Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Art. 147 D.Lgs. 209/2005 – Stato di bisogno del danneggiato

D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private

1. Nel corso del giudizio di primo grado, gli aventi diritto al risarcimento che, a causa del sinistro, vengano a trovarsi in stato di bisogno, possono chiedere che sia loro assegnata una somma da imputarsi nella liquidazione definitiva del danno.

2. Il giudice civile o penale, sentite le parti, qualora da un sommario accertamento risultino gravi elementi di responsabilità a carico del conducente, con ordinanza immediatamente esecutiva provvede all'assegnazione della somma ai sensi del comma 1, nei limiti dei quattro quinti della presumibile entità del risarcimento che sarà liquidato con la sentenza. Se la causa civile è sospesa ai sensi dell' articolo 75, comma 3, del codice di procedura penale , l'istanza è proposta al presidente del tribunale dinanzi al quale è pendente la causa.

3. L'istanza può essere riproposta nel corso del giudizio.

4. L'ordinanza è irrevocabile fino alla decisione del merito.

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In sintesi

  • Il danneggiato in stato di bisogno per il sinistro può chiedere al giudice un'assegnazione anticipata.
  • Il giudice, sentite le parti e ravvisati gravi elementi di responsabilità, emette ordinanza immediatamente esecutiva.
  • L'importo e' fino a quattro quinti della presumibile entità del risarcimento finale.
  • L'istanza può essere reiterata in corso di giudizio e l'ordinanza e' irrevocabile fino al merito.
  • L'istituto e' espressione di tutela sociale del danneggiato grave.
Indice dei contenuti

Una misura cautelare di natura solidaristica

L'art. 147 e' un istituto peculiare del sistema RC auto: una misura cautelare anticipatoria, di matrice solidaristica, che consente al danneggiato gravemente leso e in stato di bisogno di non attendere la fine del giudizio per ricevere risorse. Le vittime di sinistri gravi spesso affrontano spese mediche immediate, riconversioni abitative, perdita di reddito: l'attesa di un giudizio civile (anche due-tre anni in primo grado) può essere insostenibile.

I presupposti

Tre condizioni convergenti. Primo: stato di bisogno del danneggiato, da intendere come situazione di concreta difficoltà economica derivante dal sinistro (perdita di reddito, spese non rinviabili, impossibilità di accedere al credito). Secondo: gravi elementi di responsabilità a carico del conducente, accertati in via sommaria. Terzo: pendenza del giudizio di primo grado civile o penale. Il giudice valuta in modo equitativo, sentite le parti, senza istruttoria piena.

Il quantum: quattro quinti del presumibile

L'assegnazione e' limitata ai quattro quinti della presumibile entità del risarcimento che sarà liquidato con la sentenza. Il limite tutela la compagnia da assegnazioni eccessive che, in caso di sentenza meno favorevole al danneggiato, costringerebbero a complessi giudizi di ripetizione. Il giudice stima il presumibile sulla base degli elementi disponibili: tabelle milanesi per il danno biologico stimato, scaglioni di danno patrimoniale.

L'ordinanza immediatamente esecutiva

L'ordinanza ex art. 147 e' immediatamente esecutiva senza necessità di passaggio in giudicato. La compagnia o il responsabile devono pagare subito; in caso di mancato adempimento il danneggiato può attivare l'esecuzione forzata (pignoramento). L'effetto e' analogo a un decreto ingiuntivo non opposto, ma con base equitativa anziché contrattuale.

Irrevocabilità fino al merito

L'ordinanza e' irrevocabile fino alla decisione di merito. Il giudice non può tornare sui propri passi a seguito di evoluzione del processo, né la compagnia può chiedere modifica. Solo la sentenza definitiva valuta l'effettiva spettanza del risarcimento: se inferiore all'anticipo, scatta la ripetizione; se superiore, la compagnia versa il saldo.

Reiterazione dell'istanza

L'istanza può essere riproposta nel corso del giudizio se mutano le circostanze (nuovo bisogno emergente, ulteriori elementi probatori sulla responsabilità). Non c'e' limite numerico, ma il giudice valuta la reiterazione con prudenza per evitare frammentazione del giudizio.

Coordinamento con la procedura ex art. 148

L'art. 147 si applica in sede giudiziaria, quindi dopo l'instaurazione della causa. Prima del giudizio, la compagnia ha già l'obbligo di valutare e offrire ex art. 148: una compagnia diligente formulerà tipicamente offerta anticipata per voci certe (danno biologico minimo, spese mediche documentate) già in fase stragiudiziale, evitando di costringere il danneggiato a ricorrere allo strumento dell'art. 147.

Casi pratici

Caso 1: Caso Tizio - riconversione abitativa post-sinistro

Caso 2: Caso Caia - spese mediche urgenti

Domande frequenti

Come dimostro lo stato di bisogno?

Con documentazione concreta: ISEE aggiornato, contratti di lavoro interrotti, certificazioni mediche di spese non rinviabili, eventuali rifiuti di finanziamento bancario. Il giudice valuta in concreto, senza requisiti formali rigidi.

Posso chiedere l'anticipo già alla prima udienza?

Sì, l'istanza può essere proposta in qualunque momento del giudizio di primo grado. Conviene farla subito se il bisogno e' urgente, anche con documentazione integrativa successiva.

L'anticipo va restituito se perdo la causa?

Sì, se la sentenza riconosce un quantum inferiore all'anticipo, la differenza deve essere restituita. Per questo il giudice e' prudente nella stima, fermandosi ai quattro quinti del presumibile.

Ultimo aggiornamento redazionale: 23 maggio 2026
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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. È un progetto individuale: la selezione delle fonti, la stesura dei commenti e la revisione sono curate direttamente dall’autore. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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