Indice
In sintesi
- Fissa il contenuto obbligatorio dell'istanza di patrocinio nel processo civile.
- Devono esserci le enunciazioni in fatto e in diritto per valutare la pretesa.
- Le indicazioni servono a verificare la non manifesta infondatezza.
- Vanno specificate le prove di cui si intende chiedere l'ammissione.
- La carenza comporta inammissibilità dell'istanza.
Testo dell'articoloVigente
Art. 122 D.P.R. 115/2002
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 — T.U. spese di giustizia
1. L'istanza contiene, a pena di inammissibilità, le enunciazioni in fatto ed in diritto utili a valutare la non manifesta infondatezza della pretesa che si intende far valere, con la specifica indicazione delle prove di cui si intende chiedere l'ammissione.
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Commento
L'articolo 122 fissa il contenuto sostanziale dell'istanza di ammissione al patrocinio nelle cause civili e affini, ponendo a carico dell'istante un onere di motivazione preliminare che consente al consiglio dell'ordine e al magistrato di filtrare le pretese manifestamente infondate.
Le enunciazioni in fatto e in diritto
L'istanza deve contenere, a pena di inammissibilità, le enunciazioni in fatto e in diritto utili a valutare la non manifesta infondatezza della pretesa. È un'esposizione sintetica del caso: la vicenda concreta, gli istituti giuridici invocati, le ragioni della pretesa. Non si chiede un atto di citazione completo, ma una rappresentazione coerente che permetta una valutazione prognostica.
La specifica indicazione delle prove
Il secondo requisito è l'indicazione delle prove di cui si intende chiedere l'ammissione. Non basta affermare un fatto: occorre indicare come si intende dimostrarlo (documenti, testimoni, consulenza tecnica). La specificità è essenziale: indicazioni generiche del tipo «ogni prova ritenuta utile» non soddisfano il requisito.
Il filtro della non manifesta infondatezza
Il giudizio di non manifesta infondatezza è prognostico e si svolge in chiave sommaria. Non è un anticipato giudizio di merito: il consiglio dell'ordine e il magistrato verificano solo se la pretesa, allo stato degli atti, presenta un minimo di consistenza giuridica e probatoria. Una manifesta improponibilità o un evidente difetto di prova porta al rigetto.
La sanzione dell'inammissibilità
La carenza dei requisiti comporta inammissibilità, dichiarata di norma dal consiglio dell'ordine in fase di ammissione anticipata e provvisoria. L'istante può sempre presentare nuova istanza più completa, anche presso il magistrato competente. La giurisprudenza ammette anche l'integrazione spontanea dell'istanza incompleta.
Cross-reference
L'articolo 122 si legge con l'articolo 79 (dichiarazione sostitutiva reddituale), gli articoli 124-126 (presentazione e decisione), l'articolo 121 (esclusioni). Va coordinato con la giurisprudenza costante della Cassazione sulla differenza fra non manifesta infondatezza (valutazione sommaria) e fondatezza (valutazione di merito). La giurisprudenza ha precisato che la valutazione di non manifesta infondatezza è negativa nel senso del filtro: si rigetta solo ciò che appare palesemente infondato. Nei dubbi prevale la presunzione di accoglibilità, a tutela del diritto di difesa garantito dall'articolo 24 Cost. La Corte costituzionale ha più volte chiarito che il filtro non può tradursi in anticipazione del merito, perché altrimenti il giudizio sull'ammissione finirebbe per pregiudicare il giudizio principale. Per le materie di particolare delicatezza (diritto di famiglia, tutela dei minori, diritti fondamentali) la valutazione è generalmente più favorevole all'istante. Il difensore che assiste l'istante può sviluppare un'esposizione preliminare che richiama gli elementi essenziali del caso senza anticipare strategie processuali riservate alla fase di merito.
Prassi e linee guida
circolare · Circolare Ministero Giustizia DAG sul recupero crediti erariali
Fonte ufficiale
Disposizioni agli uffici giudiziari e all'Agenzia delle Entrate-Riscossione sulle procedure di recupero delle spese prenotate a debito e anticipate dall'erario nei processi.
Leggi il documento su www.giustizia.itrisoluzione · Risoluzione Agenzia Entrate in materia di riscossione spese di giustizia
Agenzia delle Entrate
Chiarimenti sulle modalita operative di iscrizione a ruolo e riscossione coattiva delle somme dovute a titolo di spese di giustizia ex art. 122 TUSG.
Leggi il documento su www.agenziaentrate.gov.itCasi pratici
Caso 1: Caso 1 — Istanza generica
Caso 2: Caso 2 — Istanza ben articolata
Domande frequenti
Cosa deve contenere l'istanza?
Le enunciazioni in fatto e in diritto sufficienti a valutare la non manifesta infondatezza della pretesa e l'indicazione specifica delle prove.
Cos'è la non manifesta infondatezza?
È un giudizio prognostico sommario: la pretesa non deve essere palesemente priva di consistenza giuridica o probatoria. Non è un anticipato giudizio di merito.
Cosa succede se l'istanza è incompleta?
È dichiarata inammissibile. L'istante può presentarne una nuova al magistrato competente o integrare quella esistente nei termini fissati.
Vedi anche