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  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Domande frequenti
  4. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 970 c.c. – Prescrizione del diritto dell’enfiteuta

Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

Il diritto dell’enfiteuta si prescrive per effetto del non uso protratto per venti anni.

In sintesi

  • Il diritto dell'enfiteuta si estingue per prescrizione dopo vent'anni di non uso continuato.
  • La prescrizione estintiva si applica all'enfiteusi come a qualsiasi diritto reale di godimento su cosa altrui.
  • Il «non uso» deve essere protratto senza interruzione per l'intero ventennio.
  • L'enfiteuta che riprende il possesso del fondo o compie atti di esercizio del diritto interrompe la prescrizione.
  • All'estinzione per prescrizione il diritto «torna» al concedente per consolidazione con la proprietà.
Indice dei contenuti

La prescrizione estintiva nell'enfiteusi

L'art. 970 c.c. applica all'enfiteusi il principio generale per cui i diritti reali di godimento su cosa altrui (usufrutto, uso, abitazione, servitù, enfiteusi) si prescrivono per non uso ventennale. Il termine di vent'anni è quello ordinario dei diritti reali limitati, coerente con il termine generale di prescrizione previsto dall'art. 2946 c.c.

Il «non uso» come presupposto della prescrizione

La prescrizione scatta quando l'enfiteuta non esercita il proprio diritto per vent'anni consecutivi. Il non uso deve essere continuato e non interrotto. Si intende per «uso» qualsiasi atto di esercizio del diritto enfiteutico: coltivare il fondo, raccoglierne i frutti, compiere opere di miglioramento, pagare il canone al concedente, o anche semplicemente esercitare il possesso del fondo.

Il pagamento del canone è un atto di riconoscimento del diritto e di esercizio del rapporto che interrompe la prescrizione. L'enfiteuta che paga il canone, anche se non entra fisicamente nel fondo, non perde il proprio diritto per prescrizione.

Interruzione della prescrizione

La prescrizione è interrotta da qualsiasi atto di esercizio del diritto (interruzione naturale) o da atto di riconoscimento del diritto da parte del concedente. La prescrizione interrotta ricomincia a decorrere dall'inizio. Non è sufficiente la sola intenzione di esercitare il diritto: occorre un atto esteriore oggettivamente riconoscibile.

Effetti dell'estinzione per prescrizione

Alla prescrizione del diritto enfiteutico segue la consolidazione: il diritto si estingue e la proprietà del fondo torna piena in capo al concedente. Non si tratta di un acquisto nuovo, ma del consolidarsi della proprietà che era già del concedente ma gravata dal diritto reale dell'enfiteuta. L'estinzione opera di diritto allo scadere del ventennio di non uso, senza necessità di pronuncia giudiziale, anche se in caso di contestazione sarà il giudice ad accertarla.

Confronto con la prescrizione dell'azione di affrancazione

L'art. 970 c.c. non va confuso con la prescrizione dell'azione di affrancazione (art. 971 c.c.), che riguarda il diritto dell'enfiteuta di acquistare la proprietà del fondo pagando un corrispettivo al concedente. Le due prescrizioni decorrono da presupposti diversi e producono effetti diversi: quella dell'art. 970 estingue il diritto di godimento; quella dell'art. 971 estingue il diritto potestativo all'affrancazione.

Profili pratici

Nella pratica, la prescrizione ventennale del diritto enfiteutico può rilevare in due scenari: (a) quando l'enfiteuta abbandona di fatto il fondo senza formalizzare la rinuncia, lasciando il concedente in uno stato di incertezza sulla titolarità; (b) quando il concedente intende «liberarsi» di un rapporto enfiteutico antico su un fondo che l'enfiteuta non utilizza più. In entrambi i casi, l'accertamento del non uso continuato richiede prove documentali e testimoniali sull'effettivo mancato esercizio del diritto nel periodo ventennale.

Domande frequenti

Dopo quanti anni si prescrive il diritto dell'enfiteuta?

Il diritto dell'enfiteuta si prescrive dopo vent'anni di non uso continuato (art. 970 c.c.), come previsto per tutti i diritti reali di godimento su cosa altrui.

Il pagamento del canone interrompe la prescrizione?

Sì. Pagare il canone è un atto di esercizio del rapporto enfiteutico che interrompe la prescrizione. Dopo l'interruzione, il termine ventennale ricomincia a decorrere da capo.

Cosa succede al fondo quando il diritto dell'enfiteuta si prescrive?

Il diritto si estingue e la proprietà del fondo torna piena in capo al concedente per consolidazione. Non serve una sentenza per produrre questo effetto, che opera di diritto allo scadere del ventennio.

L'enfiteuta deve fare qualcosa per evitare la prescrizione?

Sì, deve compiere periodicamente atti di esercizio del proprio diritto: coltivare il fondo, raccoglierne i frutti, pagare il canone o anche solo esercitare il possesso. Basta un atto ogni vent'anni per interrompere la prescrizione.

La prescrizione dell'art. 970 c.c. riguarda anche il diritto di affrancazione?

No. La prescrizione dell'art. 970 c.c. estingue il diritto di godimento dell'enfiteuta. Il diritto di affrancazione ha una propria disciplina prescrizionale distinta, regolata dall'art. 971 c.c.

Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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