Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 913 c.c. Scolo delle acque
In vigore
Il fondo inferiore è soggetto a ricevere le acque che dal fondo più elevato scolano naturalmente, senza che sia intervenuta l’opera dell’uomo. Il proprietario del fondo inferiore non può impedire questo scolo, né il proprietario del fondo superiore può renderlo più gravoso. Se per opere di sistemazione agraria dell’uno o dell’altro fondo si rende necessaria una modificazione del deflusso naturale delle acque, è dovuta un’indennità al proprietario del fondo a cui la modificazione stessa ha recato pregiudizio.
Vedi anche
→Cod. civ. art. 912 - Articolo 912 Codice Civile: Conciliazione di opposti interessi→Cod. civ. art. 914 - Art. 914 c.c.: Consorzi per regolare il deflusso delle acque→Cod. proc. civ. art. 1 - Articolo 1 Codice di Procedura Civile - Giurisdizione dei giudici…→Imp. successioni art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 346/1990 - Oggetto dell’imposta→Cost. art. 2 - Diritti inviolabili→Articolo 911 Codice Civile: Apertura di nuove sorgenti e altre opere→Articolo 915 Codice Civile: Riparazione di sponde e argini→Art. 910 c.c.: Uso delle acque che limitano o attraversano un fo→Articolo 916 Codice Civile: Rimozione degli ingombri→Articolo 909 Codice Civile: Diritto sulle acque esistenti nel fondo→Art. 917 c.c.: Spese per la riparazione, costruzione o rimozione→Articolo 908 Codice Civile: Scarico delle acque piovane
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Commento all'art. 913 c.c., Scolo delle acque
L'art. 913 c.c. esprime un principio fondamentale della disciplina civilistica del rapporto tra fondi a diverso livello: il fondo inferiore e' tenuto a ricevere le acque che dal fondo superiore scolano naturalmente, ossia per effetto della pendenza del terreno, senza che sia intervenuta alcuna opera dell'uomo. La regola non costituisce una servitu' (non e' un peso imposto a un fondo a vantaggio di un altro fondo), ma una obbligazione propter rem che discende direttamente dalla naturale collocazione dei fondi: chi si trova a valle deve sopportare il deflusso, e chi si trova a monte non può aggravarlo. La norma e' di equilibrio: contempera l'inevitabilita' fisica del deflusso gravitazionale con la tutela reciproca della proprietà fondiaria.
Ratio: l'inevitabile gravitazione e il limite all'opera dell'uomo
La ratio dell'art. 913 c.c. e' duplice. Da un lato, riconosce che la gravita' produce inevitabilmente il deflusso delle acque dal fondo superiore al fondo inferiore: e' impossibile impedire un fenomeno fisico naturale, e pretendere il contrario significherebbe contraddire la realtà. Dall'altro, fissa un confine all'azione dell'uomo: la regola di tolleranza opera solo per le acque che scolano naturalmente, ossia per effetto della sola morfologia del terreno, senza interventi artificiali. Se l'uomo interviene, modificando il deflusso, raccogliendo le acque, convogliandole, aumentandone portata o velocita', il principio dell'art. 913 c.c. non opera, e si applicano le altre regole codicistiche (in particolare l'art. 908 c.c. per le acque piovane convogliate dai tetti, e gli articoli sulle servitu' di scolo).
Le due obbligazioni speculari
L'art. 913 c.c. impone due obbligazioni speculari. Sul proprietario del fondo inferiore: non può impedire lo scolo naturale. Significa che non può realizzare opere (terrapieni, dighe, muri, rinterri, costruzioni) che impediscano o ostacolino il deflusso delle acque dal fondo superiore. Anche modificazioni meno invasive (ad esempio piantagioni dense che assorbono acqua, lavori di livellamento, depressioni artificiali del terreno) possono integrare la violazione se sostanzialmente impediscono il deflusso. Sul proprietario del fondo superiore: non può rendere lo scolo più gravoso. Significa che non può realizzare opere (raccolta delle acque in canali concentrati, sistemazione del terreno con pendenza accentuata, eliminazione di assorbimenti naturali) che aumentino la portata, la velocita' o l'intensita' del deflusso oltre il regime naturale. Il deflusso che il fondo inferiore deve sopportare e' quello fisicamente naturale, non quello artificialmente aumentato.
