- Verifiche su posizione fiscale, economica e patrimoniale di chi è sottoposto a misura di prevenzione.
- Competenza del nucleo di polizia tributaria della Guardia di Finanza del luogo di dimora abituale.
- Indagini estese anche a terzi e familiari (art. 19 e 67, comma 4).
- Soglia di rilevanza per variazioni patrimoniali: 10.329,14 euro nel triennio.
- Gli elementi acquisiti restano utilizzabili a fini fiscali anche dopo la revoca della misura.
Testo dell'articoloVigente
Art. 79 D.Lgs. 159/2011 — Verifiche fiscali, economiche e patrimoniali a carico di soggetti sottoposti a misure di prevenzione
D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 — Codice antimafia
1. Salvo quanto previsto dagli articoli 25 e 26 della legge 13 settembre 1982, n. 646 , a carico delle persone nei cui confronti sia stata disposta, con provvedimento anche non definitivo, una misura di prevenzione, il nucleo di polizia tributaria del Corpo della guardia di finanza, competente in relazione al luogo di dimora abituale del soggetto, può procedere alla verifica della relativa posizione fiscale, economica e patrimoniale ai fini dell'accertamento di illeciti valutari e societari e comunque in materia economica e finanziaria, anche allo scopo di verificare l'osservanza della disciplina dei divieti autorizzatori, concessori o abilitativi di cui all'articolo 67.
2. Le indagini di cui al comma 1 sono effettuate anche nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 19, comma 3, e all'articolo 67, comma 4. Nei casi in cui il domicilio fiscale, il luogo di effettivo esercizio dell'attività, ovvero il luogo di dimora abituale dei soggetti da sottoporre a verifica sia diverso da quello delle persone di cui al comma 1, il nucleo di polizia tributaria può delegare l'esecuzione degli accertamenti di cui al presente comma ai reparti del Corpo della guardia di finanza competenti per territorio.
3. Copia del provvedimento di applicazione della misura di prevenzione è trasmessa, a cura della cancelleria competente, al nucleo di polizia tributaria indicato al comma 1.
4. Per l'espletamento delle indagini di cui al presente articolo, i militari del Corpo della guardia di finanza, oltre ai poteri e alle facoltà previsti dall' articolo 2 del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68 , si avvalgono dei poteri di cui all'articolo 19, comma 4, nonché dei poteri attribuiti agli appartenenti al nucleo speciale di polizia valutaria ai sensi del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 .
5. La revoca del provvedimento con il quale è stata disposta una misura di prevenzione non preclude l'utilizzazione ai fini fiscali degli elementi acquisiti nel corso degli accertamenti svolti ai sensi del comma 1.
6. Ai fini dell'accertamento delle imposte sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, ai dati, alle notizie e ai documenti acquisiti ai sensi del comma 4 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 51, secondo comma, numero 2), secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 , e successive modificazioni, e all'articolo 32, primo comma, numero 2), secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 , e successive modificazioni.
7. Tutti gli elementi acquisiti in occasione delle indagini di cui al presente articolo, e comunque le variazioni patrimoniali superiori a euro 10.329,14 intervenute negli ultimi tre anni, con riguardo sia ai conferenti sia ai beneficiari, devono essere comunicati anche ai sensi dell' articolo 6 della legge 1° aprile 1981, n. 121 .
Stesso numero, altri codici
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In sintesi
Funzione e collocazione sistematica
L'articolo 79 chiude il sistema delle indagini patrimoniali del Libro I del Codice antimafia. Si rivolge a chi sia stato attinto da una misura di prevenzione, anche non definitiva, e attribuisce alla Guardia di Finanza il compito di radiografare la sfera fiscale ed economica del soggetto. L'obiettivo non è punitivo ma preventivo: ricostruire i flussi finanziari per intercettare illeciti valutari, societari e in materia economica, oltre a verificare che siano rispettati i divieti dell'articolo 67 (concessioni, autorizzazioni, contributi).
Soggetti competenti e perimetro dei poteri
Compiuta la misura, il nucleo di polizia tributaria del luogo di dimora abituale procede agli accertamenti. Il legislatore consente la delega ai reparti territorialmente competenti quando il domicilio fiscale o il luogo dell'attività non coincidono con la residenza. I militari operanti si avvalgono dei poteri ordinari di cui all'articolo 2 del D.Lgs. 68/2001, dei poteri previsti dall'articolo 19, comma 4, e di quelli del Nucleo speciale di polizia valutaria. È una cassetta degli attrezzi ampia: ispezioni, accessi, richiesta di documentazione bancaria, accertamenti incrociati.
Estensione soggettiva alle relazioni familiari ed economiche
Le verifiche raggiungono anche conviventi, familiari e soggetti collegati indicati dagli articoli 19, comma 3, e 67, comma 4. La ratio è evidente: la sproporzione patrimoniale frequentemente emerge dai congiunti o da prestanome. Per questo l'art. 79 si raccorda con la disciplina del sequestro di prevenzione, che colpisce beni detenuti per interposta persona.
Soglia dei 10.329,14 euro e logica triennale
Il comma 7 fissa una soglia operativa: le variazioni patrimoniali superiori a 10.329,14 euro nell'ultimo triennio, riferite tanto a chi trasferisce quanto a chi riceve, sono comunicate ai sensi dell'articolo 6 della L. 121/1981. La cifra deriva dalla conversione di 20 milioni di lire previsti dall'originaria L. 646/1982 e mantiene la sua funzione di filtro selettivo. Sotto soglia l'attenzione non si interrompe, ma sopra soglia scatta l'obbligo di flusso informativo.
Effetti dell'eventuale revoca della misura
Il comma 5 risolve un nodo pratico ricorrente: la revoca della misura di prevenzione non rende inutilizzabili gli elementi raccolti. Il dato acquisito durante le verifiche conserva valenza fiscale e può sostenere un avviso di accertamento ordinario. La giurisprudenza tributaria ha confermato la tenuta di questo principio, qualificando l'utilizzo come ordinaria attività istruttoria.
Coordinamento con accertamenti fiscali ordinari
Il comma 6 richiama l'articolo 51, secondo comma, n. 2, del D.P.R. 633/1972 (IVA) e l'articolo 32, primo comma, n. 2, del D.P.R. 600/1973 (imposte sui redditi). I dati acquisiti dalla Guardia di Finanza nel quadro antimafia confluiscono dunque nel circuito ordinario degli accertamenti fiscali, con i medesimi presidi di garanzia ma anche con la stessa efficacia probatoria. È una saldatura voluta dal legislatore tra prevenzione patrimoniale e contrasto all'evasione.
Casi pratici
Caso 1: Verifiche dopo misura non definitiva
Caso 2: Utilizzo fiscale dopo revoca
Domande frequenti