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Ultimo aggiornamento: 27 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • Rinvia alla Convenzione UNESCO 2001 sul patrimonio culturale subacqueo.
  • Disciplina di tutela dei relitti, dei manufatti e dei siti sommersi.
  • Cooperazione tra Stati per la protezione del patrimonio sottomarino.
  • Vincolo della conservazione in situ come regola generale.
  • Divieto di sfruttamento commerciale dei relitti antichi.

Testo dell'articoloVigente

Art. 94 D.Lgs. 42/2004 — Convenzione UNESCO sulla protezione del patrimonio culturale subacqueo

D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 — Codice dei beni culturali e del paesaggio

1. Gli oggetti archeologici e storici rinvenuti nei fondali della zona di mare estesa dodici miglia marine a partire dal limite esterno del mare territoriale sono tutelati ai sensi delle regole relative agli interventi sul patrimonio culturale subacqueo, allegate alla Convenzione UNESCO sulla protezione del patrimonio culturale subacqueo, adottata a Parigi il 2 novembre 2001.

Commento

Patrimonio culturale subacqueo: dimensione storica

La Convenzione UNESCO sulla protezione del patrimonio culturale subacqueo, adottata il 2 novembre 2001 a Parigi e ratificata dall'Italia con legge 157/2009, riconosce per la prima volta a livello multilaterale l'importanza dei beni culturali sommersi. L'Italia possiede uno dei piu ricchi patrimoni subacquei al mondo: relitti di epoca antica, navi medievali e moderne, manufatti di epoca preistorica oggi sommersi per le variazioni del livello marino, citta sommerse come Baia in Campania. L'articolo 94 del Codice ne riconosce l'applicazione diretta.

Ambito di applicazione

La Convenzione tutela tutti i resti di esistenza umana di carattere culturale, storico o archeologico immersi totalmente o parzialmente in acqua, periodicamente o continuamente, da almeno cento anni. La definizione comprende: relitti di navi e aerei, isole artificiali, ceramiche e manufatti caduti accidentalmente o intenzionalmente, citta sommerse, sepolture, anfore, statue, oggetti di culto. Il limite temporale di cento anni e mobile: e calcolato al momento della verifica e si applica anche ai beni gia immersi prima dell'entrata in vigore della Convenzione.

Principio della conservazione in situ

La Convenzione introduce un principio innovativo: la prima opzione e la conservazione in situ del patrimonio subacqueo. Solo se la conservazione sul sito non sia possibile (per gravi rischi ambientali, antropici, scientifici) si autorizza il recupero. Il principio rovescia la prassi storica che vedeva nel recupero la naturale destinazione dei beni rinvenuti. La ratio e duplice: tecnica (i materiali sommersi si conservano meglio in ambiente stabile e ipossico) ed etica (rispetto del contesto e della memoria storica).

Divieto di sfruttamento commerciale

La Convenzione vieta espressamente lo sfruttamento commerciale dei relitti e dei manufatti subacquei. La norma colpisce in particolare le imprese specializzate nel recupero a scopo di vendita, fenomeno fiorito negli anni '80 e '90 con tecnologie subacquee sempre piu sofisticate. Gli oggetti recuperati con metodologie archeologiche devono entrare in collezioni pubbliche, museali o didattiche, mai nel circuito commerciale. Anche le campagne di recupero a fini televisivi o di documentario sono soggette a vincoli stringenti.

Cooperazione internazionale

La Convenzione disciplina la cooperazione tra Stati nelle acque internazionali. Diversamente dal regime del mare territoriale (sovranita statale), nei mari internazionali si applica il principio della responsabilita comune: ogni Stato parte che venga a conoscenza di interventi su patrimonio subacqueo deve avvertire gli altri Stati aderenti, in particolare quelli che abbiano un legame storico o culturale con il bene. L'Italia ha sviluppato cooperazioni significative con Francia, Spagna, Grecia, Tunisia, Egitto per la tutela del Mediterraneo come patrimonio comune.

Profili operativi italiani

L'Italia si e dotata di un'organizzazione specializzata: il Nucleo Sommozzatori dei Carabinieri TPC per le indagini di polizia; la Soprintendenza Nazionale per il patrimonio culturale subacqueo, con sede a Taranto; le soprintendenze territoriali competenti. Le ricerche subacquee sono soggette a concessione ai sensi dell'articolo 89, con prescrizioni specifiche. L'attivita subacquea sportiva (immersioni) e generalmente consentita, ma e vietata la rimozione anche minima di reperti; le rotte subacquee piu frequentate sono oggetto di particolare vigilanza. La normativa di valutazione archeologica preventiva si applica anche agli interventi sottomarini.

Casi pratici

Caso 1: Caso 1 — Tutela in situ di relitto romano

Caso 2: Caso 2 — Sequestro di operazione commerciale

Domande frequenti

Cosa tutela la Convenzione UNESCO 2001?

Tutela il patrimonio culturale subacqueo: relitti di navi e aerei, manufatti, citta sommerse, sepolture e ogni resto di esistenza umana di carattere culturale immerso da almeno cento anni.

Posso recuperare oggetti che trovo durante un'immersione?

No. Il recupero anche minimo di reperti durante immersioni sportive e vietato. L'eventuale segnalazione di rinvenimenti alla soprintendenza e doverosa e da diritto al premio (articoli 90 e 92).

Si possono vendere reperti recuperati da relitti?

No. La Convenzione vieta espressamente lo sfruttamento commerciale dei beni culturali subacquei. I reperti devono entrare in collezioni pubbliche, museali o didattiche, mai nel circuito commerciale.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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