← Torna a Codice Beni Culturali e Paesaggio (D.Lgs. 42/2004)
Ultimo aggiornamento: 23 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Massime giurisprudenziali
  4. Pronunce Corte Costituzionale
  5. Prassi e linee guida
  6. Casi pratici
  7. Domande frequenti
  8. Vedi anche
In sintesi
  • Beni culturali sono le cose mobili e immobili di proprietà pubblica e di enti senza scopo di lucro con interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico.
  • Sono ex lege beni culturali raccolte di musei, archivi, biblioteche pubbliche.
  • Per i beni privati l'interesse deve essere accertato con dichiarazione ex art. 13.
  • Sono inclusi anche beni di eccezionale rilievo (architettura del secondo Novecento, scenari urbani).
  • Il bene culturale è soggetto a tutti i regimi di tutela del Codice.

Testo dell'articoloVigente

Art. 10 D.Lgs. 42/2004 — Beni culturali

D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 — Codice dei beni culturali e del paesaggio

1. Sono beni culturali le cose immobili e mobili appartenenti allo Stato, alle regioni, agli altri enti pubblici territoriali, nonché ad ogni altro ente ed istituto pubblico e a persone giuridiche private senza fine di lucro , ivi compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico.

2. 2. Sono inoltre beni culturali: a) le raccolte di musei, pinacoteche, gallerie e altri luoghi espositivi dello Stato, delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali, nonché di ogni altro ente ed istituto pubblico; b) gli archivi e i singoli documenti dello Stato, delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali, nonché di ogni altro ente ed istituto pubblico; c) le raccolte librarie delle biblioteche dello Stato, delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali, nonché di ogni altro ente e istituto pubblico , ad eccezione delle raccolte che assolvono alle funzioni delle biblioteche indicate all' articolo 47, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 .

3. 3. Sono altresì beni culturali, quando sia intervenuta la dichiarazione prevista dall'articolo 13: a) le cose immobili e mobili che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico particolarmente importante, appartenenti a soggetti diversi da quelli indicati al comma 1; b) gli archivi e i singoli documenti, appartenenti a privati, che rivestono interesse storico particolarmente importante; c) le raccolte librarie, appartenenti a privati, di eccezionale interesse culturale; d) le cose immobili e mobili, a chiunque appartenenti, che rivestono un interesse particolarmente importante a causa del loro riferimento con la storia politica, militare, della letteratura, dell'arte, della scienza, della tecnica, dell'industria e della cultura in genere, ovvero quali testimonianze dell'identità e della storia delle istituzioni pubbliche, collettive o religiose . Se le cose rivestono altresì un valore testimoniale o esprimono un collegamento identitario o civico di significato distintivo eccezionale, il provvedimento di cui all'articolo 13 può comprendere, anche su istanza di uno o più comuni o della regione, la dichiarazione di monumento nazionale ; d-bis) le cose, a chiunque appartenenti, che presentano un interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico eccezionale per l'integrità e la completezza del patrimonio culturale della Nazione; e) le collezioni o serie di oggetti, a chiunque appartenenti, che non siano ricomprese fra quelle indicate al comma 2 e che, per tradizione, fama e particolari caratteristiche ambientali, ovvero per rilevanza artistica, storica, archeologica, numismatica o etnoantropologica, rivestano come complesso un eccezionale interesse.

4. 4. Sono comprese tra le cose indicate al comma 1 e al comma 3, lettera a): a) le cose che interessano la paleontologia, la preistoria e le primitive civiltà; b) le cose di interesse numismatico che, in rapporto all'epoca, alle tecniche e ai materiali di produzione, nonché al contesto di riferimento, abbiano carattere di rarità o di pregio; c) i manoscritti, gli autografi, i carteggi, gli incunaboli, nonché i libri, le stampe e le incisioni, con relative matrici, aventi carattere di rarità e di pregio; d) le carte geografiche e gli spartiti musicali aventi carattere di rarità e di pregio; e) le fotografie, con relativi negativi e matrici, le pellicole cinematografiche ed i supporti audiovisivi in genere, aventi carattere di rarità e di pregio; f) le ville, i parchi e i giardini che abbiano interesse artistico o storico; g) le pubbliche piazze, vie, strade e altri spazi aperti urbani di interesse artistico o storico; h) i siti minerari di interesse storico od etnoantropologico; i) le navi e i galleggianti aventi interesse artistico, storico od etnoantropologico; l) le architetture rurali aventi interesse storico od etnoantropologico quali testimonianze dell'economia rurale tradizionale.

5. Salvo quanto disposto dagli articoli 64 e 178, non sono soggette alla disciplina del presente titolo le cose indicate al comma 1 e al comma 3, lettere a) ed e), che siano opera di autore vivente o la cui esecuzione non risalga ad oltre settanta anni, nonché le cose indicate al comma 3, lettera d-bis), che siano opera di autore vivente o la cui esecuzione non risalga ad oltre cinquanta anni.

Commento

L'articolo 10 è la disposizione cardine della Parte II del Codice. Stabilisce cosa sia un bene culturale, distinguendo categorie automatiche (presunzione di interesse) e categorie sottoposte a dichiarazione. È il presupposto applicativo di tutto il sistema di tutela.

