Art. 66-quinquies cod. ass. – Margine di solvibilità richiesto per le imprese che esercitano la riassicurazione nei rami vita e danni
D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private
Articolo abrogato. Non è più in vigore: l’abrogazione è stata disposta dal D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74. Il testo previgente è riportato qui sotto a fini di consultazione storica.
Testo previgente
[Margine di solvibilità richiesto per le imprese che esercitano la riassicurazione nei rami vita e danni] 1.
L’impresa di riassicurazione che esercita la riassicurazione nei rami vita e danni costituisce un margine di solvibilità disponibile per la somma dei margini di solvibilità richiesti in relazione ad entrambe le attività riassicurative.
2. Nel caso in cui il margine di solvibilità disponibile non raggiunga il livello richiesto al comma 1, l’ISVAP adotta le misure di cui al titolo XVI
Questa disposizione non è più in vigore. Gli estremi dell'atto che l'ha abrogata sono indicati qui sopra. Il testo resta consultabile a fini di ricostruzione storica: non va usato per valutare una situazione attuale. Per la disciplina vigente parti dall'indice: Codice delle Assicurazioni Private (D.Lgs. 209/2005).
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Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
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