Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 74 L. 392/1978 – Rinvio alle disposizioni processuali

L. 27 luglio 1978, n. 392 – Disciplina delle locazioni di immobili urbani (equo canone)

Le disposizioni degli artt. da 43 a 57 sono applicabili alle locazioni previste nei capi I (locazione di immobili urbani adibiti ad uso di abitazione) e II (locazione di immobili urbani adibiti ad uso diverso da quello di abitazione) del presente titolo.

In sintesi

L'art. 74 della L. 392/1978 è una norma di raccordo processuale che estende l'applicabilità delle disposizioni degli artt. 43-57 - relative alle controversie locatizie, alle procedure di convalida di sfratto, alla sanatoria della morosità e alle modalità di rilascio dell'immobile - anche alle locazioni abitativa e commerciale disciplinate dal Titolo III della stessa legge, ovvero ai contratti in corso soggetti e non soggetti a proroga. In assenza di questo rinvio esplicito, si sarebbe potuto dubitare che le norme processuali speciali elaborate per i contratti «ordinari» della L. 392 fossero automaticamente applicabili ai contratti «storici» del regime transitorio. La norma assicura dunque uniformità di tutela processuale per tutti i conduttori, indipendentemente dal fatto che il loro contratto sia stato stipulato nella vigenza della nuova legge o provenga dal regime previgente di proroghe forzose. Gli artt. 43-57 comprendono disposizioni fondamentali quali la competenza del pretore (figura soppressa dal D.Lgs. 51/1998: oggi tribunale), il procedimento sommario di convalida, il termine per la sanatoria della morosità e le modalità temporali di esecuzione del rilascio.
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Ratio della norma

L'art. 74 risponde a un'esigenza di completezza sistematica: il Titolo III della L. 392, dedicato ai contratti in corso, detta norme di diritto sostanziale (durata, canone, recesso, avviamento) ma non disciplina autonomamente il processo. Il legislatore ha ritenuto che le garanzie processuali predisposte per i contratti ordinari - il procedimento sommario di convalida, la sanatoria della morosità, i termini per l'esecuzione del rilascio - dovessero applicarsi anche ai rapporti transitatori, evitando una disparità di tutela tra conduttori in base alla sola anzianità del contratto.

Analisi e struttura

Il rinvio opera per intero: le disposizioni degli artt. 43-57 si applicano a entrambi i capi del Titolo III - il Capo I sulle locazioni abitative (artt. 58-66) e il Capo II sulle locazioni commerciali (artt. 67-73). Le norme richiamate coprono l'intera gamma del processo locatizio: la competenza e il procedimento (artt. 43-46), le disposizioni sulla convalida di licenza e sfratto (art. 47), il processo ordinario di cognizione (art. 48), la sanatoria della morosità (art. 55), le modalità e i termini per il rilascio (art. 56), le esenzioni fiscali e la riduzione degli onorari (art. 57).

Quando si applica

L'art. 74 si applica a tutte le controversie relative ai contratti di locazione disciplinati dal Titolo III, ovvero ai contratti in corso - abitativi e commerciali - alla data di entrata in vigore della L. 392/1978, sia soggetti a proroga (artt. 58, 67, 70) che non soggetti a proroga (artt. 65, 71). Il rinvio agli artt. 43-57 è automatico e non richiede specifica invocazione della norma da parte del conduttore.

Confronto e norme correlate

L'art. 74 va letto in combinato con gli artt. 43-57, che ne costituiscono il contenuto per rinvio. Tra le norme più significative richiamate vi è l'art. 55, sulla sanatoria della morosità, che consente al conduttore di sanare in sede giudiziale il mancato pagamento dei canoni fino a tre volte nel quadriennio, e l'art. 56, che disciplina le modalità temporali del rilascio dell'immobile con un termine massimo di sei mesi (estendibile a dodici in casi eccezionali) dalla data del provvedimento. Queste tutele si applicano dunque integralmente anche ai conduttori titolari di contratti storici.

Problemi applicativi

Sebbene la norma sia di rinvio e quindi apparentemente priva di autonomo contenuto, la sua esistenza ha sollevato in giurisprudenza il problema della compatibilità delle norme processuali richiamate con le specificità dei contratti storici. In particolare, l'art. 56 sui termini per il rilascio è stato applicato anche ai contratti in proroga con le necessarie adattamenti, e la giurisprudenza ha chiarito che il giudice deve tenere conto, nel fissare il termine di esecuzione, anche della natura storica del rapporto e dell'eventuale prolungata permanenza del conduttore nell'immobile.

Casi pratici

Caso 1: Sanatoria della morosità per conduttore storico moroso

Caso 2: Rilascio con termine dilatato per conduttore commerciale storico

Caso 3: Esenzione da imposta di bollo per controversia locatizia storica

Domande frequenti

Cos'è il rinvio processuale dell'art. 74 L. 392/1978?

È una norma che estende ai contratti di locazione in corso (abitativi e commerciali soggetti al Titolo III della L. 392/1978) le disposizioni processuali degli artt. 43-57, relative a competenza, procedimento di convalida, sanatoria della morosità e modalità di rilascio dell'immobile.

La sanatoria della morosità dell'art. 55 si applica anche ai contratti storici?

Sì. Per effetto del rinvio dell'art. 74, l'art. 55 si applica anche ai contratti in corso soggetti o non soggetti a proroga. Il conduttore può quindi sanare la morosità alla prima udienza, versando tutti i canoni scaduti con interessi e spese, per non più di tre volte nel quadriennio.

Qual è il termine massimo per l'esecuzione del rilascio nei contratti storici?

Per effetto del rinvio all'art. 56, il giudice fissa la data di esecuzione entro sei mesi dal provvedimento di rilascio, estendibili a dodici in casi eccezionali. Il termine decorre dalla data del provvedimento, non da quella di deposito della sentenza.

Le controversie sui contratti in proroga sono esenti da imposta di bollo?

Sì, qualora il valore della controversia non superi il limite storico fissato dall'art. 57 (600.000 lire). In tal caso gli atti sono esenti da imposta di bollo e di registro e gli onorari professionali sono ridotti alla metà, per effetto del rinvio dell'art. 74.

Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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