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Testo dell'articoloAbrogato

Art. 238 D.P.R. 115/2002 – Conversione delle pene pecuniarie

D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 – Testo unico delle spese di giustizia

Articolo abrogato. Non è più in vigore: l’abrogazione è stata disposta dal D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150. Il testo previgente è riportato qui sotto a fini di consultazione storica.

Testo previgente

1. Il giudice dell’esecuzione competente, al fine di accertare l’effettiva insolvibilità del condannato e della persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria, dispone le opportune indagini nel luogo del domicilio o della residenza, ovvero dove si ha ragione di ritenere che gli stessi possiedono nuovi beni o cespiti di reddito e richiede, se necessario, informazioni agli organi finanziari.

2. Se il debitore risulta solvibile, il concessionario riprende la riscossione coattiva sullo stesso articolo di ruolo.

3. Se il giudice dell’esecuzione accerta l’insolvibilità, può disporre la rateizzazione della pena a norma dell’ articolo 133 ter del codice penale , qualora non sia stata già disposta con la sentenza di condanna, o il differimento della conversione per un tempo non superiore a sei mesi, rinnovabile per una sola volta se lo stato di insolvibilità perdura, e il concessionario è automaticamente discaricato per l’articolo di ruolo relativo.

4. Alla scadenza del termine fissato per l’adempimento, anche rateizzato, è ordinata la conversione, dell’intero o del residuo.

5. Ai fini della estinzione della pena per decorso del tempo, non si tiene conto del periodo durante il quale la conversione è stata differita.

6. Con l’ordinanza che dispone la conversione il giudice dell’esecuzione determina le modalità delle sanzioni conseguenti in osservanza delle norme vigenti.

7. Il ricorso contro l’ordinanza di conversione ne sospende l’esecuzione

Questa disposizione non è più in vigore. Gli estremi dell'atto che l'ha abrogata sono indicati qui sopra. Il testo resta consultabile a fini di ricostruzione storica: non va usato per valutare una situazione attuale.
Per la disciplina vigente parti dall'indice: T.U. Spese di Giustizia (D.P.R. 115/2002).
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Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
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