Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Prassi e linee guida
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 114.5 T.U.B. Albo dei gestori dei crediti in sofferenza.

In vigore dal 14/08/2024

Modificato da: Decreto legislativo del 30/07/2024 n. 116 Articolo 1

“1. La Banca d’Italia iscrive in un apposito albo, consultabile pubblicamente e accessibile sul sito internet, i gestori di crediti in sofferenza autorizzati in Italia ai sensi dell’articolo 114.6. La Banca d’Italia aggiorna le informazioni contenute nell’albo periodicamente e, in caso di revoca dell’autorizzazione, senza indugio.

2. I gestori di crediti in sofferenza indicano negli atti e nella corrispondenza l’iscrizione nell’albo.

3. La Banca d’Italia iscrive, altresi’, nell’albo i gestori di crediti dell’Unione europea che operano nel territorio della Repubblica ai sensi dell’articolo 114.9.”

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In sintesi

  • La Banca d'Italia istituisce e gestisce un albo pubblico dei gestori di crediti in sofferenza autorizzati in Italia ai sensi dell'art. 114.6 TUB.
  • L'albo è consultabile pubblicamente sul sito internet della Banca d'Italia e viene aggiornato periodicamente.
  • In caso di revoca dell'autorizzazione, la Banca d'Italia aggiorna l'albo senza indugio, garantendo l'affidabilità delle informazioni.
  • I gestori iscritti devono indicare l'iscrizione all'albo negli atti e nella corrispondenza.
  • Nell'albo vengono iscritti anche i gestori di crediti UE che operano in Italia ai sensi dell'art. 114.9 TUB.

Art. 114.5 TUB: albo dei gestori dei crediti in sofferenza, commento

L'art. 114.5 TUB, inserito dal D.Lgs. 116/2024 in attuazione della Direttiva (UE) 2021/2167 (Secondary Market Directive, SMD), disciplina l'istituzione e la tenuta dell'albo pubblico dei gestori di crediti in sofferenza operanti in Italia, strumento fondamentale per garantire trasparenza e sicurezza nel mercato secondario degli NPL.

Istituzione dell'albo pubblico

Il comma 1 attribuisce alla Banca d'Italia il compito di iscrivere in un apposito albo pubblico, consultabile sul proprio sito internet, i gestori di crediti in sofferenza che abbiano ottenuto l'autorizzazione in Italia ai sensi dell'art. 114.6 TUB. L'albo assolve una funzione di certezza giuridica e tutela del mercato: chiunque, debitore ceduto, potenziale acquirente o controparte contrattuale, può verificare in tempo reale se un soggetto che si presenta come gestore NPL sia effettivamente autorizzato a operare.

La consultabilità pubblica è un requisito espresso della norma, non una mera facoltà: la Banca d'Italia è obbligata a rendere l'albo accessibile sul proprio sito internet, in linea con i principi di trasparenza e accessibilità dell'informazione che caratterizzano la supervisione bancaria europea.

Aggiornamento dell'albo e revoca dell'autorizzazione

L'albo viene aggiornato periodicamente in condizioni ordinarie, ma in caso di revoca dell'autorizzazione la Banca d'Italia è tenuta ad aggiornarlo senza indugio. Questa distinzione temporale non è casuale: la revoca dell'autorizzazione comporta l'immediata cessazione della legittimità dell'operatore a svolgere l'attività di gestione NPL, e qualsiasi ritardo nell'aggiornamento dell'albo potrebbe indurre terzi in errore, con potenziali danni per i debitori ceduti e per gli acquirenti che facessero affidamento su informazioni non aggiornate.

La norma si collega all'art. 114.6 TUB (che disciplina le condizioni per il rilascio e la revoca dell'autorizzazione) e alla disciplina generale delle sanzioni e dei provvedimenti di vigilanza previsti dal TUB.

