Testo dell'articoloVigente
Art. 2-bis D.Lgs. 81/2015 — Ampliamento tutele iscritti gestione separata
D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81 — Disciplina organica dei contratti di lavoro (Jobs Act)
1. Agli iscritti alla gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che non siano titolari di pensione e non siano iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, e ai lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali di cui alla legge 22 luglio 1966, n. 613, e alla legge 22 luglio 1966, n. 614, si applicano le disposizioni in materia di NASpI di cui agli articoli 1, 4, 8, 10, 14, 15, 16 e 18 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, in quanto compatibili e fatto salvo quanto previsto dal presente articolo, nonché le disposizioni di cui all’articolo 7, comma 3, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181.
Commento
Ratio della norma
L'art. 2-bis risponde all'esigenza di estendere le tutele previdenziali e di welfare a soggetti che, pur non essendo lavoratori subordinati, si trovano in condizioni di vulnerabilità economica analoga. Gli iscritti alla gestione separata INPS sono spesso lavoratori para-subordinati — co.co.co., professionisti senza cassa, freelance — che dipendono da uno o pochi committenti e non hanno le reti di protezione tipiche del lavoro dipendente. L'inclusione nel perimetro della NASpI, sia pure «in quanto compatibile», rappresenta un passo verso un sistema di welfare più universale.
Analisi e struttura
La norma individua due categorie di beneficiari: gli iscritti alla gestione separata (art. 2, comma 26, L. 335/1995) che non siano già pensionati o iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, e i lavoratori autonomi delle gestioni speciali artigiani e commercianti. A questi soggetti si applicano specifici articoli del D.Lgs. 22/2015 sulla NASpI, tra cui le disposizioni su requisiti di accesso, durata, importo e modalità di erogazione. La clausola «in quanto compatibili» lascia ampi margini applicativi e ha richiesto l'intervento di circolari INPS per chiarire i casi concreti.
Quando si applica
La norma si applica quando un iscritto alla gestione separata o alle gestioni speciali perde involontariamente il reddito da lavoro. I requisiti tipici della NASpI vanno adattati alla realtà del lavoro autonomo: non ci sono «settimane di contribuzione» nello stesso senso del lavoro dipendente, pertanto l'INPS ha elaborato criteri specifici per verificare l'effettiva perdita di reddito. La condizione che il soggetto non sia titolare di pensione né iscritto ad altre forme obbligatorie è essenziale per evitare duplicazioni di tutela.
Confronto e norme correlate
La norma si collega al D.Lgs. 22/2015 (NASpI), alle disposizioni sulla gestione separata della L. 335/1995, e alla L. 81/2017 (Statuto del lavoro autonomo) che ha ulteriormente ampliato le tutele per i lavoratori autonomi. Il confronto con la NASpI ordinaria rivela differenze significative: l'importo e la durata possono essere ridotti, e i requisiti di accesso adattati alla discontinuità tipica del lavoro autonomo.
Problemi applicativi
Il principale problema è la clausola «in quanto compatibili»: la compatibilità va valutata di volta in volta, creando incertezza applicativa. Le circolari INPS hanno cercato di colmare le lacune, ma permangono zone grigie su casi specifici come i professionisti con partita IVA che cessano l'attività. Un secondo problema riguarda la verifica della «perdita involontaria»: nel lavoro autonomo è spesso difficile distinguere tra cessazione volontaria dell'attività e crisi del mercato che rende impossibile continuare. La norma non fornisce criteri chiari, rimettendo la valutazione all'INPS in via amministrativa.
Casi pratici
Caso 1: Collaboratore che perde l'unico committente
Caso 2: Artigiana che chiude l'attività per impossibilità economica
Caso 3: Professionista con doppia iscrizione escluso
Domande frequenti
Chi sono gli iscritti alla gestione separata INPS che beneficiano dell'art. 2-bis?
Sono lavoratori autonomi, co.co.co. e professionisti senza cassa previdenziale propria che versano contributi alla gestione separata INPS. Beneficiano dell'art. 2-bis solo se non sono già pensionati e non sono iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie come casse di categoria (avvocati, medici, ingegneri).
Cosa si intende per NASpI compatibile con il lavoro autonomo?
La NASpI ordinaria (D.Lgs. 22/2015) è pensata per i lavoratori dipendenti. L'art. 2-bis la rende applicabile agli iscritti alla gestione separata solo per le disposizioni compatibili con la natura autonoma del rapporto: i requisiti di accesso, l'importo e la durata vengono adattati, e l'INPS definisce le modalità in via amministrativa con apposite circolari.
Un freelance che smette di lavorare può prendere la disoccupazione?
Dipende. Se è iscritto alla gestione separata INPS (senza altre casse obbligatorie), non è pensionato e perde involontariamente il reddito, può accedere alle tutele NASpI previste dall'art. 2-bis. La disoccupazione per lavoro autonomo ha però requisiti e importi diversi rispetto a quella dei lavoratori dipendenti.
L'art. 2-bis si applica anche ai commercianti?
Sì. La norma include espressamente i lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali degli artigiani (L. 613/1966) e degli esercenti attività commerciali (stessa legge). Anche queste categorie possono accedere alle tutele NASpI in quanto compatibili, seguendo le stesse condizioni previste per gli iscritti alla gestione separata.
Vedi anche