- Sui premi RC auto e natanti si applica un contributo del 10,5% sui premi incassati, dovuto al Servizio sanitario nazionale.
- Sostituisce le azioni di Regioni ed enti per il rimborso delle prestazioni erogate ai danneggiati da circolazione di veicoli e natanti.
- Il contributo va distintamente indicato in polizza e quietanze; l'impresa ha diritto di rivalsa sul contraente.
- Misura di solidarietà che semplifica i rapporti tra assicuratori e sistema sanitario.
Testo dell'articoloVigente
Art. 334 D.Lgs. 209/2005 — Contributo sui premi delle assicurazioni dei veicoli e dei natanti
D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 — Codice delle assicurazioni private
1. Sui premi delle assicurazioni per la responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti si applica un contributo, sostitutivo delle azioni spettanti alle Regioni e agli altri enti che erogano prestazioni a carico del Servizio sanitario nazionale, nei confronti dell'impresa di assicurazione, del responsabile del sinistro o dell'impresa designata, per il rimborso delle prestazioni erogate ai danneggiati dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti.
2. Il contributo si applica, con aliquota del diecivirgolacinque per cento, sui premi incassati e deve essere distintamente indicato in polizza e nelle quietanze. L'impresa di assicurazione ha diritto di rivalersi nei confronti del contraente per l'importo del contributo.
3. Per l'individuazione e la denuncia dei premi soggetti al contributo, per la riscossione e per le relative sanzioni si applica la legge 29 ottobre 1961, n. 1216 . Entro il 16 novembre di ogni anno, gli assicuratori versano altresì a titolo di acconto una somma pari all'85 per cento del contributo dovuto per l'anno precedente; per esigenze di liquidità l'acconto può essere scomputato, a partire dal successivo mese di febbraio, dai versamenti da eseguire ai sensi del presente comma . (15) (29)
Commento
L'art. 334 disciplina il contributo SSN sui premi RC obbligatoria di veicoli e natanti. Si tratta di una misura di solidarietà che canalizza una quota della raccolta premi verso il Servizio sanitario nazionale, in sostituzione delle azioni di rivalsa che Regioni ed enti sanitari potrebbero esercitare singolarmente contro gli assicuratori per il rimborso delle prestazioni erogate ai feriti della strada.
Origine e funzione
Prima dell'introduzione del contributo, ogni Regione poteva agire contro le compagnie per recuperare il costo delle prestazioni sanitarie erogate ai danneggiati da incidenti stradali. Si trattava di un contenzioso vasto, gravoso e disomogeneo. Il legislatore ha sostituito il sistema con un contributo unitario, predefinito, prelevato a monte sui premi e versato direttamente al SSN. Il vantaggio è la certezza e la semplificazione amministrativa.
Aliquota e base imponibile
L'aliquota è del 10,5% sui premi incassati per l'assicurazione obbligatoria RC veicoli a motore e natanti. Il calcolo si effettua sul premio puro, distintamente indicato in polizza e nella quietanza di pagamento. L'evidenza separata è obbligatoria per assicurare trasparenza verso il contraente, che vede chiaramente quanto della spesa va in copertura assicurativa e quanto in contributo solidaristico.
Rivalsa sul contraente
L'impresa ha diritto di rivalersi sul contraente per l'importo del contributo. Nella prassi questo si traduce nell'addebito del 10,5% in fattura accanto al premio: l'assicurato versa di fatto sia il premio sia il contributo, mentre la compagnia opera come sostituto d'imposta e versa l'importo al SSN. Il meccanismo è simile a quello dell'imposta sulle assicurazioni e di altre imposte indirette.
Identificazione dei premi soggetti
I commi successivi disciplinano l'identificazione e la denuncia dei premi soggetti al contributo, demandando il dettaglio a regolamenti attuativi. La materia si intreccia con l'art. 122 del Codice (obbligo di assicurazione RC) e con la regolamentazione fiscale assicurativa. L'IVASS coordina i flussi informativi tra compagnie e amministrazione sanitaria.
Profili contenziosi
Il contenzioso sull'art. 334 è limitato, perché la base imponibile è generalmente certa (il premio puro figura in fattura). Le contestazioni riguardano soprattutto la perimetrazione dei contratti soggetti: ad esempio se polizze libra (kasko + RC) o coperture aggiuntive entrino o meno nella base. La giurisprudenza tende a un'interpretazione restrittiva, riferita al solo premio RC obbligatoria.
Cross-reference e profili operativi
L'art. 334 si raccorda con l'art. 122 del Codice sull'obbligo di assicurazione RC veicoli, con il DPR 131/1986 sull'imposta di registro, con la disciplina dell'imposta sulle assicurazioni di cui alla L. 1216/1961 e con il D.Lgs. 502/1992 sull'organizzazione del SSN. Sul piano operativo le compagnie devono indicare distintamente l'importo in polizza e nelle quietanze, pena contestazioni dell'IVASS sotto profili di trasparenza. La rivalsa sul contraente è in concreto incorporata in fattura: l'assicurato lo paga senza accorgersi della distinzione tecnica tra premio puro e contributo SSN. Il contenzioso fiscale sull'aliquota è raro, mentre più frequenti sono le contestazioni sull'esatto perimetro dei premi RC soggetti, specie per polizze multi-rischio dove la separazione delle componenti non è sempre lineare.
Casi pratici
Caso 1: Caso 1 — Premio annuo e contributo
Caso 2: Caso 2 — Esclusione di copertura accessoria
Domande frequenti
Quanto vale il contributo?
Il 10,5% sui premi incassati per RC veicoli a motore e natanti soggetti ad assicurazione obbligatoria.
L'assicurato lo paga davvero?
Sì, la compagnia esercita rivalsa sul contraente; in pratica l'importo è addebitato in polizza accanto al premio, distintamente indicato per trasparenza.
A chi va il contributo?
Al Servizio sanitario nazionale, in sostituzione delle azioni delle Regioni ed enti sanitari per il rimborso delle prestazioni erogate ai feriti della strada.
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