I beni culturali ex lege (comma 1)

Sono beni culturali, senza necessità di dichiarazione, le cose immobili e mobili appartenenti allo Stato, alle Regioni, agli altri enti pubblici territoriali, agli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti e alle persone giuridiche private senza scopo di lucro che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico. La presunzione opera ma può essere superata con la verifica negativa ex art. 12.

Le raccolte (comma 2)

Sono beni culturali a prescindere dalla verifica: raccolte di musei, pinacoteche e gallerie pubbliche; archivi e singoli documenti pubblici; raccolte librarie delle biblioteche pubbliche (eccettuate le biblioteche universitarie e di lettura). La tutela in questi casi è automatica e indipendente da valutazioni caso per caso.

I beni privati di interesse particolarmente importante (comma 3)

Per i beni di proprietà privata o di enti privati con scopo di lucro la qualifica di bene culturale richiede dichiarazione ex art. 13, con accertamento del particolarmente importante interesse. La lettera d-bis (introdotta dal DL 124/2019) include le opere di autore non più vivente la cui esecuzione risale a oltre settanta anni se di valore eccezionale; opere di rilevante valore di autore vivente o di esecuzione recente possono essere dichiarate solo eccezionalmente (art. 10, comma 5).

Categorie specifiche

Il comma 4 elenca categorie particolari: cose immobili che siano testimonianza di identità o storia di luoghi (es. case di personaggi illustri); ville, parchi e giardini di non comune bellezza; cose immobili o mobili di interesse numismatico in quanto rappresentino testimonianze importanti; manoscritti, autografi, carteggi, incunaboli; foto e archivi fotografici di interesse storico; mezzi di trasporto ultrasettantacinquennali; beni etnoantropologici.

Esclusioni

Il comma 5 esclude le opere di autore vivente o la cui esecuzione non risalga a oltre settanta anni, salvo eccezionali ipotesi di dichiarazione per beni di particolare valore. La soglia dei settanta anni è stata elevata dal DL 91/2013 (era cinquanta anni nella versione originaria del Codice).

Effetti della qualificazione

La qualifica di bene culturale rende applicabili: i divieti dell'art. 20, l'obbligo di autorizzazione per interventi ex art. 21, le regole sull'alienazione (artt. 53-56), la prelazione (artt. 60-62), il regime dell'esportazione (artt. 65 ss.), le sanzioni penali (artt. 169 ss.) e amministrative (artt. 160 ss.). Per i beni pubblici, l'inalienabilità ex art. 54 può applicarsi automaticamente.

Massime giurisprudenziali

Cass. Sez. III pen., sent. n. 42458/15/2015

Ai fini della tutela penale, la natura di bene culturale ex art. 10 d.lgs. 42/2004 prescinde dalla formale dichiarazione di interesse culturale quando la cosa appartiene a soggetto pubblico ed è opera di autore non più vivente la cui esecuzione risale ad oltre settant'anni, valendo per essa la presunzione legale di interesse.

Perché è importante: alto

Cass. Sez. III pen., sent. n. 24557/17/2017

La qualifica di bene culturale e la conseguente operatività delle norme di tutela si estendono anche alle cose mobili appartenenti a persone giuridiche private senza fine di lucro, ferma restando la necessità della verifica dell'interesse culturale ex art. 12 del Codice.

Perché è importante: medio

Pronunce della Corte Costituzionale

Sentenza n. 9/2004

La nozione di bene culturale, ancorata all'art. 9 Cost., consente al legislatore statale di disciplinare in modo unitario individuazione e regime giuridico delle cose di interesse storico-artistico, anche oltre il regime proprietario.

Consulta la pronuncia su www.cortecostituzionale.it

Sentenza n. 232/2009

La definizione e il regime dei beni culturali rientrano nella competenza esclusiva statale (art. 117 co. 2 lett. s Cost.), non potendo le Regioni introdurre regimi sostitutivi del Codice nazionale.

Consulta la pronuncia su www.cortecostituzionale.it

Prassi e linee guida

D.Lgs. · S.O.)

Testo della definizione di 'beni culturali' come pubblicato originariamente in Gazzetta Ufficiale, con successive modifiche dai correttivi del 2006 e 2008.

Leggi il documento su www.gazzettaufficiale.it

D.Lgs. · modifiche art. 10

Il secondo correttivo al Codice ha precisato l'ambito applicativo della categoria 'beni culturali', includendo cose immobili e mobili di interesse particolarmente importante e introducendo criteri più puntuali per la verifica dell'interesse.

Leggi il documento su www.gazzettaufficiale.it

Casi pratici

Caso 1: Vendita di un dipinto privato

Caso 2: Edificio comunale storico

Domande frequenti

Tutti gli edifici di proprietà comunale sono beni culturali?

Sì, in via presuntiva se hanno più di settanta anni e presentano un interesse artistico, storico o archeologico. La presunzione può essere superata con la verifica ex art. 12 (esito negativo).

Un quadro di un artista vivente può essere dichiarato bene culturale?

Solo in casi eccezionali ai sensi del comma 5. L'opera deve avere un rilievo eccezionale e la dichiarazione segue una procedura più rigorosa rispetto agli altri beni.

La soglia dei settanta anni si calcola dall'esecuzione o dalla morte dell'autore?

Per gli autori non più viventi si guarda alla data di esecuzione dell'opera; per opere anonime o di datazione incerta si applicano i criteri tecnici della Soprintendenza.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.