Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 69 D.Lgs. 209/2005 – Obblighi di comunicazione

D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private

1. Chiunque intende divenire titolare di partecipazioni indicate dall'articolo 68 in un'impresa di assicurazione o di riassicurazione ne dà comunicazione all' IVASS . Negli altri casi le variazioni delle partecipazioni sono comunicate quando il titolare ha superato, in aumento o in diminuzione, la misura stabilita con regolamento adottato dall' IVASS .

2. Le società fiduciarie, che intendono assumere a proprio nome partecipazioni che appartengono a terzi, comunicano all' IVASS le generalità dei fiducianti.

3. L' IVASS , al fine di verificare l'osservanza degli obblighi indicati nel presente articolo, può chiedere informazioni, ordinare l'esibizione di documenti e il compimento di accertamenti ai soggetti comunque interessati.

4. L' IVASS , con regolamento, determina presupposti, modalità, termini e contenuto delle comunicazioni previste dai commi 1 e 2, anche con riguardo alle ipotesi nelle quali il diritto di voto spetta o è attribuito ad un soggetto diverso dal titolare delle partecipazioni .

In sintesi

  • Chiunque intenda divenire titolare di partecipazioni qualificate o di controllo comunica all'IVASS preventivamente.
  • Variazioni successive sono comunicate quando superano in aumento o diminuzione le soglie regolamentari.
  • Le societa' fiduciarie che assumono partecipazioni per terzi comunicano i nominativi dei fiducianti.
  • L'IVASS può chiedere informazioni, esibizione documenti e accertamenti sui soggetti interessati.
  • La disciplina di dettaglio e' nel regolamento IVASS (presupposti, modalita', termini, contenuti delle comunicazioni).
Indice dei contenuti

L'obbligo di comunicazione preventiva

L'art. 69 e' il complemento informativo dell'art. 68: dove l'art. 68 fissa l'autorizzazione necessaria, l'art. 69 disciplina gli obblighi di trasparenza preventiva e continua sulle partecipazioni. Il principio: l'IVASS deve sapere in anticipo chi acquisira', e successivamente monitorare le movimentazioni proprietarie per intercettare cambi di controllo o concentrazioni rilevanti.

L'ambito soggettivo

Il comma 1 e' chiaro: chiunque intenda diventare titolare di partecipazioni qualificate ex art. 68 comunica all'IVASS. La formulazione e' ampia: include persone fisiche, persone giuridiche, trust, fondi, veicoli di investimento. Le comunicazioni precedono il perfezionamento dell'acquisto e sono il presupposto per la valutazione IVASS ex art. 68. Senza comunicazione, l'autorizzazione non si avvia.

Variazioni intermedie

Il comma 1 secondo periodo regola le variazioni che non superano le soglie 20-30-50 ma sono comunque rilevanti: in aumento o in diminuzione, da comunicarsi quando il titolare ha superato la misura stabilita con regolamento IVASS. Tipicamente: variazioni di 1% sopra il 10%, di 5% sopra il 50%. Il regolamento IVASS 25/2014 dettaglia. La logica: anche piccole movimentazioni possono riflettere strategie di accumulo o disinvestimento da intercettare.

Societa' fiduciarie e fiducianti

Il comma 2 affronta la situazione delle societa' fiduciarie che assumono a proprio nome partecipazioni di terzi (fiducianti). L'art. 69 impone alla fiduciaria di comunicare le generalita' dei fiducianti. Il regime di trasparenza supera lo schermo formale: per la vigilanza assicurativa conta il beneficial owner, non l'intestatario fiduciario. La disciplina e' coerente con l'antiriciclaggio (D.Lgs. 231/2007) e con le regole EBA-ESMA-EIOPA su Ultimate Beneficial Owner.

I poteri istruttori IVASS

Il comma 3 dota l'IVASS di poteri sostanziali: chiedere informazioni, ordinare l'esibizione di documenti, compiere accertamenti. I destinatari sono i soggetti interessati: titolari di partecipazioni, fiducianti, controllanti indirette, banche depositarie. I poteri sono analoghi a quelli di vigilanza generale (artt. 188 e seguenti CAP) e possono essere esercitati anche tramite ispezioni in loco.

La delega regolamentare

Il comma 4 attribuisce all'IVASS il potere di determinare con regolamento i presupposti, le modalita', i termini e i contenuti delle comunicazioni, anche con riferimento ai casi in cui i diritti di voto spettano o sono attribuiti a soggetto diverso dal titolare. Il regolamento IVASS 25/2014 (e successivi aggiornamenti) dettaglia: schemi di comunicazione, documentazione di supporto, identita' del beneficial owner, calcolo della partecipazione cumulata, regole per voto attribuito (es. usufrutto, pegno, mandato).

Sanzioni

L'omessa comunicazione preventiva e' sanzionata ex art. 308 CAP con importi da 10.000 a 250.000 euro. La fattispecie e' considerata grave perché impedisce all'IVASS di esercitare il proprio ruolo di vigilanza preventiva. Le sanzioni sono cumulabili con quelle dell'art. 68 in caso di acquisto senza autorizzazione. Il piano sanzionatorio e' graduato in funzione della rilevanza della partecipazione e della reiterazione.

Coordinamento con la disciplina Consob

Per imprese quotate, l'art. 69 si coordina con le comunicazioni Consob sulle partecipazioni rilevanti (art. 120 TUF, soglie 3%, 5%, 10%, etc.). I due regimi sono cumulativi: la comunicazione IVASS non sostituisce quella Consob e viceversa. Le imprese quotate predispongono procedure interne per assicurare l'adempimento contemporaneo.

Casi pratici

Caso 1: Caso Tizio Holding - comunicazione preventiva

Caso 2: Caso Caia Fiduciaria - identificazione fiducianti

Domande frequenti

Quando devo comunicare un acquisto inferiore al 10%?

Sotto il 10% non vige obbligo generale di comunicazione preventiva ai sensi dell'art. 68-69 CAP. Per imprese quotate restano gli obblighi Consob ex art. 120 TUF dalle soglie del 3% (o 5% per soglie ridotte).

La fiduciaria deve identificare anche i sub-fiducianti?

Si, fino al beneficial owner finale. Il regolamento antiriciclaggio richiede l'identificazione del titolare effettivo. Per IVASS la trasparenza si estende fino all'identita' del soggetto che effettivamente esercita o beneficia del diritto.

Quali sono i tempi di comunicazione?

Per la comunicazione preventiva: prima dell'acquisto. Per le variazioni: 10 giorni dal superamento della soglia (regolamento IVASS 25/2014). Per le fiduciarie: contestualmente all'assunzione della partecipazione.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-23
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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