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Ultimo aggiornamento: 27 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
L'articolo 12-ter della L. 898/1970 disciplina la ripartizione della pensione di reversibilità spettante ai genitori in caso di morte di un figlio deceduto per fatti di servizio, quando tra i genitori sia intervenuta sentenza di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio. La norma stabilisce una regola automatica: l'ente erogante attribuisce la pensione in parti uguali a ciascun genitore, senza necessità di provvedimento giudiziale. In caso di morte di uno dei genitori, la sua quota si consolida automaticamente in favore dell'altro genitore superstite. Lo stesso meccanismo si applica alla pensione di reversibilità spettante al genitore del dante causa secondo le norme del DPR 1092/1973 (testo unico sulle pensioni dei dipendenti pubblici). La norma introduce un principio di automaticità e parità nella ripartizione che prescinde dalla situazione economica dei genitori divorziati e dalla titolarità dell'assegno divorzile, distinguendosi dal meccanismo dell'art. 9 (che riguarda la pensione dell'ex coniuge e richiede la titolarità dell'assegno). Si tratta di una norma di nicchia applicativa, rilevante principalmente nel settore del pubblico impiego.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 12-ter L. 898/1970 — Pensione di reversibilita’ per morte di un figlio

L. 1 dicembre 1970, n. 898 — Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio (divorzio)

1. In caso di genitori rispetto ai quali sia stata pronunciata sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, la pensione di reversibilità spettante ad essi per la morte di un figlio deceduto per fatti di servizio è attribuita automaticamente dall’ente erogante in parti eguali a ciascun genitore.

2. Alla morte di uno dei genitori, la quota parte di pensione si consolida automaticamente in favore dell’altro.

3. Analogamente si provvede, in presenza della predetta sentenza, per la pensione di reversibilità spettante al genitore del dante causa secondo le disposizioni di cui agli articoli 83 e 87 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092.

Commento

Ratio della norma

L'art. 12-ter risolve un problema specifico che si pone quando un figlio muore per fatti di servizio e i suoi genitori sono divorziati: a chi spetta la pensione di reversibilità? Senza una norma specifica, il rischio era che la pensione andasse interamente al genitore convivente con il figlio o a quello che risultasse primo avente diritto nelle procedure dell'ente erogante. La norma impone la ripartizione paritaria automatica, riconoscendo che entrambi i genitori — indipendentemente dal divorzio — conservano un legame giuridico e morale con il figlio.

Analisi e struttura

Il comma 1 stabilisce la regola generale: in presenza di sentenza di divorzio tra i genitori, la pensione di reversibilità per morte del figlio per fatti di servizio è attribuita automaticamente dall'ente erogante in parti uguali a ciascun genitore. Il meccanismo è automatico: non serve un provvedimento del tribunale, basta la documentazione del divorzio e del rapporto di filiazione. Il comma 2 disciplina il consolidamento della quota: alla morte di uno dei genitori, la sua quota si consolida automaticamente in favore dell'altro. Il comma 3 estende la disciplina alla pensione di reversibilità spettante al genitore del dante causa ai sensi degli artt. 83 e 87 del DPR 1092/1973, riguardante le pensioni dei dipendenti pubblici.

Quando si applica

La norma si applica quando: (a) esiste una sentenza di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio tra i genitori del defunto; (b) il figlio è deceduto per fatti di servizio (infortuni sul lavoro, cause di servizio per dipendenti pubblici, militari, forze dell'ordine); (c) ai genitori spetta per legge una pensione di reversibilità dall'ente erogante. Il meccanismo automatico presuppone che l'ente erogante sia informato dell'esistenza di due genitori divorziati: in pratica, entrambi i genitori o i loro eredi devono comunicare il divorzio all'ente. La norma riguarda principalmente il settore del pubblico impiego, dove le pensioni ai superstiti per fatti di servizio sono più frequenti.

Confronto e norme correlate

L'art. 12-ter si distingue dall'art. 9, che disciplina la pensione di reversibilità spettante all'ex coniuge dopo la morte dell'ex coniuge obbligato all'assegno. L'art. 12-ter riguarda invece la pensione spettante ai genitori per la morte del figlio: è una fattispecie del tutto diversa. Il DPR 29 dicembre 1973, n. 1092, richiamato al comma 3, è il testo unico sulle pensioni dei dipendenti civili e militari dello Stato: gli artt. 83 e 87 disciplinano le pensioni di reversibilità ai genitori. Per i dipendenti del settore privato, le norme previdenziali applicabili sono quelle del sistema INPS.

Problemi applicativi

Il principale problema pratico riguarda l'automaticità dell'attribuzione: l'ente erogante deve essere informato dell'esistenza di entrambi i genitori divorziati per poter procedere alla ripartizione paritaria. In assenza di tale comunicazione, il rischio è che la pensione venga attribuita interamente a uno solo dei genitori, costringendo l'altro ad agire in via giudiziale per ottenere la propria quota. Un secondo problema riguarda il consolidamento della quota al decesso di un genitore: anche in questo caso l'automaticità presuppone una comunicazione all'ente del decesso. La norma non disciplina la questione del concorso tra genitori divorziati e altri aventi diritto alla reversibilità (ad esempio, i nipoti orfani del figlio deceduto), che rimane regolata dalle norme previdenziali generali.

Casi pratici

Caso 1: Ripartizione automatica della pensione di reversibilità tra genitori divorziati

Caso 2: Consolidamento della quota alla morte di uno dei genitori

Caso 3: Mancata comunicazione del divorzio all'ente erogante

Domande frequenti

Cosa prevede l'art. 12-ter L.898/1970 sulla pensione di reversibilità?

Se un figlio muore per fatti di servizio e i suoi genitori sono divorziati, la pensione di reversibilità spettante ai genitori viene ripartita automaticamente in parti uguali tra entrambi dall'ente erogante, senza necessità di provvedimento giudiziale. Alla morte di un genitore, la sua quota si consolida automaticamente a favore dell'altro.

L'art. 12-ter si applica solo ai dipendenti pubblici?

Il richiamo al DPR 1092/1973 (pensioni pubbliche) riguarda specificamente la pensione dei dipendenti civili e militari dello Stato. Tuttavia il comma 1 ha portata generale e si applica a tutti i casi in cui ai genitori divorziati spetti una pensione di reversibilità per morte del figlio per fatti di servizio, incluso il settore privato con copertura INPS.

I genitori devono fare qualcosa per ottenere la ripartizione paritaria?

La norma prevede l'automaticità dell'attribuzione da parte dell'ente erogante. In pratica, entrambi i genitori (o i loro rappresentanti) devono informare l'ente del divorzio presentando la relativa documentazione. In assenza di comunicazione, l'ente potrebbe non conoscere l'esistenza di due genitori divorziati e attribuire la pensione a uno solo.

La quota di reversibilità viene divisa anche tra i genitori e altri superstiti?

L'art. 12-ter disciplina solo il rapporto tra i due genitori divorziati tra loro. Il concorso con altri aventi diritto alla reversibilità (ad esempio, altri discendenti del figlio deceduto) è regolato dalle norme previdenziali generali, che possono prevedere ulteriori ripartizioni.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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