- Registri presso procure e tribunali per annotare procedimenti di prevenzione, anche in formato informatico.
- Iscrizione immediata dei soggetti destinatari di proposta personale o patrimoniale.
- Divieto di rilascio di certificazioni del registro a privati.
- Iscrizione delle misure definitive nel casellario giudiziale, con tutele di non pubblicità.
- Modalità tecniche fissate con decreto del Ministro della giustizia.
Testo dell'articoloVigente
Art. 81 D.Lgs. 159/2011 — Registro delle misure di prevenzione
D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 — Codice antimafia
1. Presso le segreterie delle procure della Repubblica e presso le cancellerie dei tribunali sono istituiti appositi registri, anche informatici, per le annotazioni relative ai procedimenti di prevenzione. Nei registri viene curata l'immediata annotazione nominativa delle persone fisiche e giuridiche nei cui confronti sono disposti gli accertamenti personali o patrimoniali da parte dei soggetti titolari del potere di proposta. Il questore territorialmente competente e il direttore della Direzione investigativa antimafia provvedono a dare immediata comunicazione alla procura della Repubblica competente per territorio della proposta di misura personale e patrimoniale da presentare al tribunale competente. Le modalità di tenuta, i tipi dei registri, le annotazioni che vi devono essere operate, sono fissati con decreto del Ministro della giustizia.
2. Non possono essere rilasciate a privati certificazioni relative alle annotazioni operate nei registri.
3. I provvedimenti definitivi con i quali l'autorità giudiziaria applica misure di prevenzione o concede la riabilitazione di cui all'articolo 70, sono iscritti nel casellario giudiziale secondo le modalità e con le forme stabilite per le condanne penali. Nei certificati rilasciati a richiesta di privati non è fatta menzione delle suddette iscrizioni. I provvedimenti di riabilitazione sono altresì comunicati alla questura competente con l'osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 69.
Commento
Architettura del registro e finalità
L'articolo 81 istituisce due livelli di registrazione delle misure di prevenzione. Il primo è amministrativo: registri operativi presso procure e cancellerie dei tribunali, che tracciano in tempo reale l'avvio di ogni procedimento. Il secondo è ufficiale: l'iscrizione nel casellario giudiziale dei provvedimenti definitivi. La distinzione è importante perché segna il confine tra dato di lavoro interno e informazione consolidata che produce effetti verso terzi.
Iscrizione immediata e flusso informativo
La novità rispetto al previgente sistema è la tempestività. Il questore e il direttore della DIA, titolari del potere di proposta, devono comunicare immediatamente alla procura competente l'avvio dell'azione. Questa regola sostiene il coordinamento informativo tra autorità di polizia, magistratura e prefetture, evitando duplicazioni e conflitti di competenza territoriale.
Tutela della riservatezza
Il comma 2 vieta espressamente il rilascio di certificazioni del registro a privati. È una scelta coerente con la natura preventiva del procedimento: l'iscrizione non equivale a una condanna e non deve produrre uno stigma sociale automatico. Il principio si riflette anche sui certificati del casellario richiesti dal privato, nei quali la misura di prevenzione non compare.
Casellario giudiziale e funzione pubblica
I provvedimenti definitivi e le riabilitazioni dell'articolo 70 sono iscritti nel casellario con le stesse modalità delle condanne penali. La regola ha portata pratica considerevole. Per i certificati richiesti dal cittadino l'iscrizione resta riservata. Per quelli destinati ad amministrazioni o autorità giudiziarie l'informazione è invece pienamente accessibile, sostenendo i controlli antimafia successivi.
Modalità tecniche e regolamento attuativo
Le specifiche tecniche dei registri (struttura, dati da annotare, livelli di accesso) sono rinviate a decreto del Ministro della giustizia. La scelta del regolamento attuativo è funzionale alla flessibilità: nel tempo i registri si sono progressivamente informatizzati, integrandosi con i sistemi del Ministero della giustizia. Restano comunque applicabili i principi del Codice in tema di protezione dei dati personali.
Coordinamento con la banca dati antimafia
Il registro dell'articolo 81 alimenta indirettamente la banca dati nazionale unica della documentazione antimafia istituita dall'articolo 96. Quando il prefetto richiede una verifica per il rilascio di comunicazione o informazione, il dato della pendenza di un procedimento di prevenzione transita dal registro al sistema centrale. La saldatura informativa rende effettivo il sistema di prevenzione patrimoniale e amministrativa.
Casi pratici
Caso 1: Proposta del questore
Caso 2: Certificato per concorso pubblico
Domande frequenti
I privati possono accedere al registro?
No. Il comma 2 vieta espressamente il rilascio di certificazioni del registro a privati, a tutela della natura preventiva del procedimento.
La misura di prevenzione compare nel mio certificato del casellario?
No nei certificati richiesti dal privato. Sì in quelli destinati ad amministrazioni o autorità giudiziarie.
Chi compie l'iscrizione iniziale?
L'autorità di proposta (questore o direttore DIA) comunica immediatamente l'avvio alla procura, che provvede all'annotazione nel registro.
Vedi anche