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Ultimo aggiornamento: 27 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • Disciplina il procedimento generale di autorizzazione paesaggistica.
  • Necessaria per ogni intervento che modifichi l'aspetto esteriore dei beni paesaggistici.
  • Procedimento ordinario: istanza, parere soprintendenza, decisione ente competente.
  • Termine complessivo di 105 giorni dalla presentazione completa.
  • Esistono procedure semplificate (D.P.R. 31/2017) e libere (interventi minori).

Testo dell'articoloVigente

Art. 146 D.Lgs. 42/2004 — Autorizzazione

D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 — Codice dei beni culturali e del paesaggio

1. I proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo di immobili ed aree di interesse paesaggistico, tutelati dalla legge, a termini dell'articolo 142, o in base alla legge, a termini degli articoli 136, 143, comma 1, lettera d), e 157, non possono distruggerli, né introdurvi modificazioni che rechino pregiudizio ai valori paesaggistici oggetto di protezione.

2. I soggetti di cui al comma 1 hanno l'obbligo di presentare alle amministrazioni competenti il progetto degli interventi che intendano intraprendere, corredato della prescritta documentazione, ed astenersi dall'avviare i lavori fino a quando non ne abbiano ottenuta l'autorizzazione.

3. La documentazione a corredo del progetto è preordinata alla verifica della compatibilità fra interesse paesaggistico tutelato ed intervento progettato. Essa è individuata, su proposta del Ministro, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, e può essere aggiornata o integrata con il medesimo procedimento.

4. L'autorizzazione paesaggistica costituisce atto autonomo e presupposto rispetto al permesso di costruire o agli altri titoli legittimanti l'intervento urbanistico-edilizio. Fuori dai casi di cui all'articolo 167, commi 4 e 5, l'autorizzazione non può essere rilasciata in sanatoria successivamente alla realizzazione, anche parziale, degli interventi. L'autorizzazione è efficace per un periodo di cinque anni, scaduto il quale l'esecuzione dei progettati lavori deve essere sottoposta a nuova autorizzazione. I lavori iniziati nel corso del quinquennio di efficacia dell'autorizzazione possono essere conclusi entro e non oltre l'anno successivo la scadenza del quinquennio medesimo. Il termine di efficacia dell'autorizzazione decorre dal giorno in cui acquista efficacia il titolo edilizio eventualmente necessario per la realizzazione dell'intervento, a meno che il ritardo in ordine al rilascio e alla conseguente efficacia di quest'ultimo non sia dipeso da circostanze imputabili all'interessato.

5. Sull'istanza di autorizzazione paesaggistica si pronuncia la regione, dopo avere acquisito il parere vincolante del soprintendente in relazione agli interventi da eseguirsi su immobili ed aree sottoposti a tutela dalla legge o in base alla legge, ai sensi del comma 1, salvo quanto disposto all'articolo 143, commi 4 e 5. Il parere del soprintendente, all'esito dell'approvazione delle prescrizioni d'uso dei beni paesaggistici tutelati, predisposte ai sensi degli articoli 140, comma 2, 141, comma 1, 141-bis e 143, comma 1, lettere b), c) e d), nonché della positiva verifica da parte del Ministero, su richiesta della regione interessata, dell'avvenuto adeguamento degli strumenti urbanistici, assume natura obbligatoria non vincolante ed è reso nel rispetto delle previsioni e delle prescrizioni del piano paesaggistico, entro il termine di quarantacinque giorni dalla ricezione degli atti, decorsi i quali l'amministrazione competente provvede sulla domanda di autorizzazione.

6. La regione esercita la funzione autorizzatoria in materia di paesaggio avvalendosi di propri uffici dotati di adeguate competenze tecnico-scientifiche e idonee risorse strumentali. Può tuttavia delegarne l'esercizio, per i rispettivi territori, a province, a forme associative e di cooperazione fra enti locali come definite dalle vigenti disposizioni sull'ordinamento degli enti locali,agli enti parco, ovvero a comuni, purché gli enti destinatari della delega dispongano di strutture in grado di assicurare un adeguato livello di competenze tecnico-scientifiche nonché di garantire la differenziazione tra attività di tutela paesaggistica ed esercizio di funzioni amministrative in materia urbanistico-edilizia.

