- Oneri ANBSC: 3,4 mln nel 2010, 4,2 mln nel 2011-2012, 5,472 mln a regime dal 2013.
- Coperture su fondo speciale MEF, D.Lgs. 303/1999 e art. 3, comma 151, L. 350/2003.
- Il comma 2 copre il potenziamento iniziale con 6 mln dal Fondo politica economica del DL 282/2004.
- Il comma 3 vincola l'attuazione del titolo III, capo V, alle sole risorse già del Ministero dell'interno.
- Il comma 3-bis sospende, per l'Agenzia, i tetti di spesa di DL 78/2010, DL 95/2012 e L. 244/2007.
Testo dell'articoloVigente
Art. 118 D.Lgs. 159/2011 — Disposizioni finanziarie
D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 — Codice antimafia
1. Alla copertura degli oneri derivanti dall'istituzione e dal funzionamento dell'Agenzia, ivi compresi quelli relativi alle spese di personale di cui all'articolo 117, commi 2 e 4, pari a 3,4 milioni di euro per l'anno 2010 , pari a 4,2 milioni di euro per gli anni 2011 e 2012 e pari a 5,472 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013, si provvede, quanto a 3,25 milioni di euro per l'anno 2010 e 4 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2011 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno, nonché quanto a 150 mila euro per l'anno 2010 e 200 mila euro a decorrere dall'anno 2011, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303 , come determinata dalla Tabella C della legge 23 dicembre 2009, n. 191 nonché per ulteriori 1,272 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dall' articolo 3, comma 151, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 .
2. Agli oneri derivanti dal potenziamento dell'attività istituzionale e dallo sviluppo organizzativo delle strutture ai sensi dell'articolo 117, comma 3, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2011 e a 4 milioni di euro per l'anno 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all' articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282 , convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 , relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
3. All'attuazione delle disposizioni del titolo III, capo V, si provvede nei limiti delle risorse già destinate allo scopo a legislazione vigente nello stato di previsione del Ministero dell'interno.
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3-bis. Al fine di assicurare la piena ed efficace realizzazione dei compiti affidati all'Agenzia le disposizioni di cui all'articolo 6, commi 7, 8, 9, 12 e 13 e 14, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 , convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, di cui all'articolo 5, comma 2 , del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 , convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, nonché di cui all'articolo 2, commi da 618 a 623 , della legge 24 dicembre 2007, n. 244 , non trovano applicazione nei confronti dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata fino al terzo esercizio finanziario successivo all'adeguamento della dotazione organica di cui all'articolo 113-bis, comma 1. Allo scadere della deroga di cui al presente comma, entro 90 giorni, con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze su proposta dell'Agenzia vengono stabiliti i criteri specifici per l'applicazione delle norme derogate sulla base delle spese sostenute nel triennio.
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Stesso numero, altri codici
- Art. 118 Cod. Amb. — rilevamento delle caratteristiche del bacino idrografico ed analisi dell'impatto esercitato dall'attività antropica
- Art. 118 D.Lgs. 209/2005 — Adempimento delle obbligazioni pecuniarie attraverso intermediari assicurativi
- Art. 118 D.Lgs. 42/2004 — Promozione di attività di studio e ricerca
- Art. 118 Codice Civile: Difetto di età
- Articolo 118 Codice della Crisi d'Impresa e dell’Insolvenza
- Articolo 118 Codice del Consumo: Esclusione della responsabilità
Commento
L'art. 118 chiude il Codice antimafia sul versante finanziario: traduce in numeri la nascita dell'Agenzia nazionale e individua, anno per anno, le poste di bilancio da cui attingere. È una norma di copertura nel senso pieno dell'art. 81 Cost., scritta nel linguaggio tecnico della contabilità pubblica ma con riflessi diretti sulla concreta capacità operativa dell'ANBSC.
La progressione degli oneri
Il comma 1 fotografa una progressione crescente: 3,4 milioni nel 2010, 4,2 milioni negli anni 2011 e 2012, infine 5,472 milioni a regime dal 2013. La cifra include sia le spese di personale dell'art. 117, commi 2 e 4, sia i costi di funzionamento ordinari. La distanza tra questi importi e quelli che oggi l'Agenzia movimenta — ben superiori dopo la riforma del 2017 — racconta la sproporzione iniziale tra missione e mezzi.
L'architettura delle coperture
La copertura è frammentata in tre direttrici. La prima e principale, fino a 4 milioni annui dal 2011, è la riduzione del fondo speciale di parte corrente del MEF, utilizzando l'accantonamento riferito al Ministero dell'interno. La seconda — 150-200 mila euro annui — incide sul D.Lgs. 303/1999 (riordino Presidenza del Consiglio) come modulato dalla Tabella C della L. 191/2009. La terza, attiva dal 2013 per 1,272 milioni, riduce l'autorizzazione di spesa di cui all'art. 3, comma 151, L. 350/2003. È una tecnica classica del legislatore di bilancio: spalmare l'onere su più fonti, evitando concentrazioni eccessive su un singolo capitolo.
Il potenziamento iniziale (comma 2)
Il secondo comma copre gli oneri del potenziamento di cui all'art. 117, comma 3, attingendo al Fondo per interventi strutturali di politica economica istituito dall'art. 10, comma 5, DL 282/2004. Il MEF è autorizzato a operare le occorrenti variazioni di bilancio con decreto, in coerenza con il modello flessibile previsto dalla legge di contabilità (L. 196/2009).
Il vincolo delle risorse esistenti (comma 3)
Per le attività di destinazione dei beni — disciplinate dal titolo III, capo V — il comma 3 non stanzia risorse aggiuntive ma rinvia a quelle già iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'interno. È la classica clausola di invarianza finanziaria, che ha pesato non poco sui primi anni di operatività dell'Agenzia.
La deroga ai tetti di spesa (comma 3-bis)
Il comma 3-bis, introdotto in epoca successiva, sospende per l'ANBSC l'applicazione di alcuni vincoli di spending review: i tagli sui consumi intermedi del DL 78/2010, le riduzioni del DL 95/2012 (spending review Monti) e i limiti di spesa per studi e consulenze della L. 244/2007. La deroga vale fino al terzo esercizio successivo all'adeguamento della dotazione organica ex art. 113-bis: una boccata d'ossigeno temporanea per consentire all'Agenzia di strutturarsi senza essere strangolata dai tetti generali. Per il quadro funzionale si vedano art. 110 (funzioni ANBSC), art. 113 (regolamenti attuativi) e art. 113-bis (dotazione organica).
Casi pratici
Caso 1: Variazione di bilancio MEF per il Fondo politica economica
Caso 2: Consulenza esterna in deroga ai tetti
Domande frequenti
Quanto costava l'Agenzia nazionale nei primi anni?
Il comma 1 quantifica 3,4 milioni nel 2010, 4,2 milioni nel 2011 e nel 2012, infine 5,472 milioni a regime dal 2013. Sono cifre comprensive di personale e funzionamento.
Da quali capitoli di bilancio arrivano i fondi?
Principalmente dal fondo speciale di parte corrente del MEF (accantonamento Ministero dell'interno) e in misura minore dall'autorizzazione di spesa del D.Lgs. 303/1999 e dall'art. 3, comma 151, L. 350/2003.
Cosa prevede il comma 3-bis a tutela operativa dell'Agenzia?
Sospende per l'ANBSC l'applicazione dei tetti di spesa previsti dal DL 78/2010, dal DL 95/2012 e dalla L. 244/2007, fino al terzo esercizio successivo all'adeguamento della dotazione organica.
Vedi anche