Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 97 D.Lgs. 159/2011 – Consultazione della banca dati nazionale unica
D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 – Codice antimafia
1. 1. Ai fini del rilascio della documentazione antimafia, la banca dati nazionale unica può essere consultata, secondo le modalità di cui al decreto previsto dall'articolo 99, comma 1-bis , da: a) i soggetti indicati dall'articolo 83, commi 1 e 2, del presente decreto; b) le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura; c) gli ordini professionali. c-bis) l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, per le finalità di cui all'articolo 6-bis del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 .
Vedi anche
→art. 95 ANTIMAFIA→art. 96 ANTIMAFIA→art. 98 ANTIMAFIA→art. 99 ANTIMAFIA→art. 416-bis c.p. (Ass. mafiosa)→art. 240 c.p. (Confisca)→art. 25 Cost. (Legalità)→art. 27 Cost. (Resp. penale)→Art. 99-bis D.Lgs. 159/2011 – (Mancato funzionamento della banca dati nazionale unica della documentazione antimafia)→Art. 94-bis D.Lgs. 159/2011 – Misure amministrative di prevenzione collaborativa applicabili in caso di agevolazione occasionale→Art. 94 D.Lgs. 159/2011 – Effetti delle informazioni del prefetto→Art. 100 D.Lgs. 159/2011 – Obbligo di acquisizione della documentazione antimafia nel quinquennio successivo allo scioglimento ai sensi dell’ articolo 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
Architettura dell'accesso
L'articolo 97 disciplina chi può consultare la banca dati nazionale unica della documentazione antimafia. La logica è chiara: la verifica preventiva è strumento dell'azione amministrativa, e dunque la consultazione è riservata ai soggetti pubblici e a quelli che svolgono funzioni di rilievo pubblicistico nella verifica di requisiti di onorabilità e legalità.
I quattro gruppi di soggetti
La lettera a) menziona i soggetti dell'articolo 83, commi 1 e 2: PA, enti pubblici, stazioni uniche appaltanti, enti vigilati, società controllate, concessionari di lavori e servizi pubblici, contraenti generali. Sono i destinatari dell'obbligo di acquisizione, naturali consultanti del sistema. La lettera b) include le camere di commercio: la consultazione serve per le iscrizioni nel registro delle imprese e per il rilascio di certificazioni di onorabilità. La lettera c) richiama gli ordini professionali: la consultazione serve per le verifiche di onorabilità nell'accesso e nel mantenimento dell'iscrizione agli albi.
Il ruolo dell'Autorità anticorruzione
La lettera c-bis), inserita successivamente, autorizza l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici, oggi ANAC, alla consultazione per le finalità dell'articolo 6-bis del previgente D.Lgs. 163/2006. La disciplina è oggi trasposta nel nuovo Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 36/2023), che mantiene il ruolo di ANAC come autorità di vigilanza e gestore del casellario informatico delle imprese.
Esclusione dei privati
I privati non sono autorizzati alla consultazione. La regola è coerente con l'articolo 81, comma 2 (divieto di certificazioni del registro a privati), e con il regime del casellario giudiziale. Un cittadino o un'impresa non possono ottenere informazioni dirette dalla banca dati sulla posizione di altri soggetti. Questa scelta tutela la riservatezza e impedisce usi distorti dei dati.
Modalità di consultazione
La norma rinvia al decreto previsto dall'articolo 99, comma 1-bis, per le modalità tecniche di consultazione. I decreti attuativi disciplinano credenziali, profili di accesso, tracciabilità delle consultazioni, audit di sicurezza. La consultazione genera log: ogni accesso è registrato per finalità di controllo e di prevenzione di abusi.
Profili pratici
Per un'amministrazione richiedente la consultazione tipica è semplice: l'operatore autorizzato accede al sistema con le proprie credenziali, inserisce i dati identificativi del soggetto da verificare e ottiene la risposta. Quando il sistema restituisce la liberatoria immediata, il documento è subito utilizzabile per il provvedimento richiesto. Quando il sistema segnala criticità, scattano i procedimenti dell'articolo 88 (per la comunicazione) o dell'articolo 92 (per l'informazione).
Casi pratici
Caso 1: Camera di commercio e iscrizione
Caso 2: Ordine professionale e iscrizione albo
Domande frequenti
Un'impresa privata può consultare la banca dati?
No. La consultazione è riservata ai soggetti elencati nell'articolo 97: PA, camere di commercio, ordini professionali e ANAC.
Posso ottenere informazioni su un mio fornitore?
Non direttamente dalla banca dati. Eventuali verifiche possono passare dalla stazione appaltante o, in caso di protocolli di legalità, dai meccanismi convenzionali previsti.
L'ANAC può consultare la banca dati?
Sì, per le finalità di vigilanza sui contratti pubblici, oggi disciplinate dal nuovo Codice dei contratti (D.Lgs. 36/2023).