Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 133 D.Lgs. 42/2004 – (Cooperazione tra amministrazioni pubbliche per la conservazione e la valorizzazione del paesaggio)

D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 – Codice dei beni culturali e del paesaggio

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1. Il Ministero e le regioni definiscono d'intesa le politiche per la conservazione e la valorizzazione del paesaggio tenendo conto anche degli studi, delle analisi e delle proposte formulati dall'Osservatorio nazionale per la qualità del paesaggio, istituito con decreto del Ministro, nonché dagli Osservatori istituiti in ogni regione con le medesime finalità.

2. Il Ministero e le regioni cooperano, altresì, per la definizione di indirizzi e criteri riguardanti l'attività di pianificazione territoriale, nonché la gestione dei conseguenti interventi, al fine di assicurare la conservazione, il recupero e la valorizzazione degli aspetti e caratteri del paesaggio indicati all'articolo 131, comma 1. Nel rispetto delle esigenze della tutela, i detti indirizzi e criteri considerano anche finalità di sviluppo territoriale sostenibile.

3. Gli altri enti pubblici territoriali conformano la loro attività di pianificazione agli indirizzi e ai criteri di cui al comma 2 e, nell'immediato, adeguano gli strumenti vigenti.

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In sintesi

  • Stabilisce la cooperazione fra amministrazioni statali, regionali e locali.
  • Tutela e valorizzazione del paesaggio richiedono azione coordinata.
  • Strumento attuativo: intese, accordi, protocolli operativi.
  • Esempio principale: pianificazione paesaggistica congiunta Stato-Regione.
  • Modello cooperativo per evitare conflitti e sovrapposizioni.
Indice dei contenuti

Principio di cooperazione

L'articolo 133 fissa il principio cardine dei rapporti fra livelli di governo nella materia paesaggistica: cooperazione, non separazione rigida di competenze. La tutela è statale, la valorizzazione concorrente, ma in concreto le due dimensioni si intrecciano e richiedono concertazione fra Ministero della cultura, regioni, comuni. Il modello cooperativo è funzionale all'efficienza e alla coerenza dell'azione amministrativa.

Strumenti operativi

La cooperazione si realizza attraverso una pluralità di strumenti: intese (articolo 8 della legge 131/2003), accordi di programma (articolo 34 D.Lgs. 267/2000), protocolli operativi, conferenze di servizi. Per la pianificazione paesaggistica, l'articolo 135 richiama esplicitamente l'intesa fra Ministero e Regione per la formazione del piano. Per le autorizzazioni, l'articolo 146 prevede la collaborazione fra autorità delegate (regione o ente delegato) e soprintendenza.

Pianificazione paesaggistica congiunta

L'esempio più rilevante di cooperazione è la pianificazione paesaggistica: il piano regionale è elaborato congiuntamente da regione e Ministero, attraverso una intesa istituzionalizzata. La cooperazione non è formale: implica condivisione di dati, sopralluoghi comuni, valutazioni concertate. La giurisprudenza ha più volte annullato piani approvati senza adeguata intesa, ribadendo che la collaborazione è obbligatoria, non facoltativa.

Cooperazione e ricorsi

L'assenza o l'inadeguatezza della cooperazione può fondare profili di illegittimità degli atti adottati. Un piano paesaggistico approvato in violazione dell'intesa è impugnabile dal Ministero o da soggetti privati interessati. Anche singole autorizzazioni rese in mancanza del prescritto coinvolgimento della soprintendenza sono illegittime. La giurisprudenza tutela con rigore la prerogativa cooperativa, riconoscendole valore sostanziale e non meramente formale.

Cooperazione orizzontale fra comuni

Anche fra enti dello stesso livello la cooperazione assume rilievo. Per i paesaggi che si estendono su più comuni (un sistema di colline, un litorale, un fiume), l'azione coordinata fra comuni limitrofi è essenziale. Strumenti come i piani intercomunali e le unioni di comuni offrono cornici operative. Il piano paesaggistico regionale può imporre adempimenti cooperativi specifici fra comuni di un medesimo ambito paesaggistico.

Sfide pratiche

La cooperazione fra amministrazioni non è priva di difficoltà operative: tempi più lunghi, possibili conflitti di valutazione, costi organizzativi. La prassi mostra esempi virtuosi (alcune regioni del nord hanno consolidato modelli efficaci) e situazioni critiche (regioni con piani paesaggistici mai approvati o costantemente impugnati). L'efficacia del modello dipende dalla qualità tecnica delle amministrazioni coinvolte e dalla disponibilità a un confronto sostanziale. Per il professionista che assista enti o privati, la mappatura preliminare degli interlocutori amministrativi competenti su un determinato territorio è prerequisito di ogni iniziativa significativa.

Casi pratici

Caso 1: Piano paesaggistico impugnato

Caso 2: Cooperazione intercomunale

Domande frequenti

Stato, regioni e comuni come collaborano sul paesaggio?

Attraverso intese, accordi di programma, conferenze di servizi, protocolli operativi. L'esempio principale è la pianificazione paesaggistica elaborata congiuntamente da Ministero della cultura e regione.

Cosa succede se manca la cooperazione fra amministrazioni?

Gli atti adottati senza la prescritta cooperazione possono essere impugnati per illegittimità. La giurisprudenza tutela con rigore l'obbligo di concertazione, soprattutto per i piani paesaggistici.

I comuni limitrofi devono coordinarsi sul paesaggio?

Sì, per paesaggi che si estendono su più territori comunali (colline, litorali, fiumi). Strumenti utili sono i piani intercomunali, le unioni di comuni, le previsioni del piano paesaggistico regionale.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-23
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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