In sintesi
- Estende alle sanzioni amministrative pecuniarie le regole sulla rateizzazione dei carichi tributari.
- Rinvia all'art. 19 del DPR 602/1973 sulla riscossione delle imposte sui redditi.
- Esclude l'applicazione dell'art. 218, comma 1, che prevede il pagamento integrale all'invito.
- Permette al debitore in difficoltà di accedere a piani di pagamento rateale.
- Allinea la disciplina processuale a quella generale sulla riscossione coattiva.
Testo dell'articoloVigente
Art. 240 D.P.R. 115/2002
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 — T.U. spese di giustizia
1. Per il pagamento rateale e per la dilazione del pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie si applica l' articolo 19, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 e successive modificazioni; non si applica l'articolo 218, comma 1.
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Commento
L'articolo 240 risolve un problema pratico ricorrente: come consentire al condannato al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria di accedere alla rateizzazione, quando il regime ordinario delle spese di giustizia imporrebbe il pagamento integrale entro un mese dall'invito. La norma opera un duplice rinvio: positivo all'art. 19 DPR 602/1973 e negativo all'art. 218, comma 1, del testo unico.
Il rinvio all'art. 19 DPR 602/1973
L'art. 19 disciplina la dilazione del pagamento dei carichi tributari iscritti a ruolo. Permette all'agente della riscossione, su richiesta del contribuente che dimostri temporanea situazione di obiettiva difficoltà, di concedere un piano di rateizzazione che può arrivare fino a 72 rate mensili (120 in casi specifici, dopo il D.L. 87/2018 e successive modifiche). L'estensione alle sanzioni amministrative pecuniarie giudiziali consente di sfruttare lo stesso quadro procedurale, già rodato e supportato dai sistemi informatici dell'Agente nazionale.
L'esclusione dell'art. 218, comma 1
L'art. 218 disciplina l'invito al pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie: il comma 1 impone il versamento integrale entro trenta giorni. Senza la deroga dell'art. 240, il debitore non potrebbe né dilazionare né rateizzare il pagamento iniziale. La norma elimina questo ostacolo, allineando il trattamento delle sanzioni a quello dei carichi tributari ordinari.
Effetti pratici per il debitore
Il condannato può presentare istanza di rateizzazione documentando la difficoltà economica (modello 23 dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione, ISEE per importi rilevanti). Concesso il piano, il pagamento delle rate sospende le azioni esecutive; il decadimento dal beneficio scatta dopo otto rate non pagate consecutive o complessive.
Coordinamento sistematico
La norma si lega all'art. 19 DPR 602/1973, all'art. 218 dello stesso testo unico (regime ordinario delle sanzioni amministrative), all'art. 26 della L. 689/1981 sulla rateizzazione della sanzione amministrativa generale e alle convenzioni stipulate dal Ministero della giustizia con Agenzia delle Entrate-Riscossione per la gestione dei crediti.
Rilievo operativo
Per chi riceve una cartella di pagamento per sanzioni amministrative pecuniarie giudiziali la prima mossa pratica è valutare la rateizzazione. L'istanza ad Agenzia delle Entrate-Riscossione si presenta online dal portale o presso gli sportelli; per importi fino a 120.000 euro è sufficiente l'autocertificazione della difficoltà; oltre serve documentazione. La concessione del piano sospende immediatamente le azioni esecutive, salvo quelle già perfezionate. Il debitore può scegliere piano ordinario (fino a 84 rate) o, in caso di grave e comprovata difficoltà documentata, piano straordinario (fino a 120 rate), come previsto dalle ultime modifiche normative.
Nella prassi degli uffici giudiziari la richiesta di rateizzazione è il primo punto di contatto tra debitore e amministrazione: una gestione efficiente di questa fase riduce il contenzioso esecutivo successivo e migliora i tassi di recupero effettivo per l'erario, oltre a evitare situazioni di sovraindebitamento personale.
Casi pratici
Caso 1: Caso 1 — Tizio chiede 48 rate
Caso 2: Caso 2 — Caio chiede dilazione per importo elevato
Domande frequenti
Posso rateizzare la sanzione amministrativa pecuniaria iscritta a ruolo?
Sì: l'art. 240 estende a queste sanzioni le regole sulla dilazione previste dall'art. 19 DPR 602/1973, su istanza del debitore che dimostri difficoltà economica.
Si applica l'obbligo di pagamento integrale entro 30 giorni previsto dall'art. 218?
No: il comma 1 dell'art. 218 è espressamente escluso. Il debitore può attivare il piano di rateizzazione anche per l'importo iniziale.
Quante rate posso ottenere?
Fino a 72 rate mensili nel regime ordinario; possono salire in caso di documentata grave difficoltà, secondo le modalità previste dal DPR 602/1973 e dalle delibere AdER.
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