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Art. 206 D.P.R. 115/2002

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Art. 206 D.P.R. 115/2002

D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 — T.U. spese di giustizia

1. Le spese di mantenimento dei detenuti definitivi e, nei casi previsti dal codice di procedura penale , dei detenuti in stato di custodia cautelare sono recuperate secondo le regole comuni alle altre spese, in mancanza di remunerazione o per la parte residuata dal prelievo sulla remunerazione.