normativo rispetto al lavoratore TI comparabile (stesso livello, stesse mansioni). Differenze sono ammesse solo in presenza di ragioni obiettive specifiche e verificabili, non generiche.

Cosa si intende per ragione obiettiva che giustifica un trattamento diverso?

La ragione obiettiva deve essere specifica, concreta e verificabile. L'anzianità di servizio può essere una ragione obiettiva per differenziali legati agli scatti. Non lo è, invece, la mera natura temporanea del contratto, che la Corte di Giustizia UE esclude come giustificazione sufficiente.

Se vengo trattato peggio dei colleghi TI, cosa posso fare?

Il lavoratore a termine può agire in giudizio per il riconoscimento del differenziale retributivo o normativo non percepito, con prescrizione quinquennale. La domanda va proposta al Tribunale del Lavoro. È consigliabile raccogliere documentazione su inquadramento e trattamento dei colleghi comparabili.

Il contratto collettivo può ridurre i diritti del lavoratore a termine rispetto all'art. 25?

No. Il contratto collettivo può prevedere trattamenti specifici per particolari categorie di lavoratori a termine, ma non può eliminare il principio di non discriminazione, che recepisce la Direttiva 1999/70/CE e ha rango sovranazionale. Clausole collettive discriminatorie sarebbero disapplicabili.

Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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