Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 206 D.P.R. 115/2002
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 — T.U. spese di giustizia
1. Le spese di mantenimento dei detenuti definitivi e, nei casi previsti dal codice di procedura penale , dei detenuti in stato di custodia cautelare sono recuperate secondo le regole comuni alle altre spese, in mancanza di remunerazione o per la parte residuata dal prelievo sulla remunerazione.
Stesso numero, altri codici
- Art. 206 Cod. Amb. — Accordi, contratti di programma, incentivi
- Art. 206 D.Lgs. 209/2005 — Articolo abrogato
- Art. 206 Codice Civile: Azioni concesse ai creditori del marito
- Articolo 206 Codice della Crisi d'Impresa e dell’Insolvenza
- Art. 206 C.d.S.: Riscossione dei proventi delle sanzioni amminis
- Art. 206 c.p.c.: Assistenza delle parti all’assunzione