- I dati registrati da scatole nere e dispositivi elettronici conformi al regolamento IVASS fanno piena prova nei procedimenti civili dei fatti che attestano.
- La parte contro cui sono prodotti può dimostrare il malfunzionamento o la manomissione del dispositivo.
- I dati sono gestiti da provider di telematica assicurativa segnalati all'IVASS.
- L'interoperabilita' e' garantita tra compagnie diverse per consentire la portabilita' degli sconti.
- Il trattamento dati segue il GDPR e le linee guida del Garante privacy.
Testo dell'articoloVigente
Art. 145-bis D.Lgs. 209/2005 — Valore probatorio delle cosiddette «scatole nere» e di altri dispositivi elettronici
D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 — Codice delle assicurazioni private
1. Quando uno dei veicoli coinvolti in un incidente risulta dotato di un dispositivo elettronico che presenta le caratteristiche tecniche e funzionali stabilite ai sensi dell'articolo 132-ter, comma 1, lettere b) e c), e fatti salvi, in quanto equiparabili, i dispositivi elettronici già in uso alla data di entrata in vigore delle citate disposizioni, le risultanze del dispositivo formano piena prova, nei procedimenti civili, dei fatti a cui esse si riferiscono, salvo che la parte contro la quale sono state prodotte dimostri il mancato funzionamento o la manomissione del predetto dispositivo. Le medesime risultanze sono rese fruibili alle parti.
2. L'interoperabilità e la portabilità dei meccanismi elettronici che registrano l'attività del veicolo di cui all'articolo 132-ter, comma 1, lettera b), anche nei casi di sottoscrizione da parte dell'assicurato di un contratto di assicurazione con un'impresa assicuratrice diversa da quella che ha provveduto a installare i meccanismi elettronici, sono garantite da operatori, di seguito denominati «provider di telematica assicurativa», i cui dati identificativi sono comunicati all'IVASS da parte delle imprese di assicurazione che ne utilizzano i servizi. I dati sull'attività del veicolo sono gestiti in sicurezza dagli operatori del settore sulla base dello standard tecnologico comune indicato nell' articolo 32, comma 1-ter, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 , convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 , e successive modificazioni, e sono successivamente inviati alle rispettive imprese di assicurazione.
3. Le modalità per assicurare l'interoperabilità dei meccanismi elettronici nonché delle apparecchiature di telecomunicazione a essi connesse e dei relativi sistemi di gestione dei dati, in caso di sottoscrizione da parte dell'assicurato di un contratto di assicurazione con un'impresa diversa da quella che ha provveduto a installare tale meccanismo, o di portabilità tra diversi provider di telematica assicurativa, sono determinate dal regolamento previsto dall' articolo 32, comma 1-bis, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 , convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 , e successive modificazioni. Gli operatori rispondono del funzionamento ai fini dell'interoperabilità.
4. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 21 MAGGIO 2018, N. 68 .
5. I dati sono trattati dall'impresa di assicurazione nel rispetto delle disposizioni del codice in materia di protezione dei dati personali , di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 . L'impresa di assicurazione è titolare del trattamento dei dati ai sensi dell'articolo 28 del citato codice di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003 . Salvo consenso espresso dell'assicurato in relazione alla disponibilità di ulteriori servizi connessi con la mobilità del veicolo, è fatto divieto all'impresa di assicurazione, nonché ai soggetti a essa collegati, di utilizzare i dispositivi di cui al presente articolo al fine di raccogliere dati ulteriori rispetto a quelli destinati alla finalità di determinazione delle responsabilità in occasione dei sinistri e ai fini tariffari, o di rilevare la posizione e le condizioni del veicolo in maniera continuativa o comunque sproporzionata rispetto alla medesima finalità.
6. È fatto divieto all'assicurato di disinstallare, manomettere o comunque rendere non funzionante il dispositivo installato. In caso di violazione del divieto di cui al periodo precedente da parte dell'assicurato, la riduzione del premio di cui all'articolo 132-ter non è applicata per la durata residua del contratto. L'assicurato che abbia goduto della riduzione di premio è tenuto alla restituzione dell'importo corrispondente alla riduzione accordata, fatte salve le eventuali sanzioni penali.