Obbligo di indicazione dell'iscrizione negli atti

Il comma 2 prevede che i gestori di crediti in sofferenza iscritti all'albo siano obbligati a indicare l'iscrizione in tutti gli atti e nella corrispondenza. Si tratta di un obbligo analogo a quello previsto per altri operatori vigilati (banche, SIM, SGR), che persegue una duplice finalità: da un lato, consente alle controparti di verificare immediatamente lo status del soggetto con cui interagiscono; dall'altro, rafforza la responsabilità del gestore, che non può dissimulare la propria qualità di soggetto autorizzato e vigilato.

La violazione di questo obbligo può dare luogo a sanzioni amministrative ai sensi delle disposizioni sanzionatorie del TUB.

Iscrizione dei gestori UE in regime di libera prestazione di servizi

Il comma 3 estende l'obbligo di iscrizione nell'albo anche ai gestori di crediti dell'Unione europea che intendono operare nel territorio italiano ai sensi dell'art. 114.9 TUB, ossia in regime di libera prestazione di servizi o di stabilimento di succursale. Questa estensione garantisce che l'albo rappresenti un registro completo di tutti i soggetti legittimati a operare sul mercato italiano della gestione NPL, indipendentemente dalla loro nazionalità europea.

Il gestore UE che opera in Italia senza essere iscritto in questo albo, per qualunque ragione, inclusa la mancanza delle comunicazioni previste dall'art. 114.9, viola la riserva di attività stabilita dall'art. 114.3 TUB ed è soggetto alle relative sanzioni.

Rilevanza pratica per operatori e debitori

Per gli acquirenti di crediti in sofferenza, la verifica dell'iscrizione all'albo del gestore che intendono nominare ai sensi dell'art. 114.3 TUB è un adempimento preliminare imprescindibile: la nomina di un soggetto non iscritto non solo violerebbe la normativa, ma renderebbe il contratto di gestione privo di effetti giuridici. Per i debitori ceduti, l'albo rappresenta uno strumento di autotutela: possono verificare che il soggetto che li contatta per il recupero del credito sia effettivamente autorizzato e vigilato dalla Banca d'Italia.

Prassi e linee guida

Domande frequenti

Dove si trova l'albo dei gestori dei crediti in sofferenza?

L'albo è istituito e tenuto dalla Banca d'Italia ed è consultabile pubblicamente sul sito internet dell'Autorità. Vi sono iscritti i gestori di crediti in sofferenza autorizzati in Italia ai sensi dell'art. 114.6 TUB e i gestori UE operanti in Italia ai sensi dell'art. 114.9 TUB.

Con quale tempistica la Banca d'Italia aggiorna l'albo in caso di revoca dell'autorizzazione?

La Banca d'Italia è tenuta ad aggiornare l'albo senza indugio in caso di revoca dell'autorizzazione, garantendo che l'albo rifletta in tempo reale lo status dei soggetti autorizzati. In condizioni ordinarie, l'aggiornamento avviene periodicamente.

I gestori NPL devono indicare la loro iscrizione all'albo nei documenti?

Sì. Il comma 2 dell'art. 114.5 TUB impone ai gestori iscritti di indicare l'iscrizione all'albo negli atti e nella corrispondenza, analogamente a quanto previsto per altri operatori finanziari vigilati dalla Banca d'Italia.

I gestori di crediti di altri Paesi UE devono iscriversi all'albo italiano per operare in Italia?

Sì. Il comma 3 dell'art. 114.5 TUB prevede che anche i gestori di crediti UE che operano nel territorio italiano ai sensi dell'art. 114.9 TUB siano iscritti nell'albo tenuto dalla Banca d'Italia, garantendo la completezza del registro degli operatori autorizzati sul mercato italiano.

Perché è importante verificare l'iscrizione all'albo prima di nominare un gestore NPL?

Perché la gestione dei crediti in sofferenza è un'attività riservata ai sensi dell'art. 114.3 TUB. Nominare un gestore non iscritto all'albo viola la riserva di attività, con potenziali conseguenze sanzionatorie e di nullità del contratto di gestione stipulato.

Fonti consultate: 1 fonte verificate
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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