Art. 208 D.P.R. 115/2002
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 — T.U. spese di giustizia
1. 1. Se non diversamente stabilito in modo espresso, ai fini delle norme che seguono e di quelle cui si rinvia, l'ufficio incaricato della gestione delle attività connesse alla riscossione è così individuato: a) per il processo civile, amministrativo … e tributario è quello presso il magistrato, diverso dalla Corte di cassazione, il cui provvedimento è passato in giudicato o presso il magistrato il cui provvedimento è divenuto definitivo; b) per il processo penale è quello presso il giudice dell'esecuzione. (L) b-bis) in tutte le altre ipotesi è quello presso la corte d'appello di Roma
2. Negli articoli 6 , 15 , 16 , 18 , 22 , 38 , 39 , 47 , 57 e 59 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112 , i termini "ente creditore" e "soggetti creditori" non si riferiscono all'ufficio di cui al comma 1.
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