La sistemazione agraria e l'indennita'
L'art. 913 c.c. ammette una deroga importante: se per opere di sistemazione agraria dell'uno o dell'altro fondo si rende necessaria una modificazione del deflusso naturale delle acque, l'opera può essere realizzata, ma e' dovuta una indennita' al proprietario del fondo a cui la modificazione abbia recato pregiudizio. La regola e' di equità: la modernizzazione e il miglioramento del territorio agricolo (drenaggi, livellamenti, regimazione delle acque, sistemazioni di pendio) sono interessi meritevoli di tutela, e non può essere rigida l'aderenza al deflusso naturale al punto da impedire ogni evoluzione tecnica. Tuttavia, chi subisce il pregiudizio (perché riceve acque in modo diverso, o perde una parte del flusso, o subisce ristagni) ha diritto a un'indennita' compensativa, da quantificarsi in via giudiziale o negoziale.
Le sistemazioni agrarie rilevanti
Per sistemazione agraria si intende un'ampia gamma di interventi: realizzazione di drenaggi (sub-irrigazione, dreni superficiali, scoline), regimazione delle acque mediante canali, sistemazione di pendio (terrazzamenti, gradonature, livellamenti), costruzione di vasche di compenso, sistemi di rotazione idrica per colture intensive. La giurisprudenza ha esteso il concetto anche a opere di sistemazione idraulico-forestale, a sistemazioni di consolidamento del versante, a opere di drenaggio di campi sportivi o impianti analoghi. Cio' che rileva e' la necessità tecnica della modificazione: l'opera deve essere effettivamente necessaria per la sistemazione, non un mero capriccio o un'opera di comodita' del proprietario.
Coordinamento con la servitu' di scolo (art. 1057 c.c.)
L'art. 913 c.c. va distinto dalla servitu' di scolo disciplinata dall'art. 1057 c.c. Il principio dell'art. 913 c.c. opera ex lege, come obbligazione propter rem, e riguarda solo lo scolo naturale senza opere dell'uomo. La servitu' di scolo dell'art. 1057 c.c., invece, e' un diritto reale di scaricare acque (anche per opere dell'uomo: canali, tubazioni, drenaggi) sul fondo servente, costituito per titolo, per usucapione ventennale (se apparente, ossia accompagnata da opere visibili) o per destinazione del padre di famiglia. La distinzione e' chiara: dove finisce lo scolo naturale (art. 913 c.c.), inizia il campo della servitu' di scolo (art. 1057 c.c.), che richiede titolo costitutivo o usucapione. Se il proprietario del fondo superiore vuole scaricare le acque in modo diverso da quello naturale, deve costituire una servitu'.
Coordinamento con l'art. 908 c.c. (acque piovane dai tetti)
Anche il coordinamento con l'art. 908 c.c. e' rilevante. L'art. 908 c.c. vieta al proprietario di far cadere le acque del tetto sul fondo del vicino, imponendo di costruire il tetto in modo che le acque siano convogliate nel proprio fondo o nei pubblici colatoi. La regola opera per le acque piovane convogliate per opera dell'uomo (tetti, gronde, pluviali). L'art. 913 c.c., invece, opera per le acque che scolano per il solo effetto naturale. La distinzione e' netta: scolo per opera dell'uomo (art. 908 c.c., vietato salvo servitu') vs. scolo per opera della natura (art. 913 c.c., dovuto). Se le acque del fondo superiore, dopo aver toccato un'opera dell'uomo (canalizzazione, raccolta), vengono scaricate sul fondo inferiore, non opera più l'art. 913 c.c. ma richiede una servitu' di scolo.