7. L'amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, ricevuta l'istanza dell'interessato, verifica se ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'articolo 149, comma 1, alla stregua dei criteri fissati ai sensi degli articoli 140, comma 2, 141, comma 1, 141-bis e 143, comma 1, lettere b), c) e d). Qualora detti presupposti non ricorrano, l'amministrazione verifica se l'istanza stessa sia corredata della documentazione di cui al comma 3, provvedendo, ove necessario, a richiedere le opportune integrazioni e a svolgere gli accertamenti del caso. Entro quaranta giorni dalla ricezione dell'istanza, l'amministrazione effettua gli accertamenti circa la conformità dell'intervento proposto con le prescrizioni contenute nei provvedimenti di dichiarazione di interesse pubblico e nei piani paesaggistici e trasmette al soprintendente la documentazione presentata dall'interessato, accompagnandola con una relazione tecnica illustrativa nonché con una proposta di provvedimento, e dà comunicazione all'interessato dell'inizio del procedimento e dell'avvenuta trasmissione degli atti al soprintendente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia di procedimento amministrativo.

8. Il soprintendente rende il parere di cui al comma 5, limitatamente alla compatibilità paesaggistica del progettato intervento nel suo complesso ed alla conformità dello stesso alle disposizioni contenute nel piano paesaggistico ovvero alla specifica disciplina di cui all'articolo 140, comma 2, entro il termine di quarantacinque giorni dalla ricezione degli atti. Il soprintendente, in caso di parere negativo, comunica agli interessati il preavviso di provvedimento negativo ai sensi dell' articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 . Entro venti giorni dalla ricezione del parere, l'amministrazione provvede in conformità.

9. PERIODO SOPPRESSO DAL D.L. 12 SETTEMBRE 2014, N. 133 , CONVERTITO CON MODIFCAZIONI DALLA L. 11 NOVEMBRE 2014, N. 164 . PERIODO SOPPRESSO DAL D.L. 12 SETTEMBRE 2014, N. 133 , CONVERTITO CON MODIFCAZIONI DALLA L. 11 NOVEMBRE 2014, N. 164 . Decorsi inutilmente sessanta giorni dalla ricezione degli atti da parte del soprintendente senza che questi abbia reso il prescritto parere, l'amministrazione competente provvede comunque sulla domanda di autorizzazione. Con regolamento da emanarsi ai sensi dell' articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , entro il 31 dicembre 2008, su proposta del Ministro d'intesa con la Conferenza unificata, salvo quanto previsto dall' articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 , sono stabilite procedure semplificate per il rilascio dell'autorizzazione in relazione ad interventi di lieve entità in base a criteri di snellimento e concentrazione dei procedimenti, ferme, comunque, le esclusioni di cui agli articoli 19, comma 1 e 20 , comma 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni.

10. Decorso inutilmente il termine indicato all'ultimo periodo del comma 8 senza che l'amministrazione si sia pronunciata, l'interessato può richiedere l'autorizzazione in via sostitutiva alla regione, che vi provvede, anche mediante un commissario ad acta, entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta. Qualora la regione non abbia delegato gli enti indicati al comma 6 al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, e sia essa stessa inadempiente, la richiesta del rilascio in via sostitutiva è presentata al soprintendente.

11. L'autorizzazione paesaggistica è trasmessa, senza indugio, alla soprintendenza che ha reso il parere nel corso del procedimento, nonché, unitamente allo stesso parere, alla regione ovvero agli altri enti pubblici territoriali interessati e, ove esistente, all'ente parco nel cui territorio si trova l'immobile o l'area sottoposti al vincolo.

12. L'autorizzazione paesaggistica è impugnabile, con ricorso al tribunale amministrativo regionale o con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, dalle associazioni portatrici di interessi diffusi individuate ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia di ambiente e danno ambientale, e da qualsiasi altro soggetto pubblico o privato che ne abbia interesse. Le sentenze e le ordinanze del Tribunale amministrativo regionale possono essere appellate dai medesimi soggetti, anche se non abbiano proposto ricorso di primo grado.

13. Presso ogni amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica è istituito un elenco delle autorizzazioni rilasciate, aggiornato almeno ogni trenta giorni e liberamente consultabile, anche per via telematica, in cui è indicata la data di rilascio di ciascuna autorizzazione, con la annotazione sintetica del relativo oggetto. Copia dell'elenco è trasmessa trimestralmente alla regione e alla soprintendenza, ai fini dell'esercizio delle funzioni di vigilanza.

14. Le disposizioni dei commi da 1 a 13 si applicano anche alle istanze concernenti le attività di coltivazione di cave e torbiere nonché per le attività minerarie di ricerca ed estrazione incidenti sui beni di cui all'articolo 134.

15. COMMA ABROGATO DAL D.L. 13 MAGGIO 2011, N. 70 , CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 12 LUGLIO 2011, N. 106 .

16. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 24

Commento

Centralità dell'autorizzazione paesaggistica

L'articolo 146 è disposizione cardine della Parte III del Codice. Disciplina il procedimento di autorizzazione paesaggistica, atto necessario per ogni intervento che modifichi l'aspetto esteriore di beni paesaggistici (sia dichiarati ai sensi degli artt. 136-141, sia tutelati ope legis ai sensi dell'art. 142, sia individuati dal piano ai sensi dell'art. 143). L'autorizzazione paesaggistica è strumento operativo della tutela: senza di essa la tutela resterebbe sulla carta.

Procedimento ordinario

Il procedimento ordinario si articola in fasi precise: presentazione dell'istanza con progetto e relazione paesaggistica all'autorità competente (regione o ente delegato, di norma il comune); istruttoria tecnica; trasmissione alla soprintendenza per il parere; valutazione finale dell'autorità competente; comunicazione al richiedente. La sequenza è rigida e i passaggi non possono essere omessi: la giurisprudenza è ferma nel sanzionare procedimenti accelerati a discapito delle garanzie sostanziali.

Parere della soprintendenza

Il parere della soprintendenza è elemento centrale del procedimento: ha carattere vincolante salvo eccezioni. Significa che il diniego paesaggistico della soprintendenza vincola l'autorità competente, che non può autorizzare l'intervento. Il parere favorevole, invece, non vincola in senso opposto: l'autorità competente può comunque negare l'autorizzazione per altre ragioni paesaggistiche. La giurisprudenza ha ribadito più volte la natura sostanziale, e non formale, del parere soprintendentizio.

Termini del procedimento

Il procedimento prevede termini precisi: 45 giorni per la trasmissione alla soprintendenza; 45 giorni per il parere; 20 giorni per la decisione finale. Il totale è di 110 giorni circa, comprensivi di passaggi tecnici. I termini possono essere sospesi per richieste integrative. La giurisprudenza non riconosce silenzio-assenso paesaggistico: il decorso dei termini senza decisione non produce autorizzazione tacita. Il privato può attivare il TAR contro il silenzio inadempimento.

Procedure semplificate e libere

Non tutti gli interventi richiedono il procedimento ordinario. Il D.P.R. 31/2017 ha individuato due categorie ulteriori: interventi soggetti ad autorizzazione semplificata (Allegato B) — procedimento ridotto a 60 giorni; interventi non soggetti ad autorizzazione (Allegato A) — esonero totale. La semplificazione ha alleggerito il sistema, riducendo il carico amministrativo per interventi minori (sostituzione infissi conformi, manutenzioni ordinarie, piccoli impianti). Il riconoscimento della tipologia richiede valutazione tecnica accurata: errori espongono a sanzioni.

Sanzioni e profili penali

L'esecuzione di interventi senza l'autorizzazione paesaggistica integra reato (articolo 181 del Codice, ripreso dalla legge 47/1985). Le sanzioni amministrative comprendono l'ordine di rimessione in pristino e la sanzione pecuniaria pari al maggiore importo fra danno arrecato e profitto conseguito (articolo 167). La sanatoria paesaggistica è ammessa solo per opere di scarsa rilevanza e a condizioni stringenti. La giurisprudenza è severa: la pretesa dell'amministrazione di ripristino può tradursi in obbligo di demolizione integrale, anche in caso di opere consolidate da tempo. Per il professionista è imprescindibile la verifica preventiva del regime autorizzativo: ogni intervento su immobili tutelati richiede un'analisi giuridica e tecnica accurata, e la consultazione preliminare della soprintendenza è prassi raccomandata, anche al fine di valutare l'eventuale applicabilità delle procedure semplificate del D.P.R. 31/2017 o, in casi marginali, la totale esenzione dall'obbligo autorizzativo.

Casi pratici

Caso 1: Caso 1 — Ristrutturazione in fascia costiera

Caso 2: Caso 2 — Intervento abusivo e sanatoria

Domande frequenti

Quando serve l'autorizzazione paesaggistica?

Per ogni intervento che modifichi l'aspetto esteriore di beni paesaggistici: aree dichiarate, aree tutelate per legge (coste, fiumi, boschi), aree individuate dal piano paesaggistico. Sono esonerati gli interventi minori dell'Allegato A del D.P.R. 31/2017.

Quanto dura il procedimento ordinario?

Circa 110 giorni complessivi: 45 giorni per la trasmissione alla soprintendenza, 45 per il parere, 20 per la decisione finale. I termini possono essere sospesi per richieste integrative. Per interventi minori il D.P.R. 31/2017 prevede procedure semplificate (60 giorni).

Cosa rischio se realizzo opere senza autorizzazione?

Sanzione penale ai sensi dell'articolo 181 (reato contravvenzionale), ordine di rimessione in pristino, sanzione amministrativa pari al maggiore fra danno e profitto (articolo 167). La sanatoria paesaggistica è ammessa solo per opere di scarsa rilevanza, a condizioni stringenti.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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