Commento
La scatola nera nel sistema RC auto
La scatola nera (event data recorder) e' un dispositivo elettronico installato a bordo del veicolo che registra parametri di guida e dati di sinistro: velocita', accelerazione, posizione GPS, urti, brusche frenate. Introdotta in Italia come dispositivo opzionale che da' diritto a sconto sul premio, e' diventata strumento probatorio centrale grazie all'art. 145-bis, introdotto dalla legge concorrenza 2017 e affinato da successivi interventi.
La piena prova nei procedimenti civili
Le risultanze della scatola nera fanno piena prova dei fatti a cui si riferiscono. La formula richiama l'art. 2700 c.c. per gli atti pubblici, ma con peculiarita': la piena prova vale fino a prova contraria. Chi vuole contestare deve dimostrare malfunzionamento (guasto tecnico) o manomissione (alterazione fraudolenta). Le risultanze sono rese fruibili a entrambe le parti del giudizio, in coerenza con il principio del giusto processo (art. 111 Cost.).
Caratteristiche tecniche e omologazione
Il rinvio agli articoli 132-ter, comma 1, lettere b) e c) e' funzionale: la scatola nera deve avere caratteristiche stabilite dall'IVASS con regolamento, deve essere installata e manutenuta da soggetti accreditati, e i dati devono essere registrati con modalita' che ne garantiscano integrita' e autenticita'. Le scatole nere preesistenti alla normativa attuale sono equiparate se equivalenti per caratteristiche.
I provider di telematica assicurativa
I dati sono gestiti da operatori specializzati (provider di telematica assicurativa), segnalati all'IVASS dalle compagnie che ne utilizzano i servizi. Il provider garantisce sicurezza nella raccolta, conservazione e trasmissione dei dati. Il rapporto tra compagnia, provider e assicurato e' regolato da contratti che chiariscono titolarita' del trattamento, finalita', durata, modalita' di accesso.
Interoperabilita' e portabilita'
Storicamente il problema delle scatole nere era la prigionia commerciale: cambiare compagnia comportava perdere lo storico di guida virtuoso. La legge ha imposto interoperabilita' e portabilita': l'assicurato che cambia compagnia mantiene il dispositivo e lo storico, beneficiando dello sconto presso la nuova impresa. Il sistema favorisce concorrenza nel mercato RC auto.
Profili privacy
Il trattamento dei dati raccolti rientra nel GDPR e nelle linee guida del Garante privacy (provvedimento 70/2018 e successivi). L'assicurato deve essere informato di finalita' (tariffazione, ricostruzione sinistri, prevenzione frodi), durata di conservazione, soggetti destinatari. Ha diritto di accedere ai propri dati, chiedere rettifica e portabilita'. La compagnia non può usare i dati per finalita' non dichiarate (es. profilazione marketing).
Esempio applicativo
Tizio, assicurato con scatola nera, ha un sinistro a un incrocio. La scatola nera registra che Tizio procedeva a 30 km/h e ha frenato dopo la collisione, mentre l'altro veicolo procedeva a 80 km/h e non ha frenato. I dati sono trasmessi al perito della compagnia e alla controparte. Il giudice fonda la sentenza di accertamento delle responsabilita' sui dati elettronici, riconoscendo responsabilita' integrale al conducente che ha violato la precedenza e superato i limiti.
Casi pratici
Caso 1: Caso Tizio — sinistro a incrocio con dati elettronici
Caso 2: Caso Caia — contestazione di manomissione
Domande frequenti
La scatola nera puo' essere usata anche in sede penale?
Il valore di piena prova ex 145-bis riguarda il processo civile. In sede penale i dati sono comunque valutati dal giudice come prova documentale, con eventuali approfondimenti tecnici. Sono utilizzati anche nelle indagini per ricostruire la dinamica.
Posso contestare i dati della scatola nera?
Si', dimostrando malfunzionamento o manomissione. Servono perizia tecnica indipendente e indizi concreti. La mera affermazione non basta: la giurisprudenza richiede prova rigorosa di vizi tecnici o alterazioni.
Cosa succede se cambio compagnia?
Il dispositivo resta installato sul veicolo e lo storico di guida e' trasferito alla nuova compagnia attraverso il provider di telematica. Mantieni eventuali sconti maturati per guida virtuosa.
Vedi anche