Tutela giudiziale e rimedi
La tutela del rapporto disciplinato dall'art. 913 c.c. e' giudiziale. Il proprietario del fondo inferiore che impedisca lo scolo naturale (con dighe, terrapieni, costruzioni) e' soggetto all'azione del fondo superiore per la rimozione dell'opera e per il risarcimento del danno (allagamenti del fondo superiore, dissesti, danni alle colture). Il proprietario del fondo superiore che renda più gravoso lo scolo (con concentrazioni artificiali, raccolte in canali) e' soggetto all'azione del fondo inferiore per la cessazione dell'attività lesiva e per il risarcimento del danno. Per le sistemazioni agrarie, la parte che le esegue può essere chiamata a corrispondere l'indennita' al fondo pregiudicato; in caso di disaccordo sull'an o sul quantum, decide il giudice. Le controversie sono soggette a mediazione obbligatoria ex art. 5 D.Lgs. 28/2010 (novellato Cartabia D.Lgs. 149/2022) come materia di vicinato.
Caso pratico: il terrapieno di Caio e il deflusso dal fondo di Tizio
Tizio possiede un fondo collinare a monte; Caio possiede un fondo a valle, immediatamente sottostante. Da sempre le acque piovane scolano naturalmente dal fondo di Tizio attraversando il fondo di Caio, che a sua volta le smaltisce in un fosso pubblico. Caio decide di costruire un terrapieno lungo il confine per ampliare il proprio orto, terrapieno che impedisce o devia il deflusso naturale: le acque ristagnano sul fondo di Tizio, danneggiando le sue colture. Soluzione: il comportamento di Caio viola l'art. 913 c.c., che impone al fondo inferiore di ricevere lo scolo naturale senza ostacoli. Tizio può agire per la rimozione del terrapieno e per il risarcimento dei danni subiti. Variante 1, sistemazione agraria di Tizio: se Tizio realizzasse opere di drenaggio sul proprio fondo che concentrano e accelerano il deflusso, aggravando la portata sul fondo di Caio, dovrebbe corrispondergli un'indennita' compensativa. Variante 2, opere dell'uomo: se le acque non scorressero naturalmente ma fossero convogliate da Tizio in un canale artificiale, l'art. 913 c.c. non opererebbe e Tizio avrebbe bisogno di una servitu' di scolo ex art. 1057 c.c. Variante 3, usucapione di una servitu' di scolo: se Tizio avesse scaricato acque mediante opere visibili (canali, tubazioni) per oltre vent'anni senza opposizione, avrebbe acquistato per usucapione una servitu' di scolo, indipendente dal regime naturale.
Domande frequenti
Cosa impone esattamente l'art. 913 c.c.?
Impone al fondo inferiore di ricevere le acque che dal fondo superiore scolano naturalmente, senza opere dell'uomo. Il proprietario del fondo inferiore non può impedire lo scolo; quello del fondo superiore non può renderlo più gravoso. È un'obbligazione propter rem che discende dalla morfologia del terreno.
Quando e' dovuta l'indennita' ex art. 913 c.c.?
È dovuta quando per opere di sistemazione agraria di uno dei due fondi si rende necessaria una modificazione del deflusso naturale e tale modificazione reca pregiudizio all'altro fondo. L'indennita' e' compensativa: contempera la legittimita' della sistemazione con la tutela del fondo che ne subisce le conseguenze.
Posso costruire un muro o un terrapieno lungo il confine col fondo superiore?
No, se l'opera impedisce o devia lo scolo naturale delle acque dal fondo superiore. Il proprietario del fondo superiore può agire per la rimozione e per il risarcimento. Sono ammesse opere che non impediscano il deflusso, eventualmente con sistemi di raccolta e canalizzazione che ne preservino il regime naturale.
Qual e' la differenza tra l'art. 913 c.c. e la servitu' di scolo ex art. 1057 c.c.?
L'art. 913 c.c. disciplina lo scolo naturale (per sola gravita', senza opere dell'uomo) ed e' obbligazione propter rem operante ex lege. L'art. 1057 c.c. disciplina la servitu' di scolo, diritto reale costituito per titolo, usucapione (se apparente) o destinazione del padre di famiglia, che consente di scaricare acque mediante opere artificiali.
Quali rimedi spettano al fondo superiore se il fondo inferiore impedisce lo scolo?
Può agire per la rimozione delle opere che ostacolano il deflusso (azione reale) e per il risarcimento del danno (allagamenti, dissesti, danni alle colture). La controversia e' soggetta a mediazione obbligatoria ex art. 5 D.Lgs. 28/2010 in quanto materia di vicinato. Competente e' generalmente il tribunale.