Art. 22 D.Lgs. 81/2015 — Continuazione del rapporto oltre la scadenza
D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81 — Disciplina organica dei contratti di lavoro (Jobs Act)
1. Fermo quanto disposto dall’articolo 21, se il rapporto di lavoro continua dopo la scadenza del termine inizialmente fissato o successivamente prorogato, il datore di lavoro è tenuto a corrispondere al lavoratore una maggiorazione della retribuzione per ogni giorno di continuazione del rapporto, pari al venti per cento fino al decimo giorno successivo, e al quaranta per cento per ciascun giorno ulteriore.
2. Se il rapporto di lavoro continua oltre il trentesimo giorno in caso di contratto di durata inferiore a sei mesi, ovvero oltre il cinquantesimo giorno negli altri casi, il contratto si considera a tempo indeterminato dalla scadenza dei predetti termini.
Stesso numero, altri codici
- Art. 22 D.Lgs. 504/1995 — Impieghi di prodotti energetici negli stabilimenti di produzione
- Articolo 22 L. 184/1983: Domanda di adozione e affidamento preadottivo
- Art. 22 Reg. (UE) 2024/1689 — Rappresentanti autorizzati dei fornitori dei sistemi di IA ad alto rischio
- Art. 22 Cod. Amb. — (Studio di impatto ambientale)
- Art. 22 D.Lgs. 148/2015 — Durata
- Art. 22 D.Lgs. 159/2011 — Provvedimenti d'urgenza