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Testo dell'articoloAbrogato
Art. 237 D.P.R. 115/2002 – Attivazione della procedura di conversione delle pene pecuniarie
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 – Testo unico delle spese di giustizia
Articolo abrogato. Non è più in vigore: l’abrogazione è stata disposta dal D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150. Il testo previgente è riportato qui sotto a fini di consultazione storica.
Testo previgente
1. L’ufficio investe il pubblico ministero, perché attivi la conversione presso il giudice dell’esecuzione competente, entro venti giorni dalla ricezione della prima comunicazione, da parte del concessionario, relativa all’infruttuoso esperimento del primo pignoramento su tutti i beni.
2. L’articolo di ruolo relativo alle pene pecuniarie è sospeso
Questa disposizione non è più in vigore. Gli estremi dell'atto che l'ha abrogata sono indicati qui sopra. Il testo resta consultabile a fini di ricostruzione storica: non va usato per valutare una situazione attuale.
Per la disciplina vigente parti dall'indice: T.U. Spese di Giustizia (D.P.R. 115/2002).
Per la disciplina vigente parti dall'indice: T.U. Spese di Giustizia (D.P.R. 115/2002).
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Vedi anche
→art. 24 Cost. (Difesa)→art. 113 Cost. (Tutela giurisd.)→art. 91 c.p.c. (Spese)→art. 535 c.p.p. (Spese penali)→Art. 236 D.P.R. 115/2002 – Pene pecuniarie rateizzate (abrogato)→Art. 238 D.P.R. 115/2002 – Conversione delle pene pecuniarie (abrogato)→Art. 238-bis D.P.R. 115/2002 – Attivazione delle procedure di conversione delle pene pecuniarie non pagate (abrogato)→Art. 235 D.P.R. 115/2002 – Annullamento del credito per irreperibilità e possibile reviviscenza→Art. 239 D.P.R. 115/2002 – Comunicazioni→Art. 234 D.P.R. 115/2002 – Riscossione delle spese→Art. 240 D.P.R. 115/2002 – Dilazione e rateizzazione del pagamento→Art. 233 D.P.R. 115/2002 – Procedura per la concessione della dilazione e rateizzazione
Informazione giuridica di carattere generale. Il testo della norma riproduce la fonte ufficiale vigente; il commento che segue è redazionale e ha finalità divulgativa. Questo contenuto non sostituisce in alcun modo il parere di un professionista abilitato: per la valutazione del caso concreto è necessario rivolgersi a un avvocato o a un consulente iscritto all'albo.