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Ultimo aggiornamento: 27 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti

Testo dell'articoloAbrogato

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 60 L. 392/1978 — Ripristino del rapporto e risarcimento

L. 27 luglio 1978, n. 392 — Disciplina delle locazioni di immobili urbani (equo canone)

Il provvedimento che dispone il rilascio dell’immobile in conseguenza dell’esercizio da parte del locatore del diritto di recesso, perde efficacia se il locatore, nel termine di sei mesi da quando ha riacquistato la disponibilita’ dell’immobile, non lo adibisca all’uso per il quale aveva agito ovvero, nei casi di cui ai numeri 3), 4) e 5) dell’articolo 59, non inizi, nel suddetto termine, i lavori per i quali e’ stata rilasciata licenza o concessione.

Il conduttore ha diritto, nei confronti del locatore e dei suoi aventi causa, al ripristino del contratto di locazione, salvi i diritti acquisiti dai terzi in buona fede, e al rimborso delle spese di trasloco e degli altri oneri sopportati, ovvero a sua scelta al risarcimento del danno da determinarsi dal giudice in misura non inferiore a 12 e non superiore a 48 mensilita’ del canone, oltre ad un equo indennizzo per le spese di trasloco.

Il giudice, oltre a determinare il ripristino o il risarcimento, ordina al locatore il pagamento di una somma da L. 500.000 a L. 2.000.000 da devolvere al comune nel cui territorio e’ sito l’immobile, ad integrazione del fondo sociale di cui al titolo III della presente legge.

Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.

Commento

Ratio della norma (storica)

L'art. 60 rappresentava il meccanismo sanzionatorio dell'abuso del recesso nelle locazioni abitative in regime di proroga. Era frequente, nel contesto del 1978, che i locatori dichiarassero esigenze proprie o familiari inesistenti per recuperare la disponibilità dell'immobile e poi lo rilocare a canoni più alti o semplicemente non utilizzarlo. La norma creava un disincentivo forte: il rischio di dover ripristinare il contratto di locazione o risarcire il danno con fino a 48 mensilità rendeva economicamente svantaggioso il recesso pretestuoso.

Analisi e struttura

La norma prevedeva due condizioni perché il provvedimento di rilascio perdesse efficacia: che il locatore non avesse adibito l'immobile all'uso dichiarato nel termine di sei mesi dalla riacquisita disponibilità; o che, nei casi di demolizione/lavori (n. 3, 4 e 5 dell'art. 59), non avesse iniziato i lavori entro il medesimo termine. In presenza di tali condizioni, il conduttore poteva scegliere tra il ripristino del contratto di locazione (con le stesse condizioni precedenti, salvi i diritti dei terzi in buona fede) o il risarcimento del danno (non inferiore a 12, non superiore a 48 mensilità del canone, più l'indennizzo per le spese di trasloco). Il giudice, inoltre, ordinava il pagamento di una sanzione da devolvere al comune a integrazione del fondo sociale per i conduttori meno abbienti.

Quando si applicava

La norma si applicava ai contratti in regime di proroga ex art. 58 in cui il locatore aveva esercitato il recesso ex art. 59 e poi non aveva rispettato l'uso dichiarato nei sei mesi successivi alla restituzione dell'immobile. La prova dell'inadempimento era a carico del conduttore, ma la giurisprudenza aveva elaborato presunzioni: se il locatore non abitava l'immobile e lo teneva vuoto o lo riaffittava, si presumeva l'inadempimento.

Confronto e norme correlate

L'art. 60 era speculare all'art. 31, che prevedeva le stesse sanzioni per il locatore di immobili commerciali che avesse abusato del diniego di rinnovo ex art. 29. La distinzione principale era nell'entità del risarcimento: nelle locazioni commerciali il massimo era 48 mensilità (uguale), ma si aggiungeva l'indennità di avviamento ex art. 34. L'abrogazione è avvenuta nell'ambito della progressiva marginalizzazione del regime di proroga a seguito della L. 431/1998.

Problemi applicativi (storici)

Il principale problema interpretativo riguardava il dies a quo del termine di sei mesi: decorreva dalla «riacquisita disponibilità» dell'immobile, identificata con il rilascio effettivo da parte del conduttore, non con la data del provvedimento giudiziario. Se il conduttore resisteva all'esecuzione forzata, il termine iniziava a decorrere solo dalla materiale consegna delle chiavi. Un secondo profilo riguardava la scelta tra ripristino e risarcimento: spettava al conduttore, non al giudice. Se il conduttore chiedeva il ripristino, il giudice lo ordinava salvi i diritti dei terzi in buona fede che nel frattempo avessero acquistato diritti sull'immobile.

Casi pratici

Caso 1: Locatore non usa l'appartamento recuperato: ripristino del contratto

Caso 2: Locatore riaffitta l'immobile recuperato: risarcimento del danno

Caso 3: Sanzione al comune per abuso del recesso

Domande frequenti

Cos'era la norma sul ripristino del contratto di locazione ex art. 60 L.392/1978?

L'art. 60, oggi abrogato, tutelava il conduttore quando il locatore, dopo aver ottenuto il rilascio per i motivi dell'art. 59, non usava l'immobile per lo scopo dichiarato entro sei mesi. In tal caso il conduttore poteva scegliere tra il ripristino del contratto di locazione o il risarcimento del danno fino a 48 mensilità.

L'art. 60 è ancora applicabile?

No, l'art. 60 è stato abrogato. La norma era legata al regime dei contratti abitativi in proroga ex art. 58, anch'esso ormai marginale. Per i contratti disciplinati dalla L. 431/1998 si applicano le norme di quella legge, che prevedono tutele in parte analoghe per il caso di recesso simulato.

Come si provava l'inadempimento del locatore ex art. 60?

L'onere della prova era del conduttore, ma la giurisprudenza elaborò presunzioni: se l'immobile risultava vuoto, riaffittato o non utilizzato per lo scopo dichiarato entro sei mesi dal rilascio, si presumeva l'inadempimento. Il locatore poteva rovesciare la presunzione dimostrando cause sopravvenute che avevano impedito l'uso programmato.

Quale sanzione prevedeva l'art. 60 per il locatore inadempiente?

Oltre al ripristino del contratto o al risarcimento (12-48 mensilità di canone più indennizzo trasloco), il giudice ordinava il versamento di una somma al comune a integrazione del fondo sociale per conduttori meno abbienti. Era una sanzione accessoria di carattere sociale, indipendente dalla tutela risarcitoria verso il conduttore.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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