← Torna a Equo Canone e Locazioni (L. 392/1978)
Ultimo aggiornamento: 27 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
L'art. 6 della L. 392/1978 disciplina la successione nel contratto di locazione al verificarsi di eventi che modificano il soggetto conduttore: morte, separazione, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio. In caso di decesso del conduttore, succedono nel contratto il coniuge, gli eredi e i parenti e affini conviventi. In caso di separazione giudiziale, divorzio o scioglimento del matrimonio, subentra l'altro coniuge se il giudice gli ha attribuito il diritto di abitare nella casa familiare. In caso di separazione consensuale o nullità matrimoniale, la successione avviene se le parti hanno convenuto in tal senso. La norma, rimasta vigente anche dopo la riforma del 1998, è di frequente applicazione pratica nei procedimenti di separazione e divorzio, dove la questione dell'immobile in affitto si intreccia con quella della casa familiare.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 6 L. 392/1978 — Successione nel contratto di locazione

L. 27 luglio 1978, n. 392 — Disciplina delle locazioni di immobili urbani (equo canone)

In caso di morte del conduttore, gli succedono nel contratto il coniuge, gli eredi ed i parenti ed affini con lui abitualmente conviventi.

In caso di separazione giudiziale, di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili dello stesso, nel contratto di locazione succede al conduttore l’altro coniuge, se il diritto di abitare nella casa familiare sia stato attribuito dal giudice a quest’ultimo.

In caso di separazione consensuale o di nullita’ matrimoniale al conduttore succede l’altro coniuge se tra i due si sia cosi’ convenuto.

Commento

Ratio della norma

La successione nel contratto di locazione tutela la continuità del rapporto abitativo in momenti di crisi familiare o di scomparsa del titolare originario. Il legislatore ha voluto evitare che il locatore potesse utilizzare l'evento morte o la separazione dei coniugi come pretesto per risolvere il contratto e recuperare l'immobile. La stabilità abitativa della famiglia — anche di quella che si dissolve — è il valore protetto. Questo si traduce in un vero e proprio trasferimento legale della posizione contrattuale del conduttore, senza necessità di consenso del locatore e senza obbligo di novazione del contratto.

Analisi e struttura

La norma regola tre fattispecie distinte. La prima è la successione per morte: avviene automaticamente a favore di coniuge, eredi e parenti/affini conviventi. Il requisito della convivenza abituale è fondamentale: i familiari che non vivevano nell'immobile non succedono nel contratto. La seconda fattispecie è la separazione o divorzio con provvedimento giudiziale: il coniuge non conduttore subentra nel contratto se il giudice gli ha assegnato la casa familiare. Il terzo caso è la separazione consensuale o nullità matrimoniale: la successione è subordinata a un accordo tra i coniugi che abbia attribuito il godimento dell'immobile a quello non conduttore.

Quando si applica

La norma si applica a tutte le locazioni di immobili urbani ad uso abitativo. Presuppone che l'immobile sia la residenza abituale del nucleo familiare. Non si applica alle locazioni a uso non abitativo. La convivenza abituale, richiesta per la successione in caso di morte, deve essere effettiva e non meramente formale: non basta la residenza anagrafica se il familiare viveva altrove. In caso di più aventi diritto alla successione (es. coniuge e figli), la posizione contrattuale non si fraziona: tutti succedono solidalmente nel contratto, anche se di norma il coniuge superstite è l'intestatario pratico.

Confronto e norme correlate

L'art. 6 va letto in coordinamento con l'art. 155-quater c.c. (ora art. 337-sexies c.c. dopo la riforma del 2006) sull'assegnazione della casa familiare in sede di separazione e divorzio. La norma del codice civile stabilisce che l'assegnazione della casa familiare è trascrivibile e opponibile ai terzi. Nel caso di locazione, l'assegnazione produce automaticamente la successione nel contratto. La L. 431/1998 non ha modificato l'art. 6, che resta applicabile a tutti i contratti. In caso di coabitazione di fatto (coppie non sposate), la successione non opera automaticamente; la giurisprudenza ha ammesso la successione del convivente more uxorio in presenza di convivenza stabile e documentata, ma il quadro non è uniforme.

Problemi applicativi

Il caso più controverso riguarda la coppia di fatto: in assenza di matrimonio, il partner superstite non ha un titolo automatico alla successione nel contratto. La Corte Costituzionale e la giurisprudenza di merito hanno progressivamente esteso la tutela alle convivenze stabili, ma non si tratta di un diritto certo. Altro profilo critico è il contrasto tra più aventi diritto alla successione: se coniuge e figli maggiorenni conviventi sono in disaccordo sull'intestazione del contratto, il locatore può trovarsi in una situazione di incertezza su chi sia il suo interlocutore contrattuale. Sul piano pratico, il conduttore succeduto dovrebbe comunicare tempestivamente al locatore l'avvenuto subentro, aggiornando i riferimenti per il pagamento del canone e per le comunicazioni formali.

Casi pratici

Caso 1: Morte del conduttore e successione del coniuge convivente

Caso 2: Assegnazione della casa familiare al coniuge non conduttore

Caso 3: Convivente di fatto e mancata successione automatica

Domande frequenti

Cosa succede al contratto di affitto quando muore l'inquilino?

L'art. 6 L. 392/1978 prevede che succedano nel contratto il coniuge, gli eredi e i parenti e affini che abitavano abitualmente con il defunto. La successione è automatica e non richiede il consenso del locatore. Il contratto prosegue alle stesse condizioni.

Se mi separo, chi tiene il contratto di affitto dell'appartamento dove vivono i figli?

Se il giudice assegna la casa familiare all'ex coniuge non intestatario del contratto, quest'ultimo subentra automaticamente nel contratto di locazione per effetto dell'art. 6 L. 392/1978. Il locatore non può opporsi. Lo stesso vale in caso di divorzio o cessazione degli effetti civili del matrimonio.

Il convivente di fatto può succedere nel contratto di affitto se l'inquilino muore?

La L. 392/1978 prevede la successione per coniuge e parenti conviventi, non espressamente per il convivente di fatto. Tuttavia la giurisprudenza ha progressivamente riconosciuto tutela alle convivenze stabili e documentate. La questione è meno automatica rispetto ai coniugi e può richiedere l'intervento del giudice.

La successione nel contratto di affitto richiede di comunicare qualcosa al proprietario?

La successione opera automaticamente per legge, ma è opportuno comunicare tempestivamente al locatore l'avvenuto subentro, indicando il nuovo conduttore e la causa della successione (morte, separazione, divorzio). Questo evita equivoci nella gestione dei pagamenti e delle comunicazioni formali.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.