- Sono soggette ad autorizzazione del Ministero le alienazioni di beni culturali appartenenti a soggetti pubblici diversi da quelli di cui all'art. 53 (Stato, Regioni, enti territoriali).
- L'autorizzazione e' richiesta anche per le permute e per le donazioni con condizioni gravose.
- Si applicano le prescrizioni conservative dell'art. 55 e la clausola risolutiva espressa dell'art. 55-bis.
- L'autorizzazione e' rilasciata sulla base della relazione tecnica di Soprintendenza e di parere ministeriale.
Testo dell'articoloVigente
Art. 56 D.Lgs. 42/2004 — Altre alienazioni soggette ad autorizzazione
D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 — Codice dei beni culturali e del paesaggio
1. 1. È altresì soggetta ad autorizzazione da parte del Ministero: a) l'alienazione dei beni culturali appartenenti allo Stato, alle regioni e agli altri enti pubblici territoriali, e diversi da quelli indicati negli articoli 54, commi 1 e 2, e 55, comma 1. b) l'alienazione dei beni culturali appartenenti a soggetti pubblici diversi da quelli indicati alla lettera a) o a persone giuridiche private senza fine di lucro, ivi compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti .
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2. 2. L'autorizzazione è richiesta inoltre: a) nel caso di vendita, anche parziale, da parte di soggetti di cui al comma 1, lettera b), di collezioni o serie di oggetti e di raccolte librarie; b) nel caso di vendita, da parte di persone giuridiche private senza fine di lucro, ivi compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, di archivi o di singoli documenti.
3. La richiesta di autorizzazione è corredata dagli elementi di cui all'articolo 55, comma 2, lettere a), b) ed e), e l'autorizzazione è rilasciata con le indicazioni di cui al comma 3, lettere a) e b) del medesimo articolo.
4. Relativamente ai beni di cui al comma 1, lettera a), l'autorizzazione può essere rilasciata a condizione che i beni medesimi non abbiano interesse per le raccolte pubbliche e dall'alienazione non derivi danno alla loro conservazione e non ne sia menomata la pubblica fruizione.
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4-bis. Relativamente ai beni di cui al comma 1, lettera b), e al comma 2, l'autorizzazione può essere rilasciata a condizione che dalla alienazione non derivi danno alla conservazione e alla pubblica fruizione dei beni medesimi.
4-ter. Le prescrizioni e condizioni contenute nell'autorizzazione sono riportate nell'atto di alienazione e sono trascritte, su richiesta del soprintendente, nei registri immobiliari.
4-quater. L'esecuzione di lavori ed opere di qualunque genere sui beni alienati è sottoposta a preventiva autorizzazione ai sensi dell'articolo 21, commi 4 e 5.
4-quinquies. La disciplina dettata ai commi precedenti si applica anche alle costituzioni di ipoteca e di pegno ed ai negozi giuridici che possono comportare l'alienazione dei beni culturali ivi indicati.
4-sexies. Non è soggetta ad autorizzazione l'alienazione delle cose indicate all'articolo 54, comma 2, lettera a), secondo periodo.
4-septies. Rimane ferma l'inalienabilità disposta dall'articolo 54, comma 1, lettera d-ter).
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Commento
L'articolo 56 estende il regime autorizzativo dell'alienazione a fattispecie ulteriori rispetto a quelle dei beni del demanio culturale: copre le alienazioni di soggetti pubblici non rientranti negli enti territoriali e quelle di beni culturali appartenenti a soggetti privati notificati.
Soggetti coinvolti
Il regime si applica ad altri enti pubblici (universita', enti previdenziali, aziende sanitarie, enti ecclesiastici civilmente riconosciuti), fondazioni di partecipazione pubblica, ordini religiosi, conventi e parrocchie. Si applica altresi' ai beni di privati che siano stati notificati come di interesse culturale (vincolo diretto ex art. 13).
Tipologia di atti autorizzabili
L'autorizzazione e' richiesta per la compravendita, la permuta, la donazione con modus che imponga oneri economici significativi, la dazione in pagamento, il conferimento in societa', la divisione ereditaria che comporti attribuzione esclusiva del bene a un coerede. Per le donazioni semplici senza condizioni gravose il regime e' attenuato, con notifica al Ministero ma non autorizzazione preventiva.
Procedura
L'istanza e' presentata al Ministero o alla Direzione regionale competente, in funzione del valore del bene. La domanda contiene la descrizione tecnica e storica del bene, la perizia di stima, l'identita' del cessionario, le motivazioni dell'operazione, il progetto di destinazione futura. La Soprintendenza istruisce la pratica e rilascia parere vincolante.
Prescrizioni e clausola risolutiva
L'autorizzazione contiene prescrizioni analoghe a quelle dell'art. 55: conservazione, destinazione d'uso, apertura al pubblico se opportuna, divieto di scorporo di pertinenze. Le prescrizioni sono riportate nell'atto e trascritte nei registri immobiliari. La clausola risolutiva espressa dell'art. 55-bis si applica integralmente.
Donazioni allo Stato e dazione in pagamento
Una sottosezione di rilievo riguarda le donazioni allo Stato e le dazioni in pagamento di obbligazioni tributarie con beni culturali. L'articolo 57 esonera questi atti dall'autorizzazione perché il destinatario e' lo Stato stesso, che assicura il regime di tutela. La fiscalita' premia tali operazioni con esenzioni successorie e crediti d'imposta.
Patrimonio ecclesiastico
Una casistica delicata e' quella dei beni culturali ecclesiastici. La Concordataria (Accordo di Villa Madama 1984) e le intese con Conferenza Episcopale Italiana definiscono il regime di tutela. L'alienazione di beni culturali ecclesiastici richiede autorizzazione del Ministero, oltre alle autorizzazioni canoniche previste dal Codice di diritto canonico (canoni 1290-1298). La doppia autorizzazione tutela sia il valore storico-artistico sia il principio della perpetua destinazione cultuale.
Profili fiscali
L'alienazione autorizzata di beni culturali fra privati gode di trattamento fiscale agevolato: esclusione dall'IVA per le cessioni effettuate da non operatori commerciali, regime ridotto di imposta di registro, esenzione IRPEF per le plusvalenze quando si tratta di beni non commerciali ex art. 67 TUIR. Il vantaggio fiscale e' subordinato al rispetto delle prescrizioni di tutela.
Casi pratici
Caso 1: Tizio Universita' vende un palazzo storico vincolato
Caso 2: Caia parrocchia aliena un quadro seicentesco vincolato
Domande frequenti
Una universita' puo' vendere un bene culturale di sua proprieta'?
Si', previa autorizzazione del Ministero ex art. 56. La procedura richiede istanza con perizia di stima, parere vincolante della Soprintendenza e prescrizioni conservative riportate nell'atto e trascritte nei registri immobiliari.
Le donazioni di beni culturali sono soggette ad autorizzazione?
Le donazioni con modus gravoso (oneri significativi a carico del donatario) richiedono autorizzazione. Le donazioni semplici senza condizioni rilevanti sono soggette solo a notifica al Ministero ex art. 59.
Le parrocchie devono chiedere autorizzazione per vendere quadri sacri?
Si', se il quadro e' bene culturale notificato. Servono inoltre le autorizzazioni canoniche del diritto della Chiesa cattolica. La doppia autorizzazione (statale e canonica) e' tipica del patrimonio ecclesiastico.
Vedi anche