- Disciplina il procedimento davanti al tribunale per l'applicazione delle misure personali.
- Si svolge con rito camerale collegiale e partecipazione del pubblico ministero.
- Il proposto puo farsi assistere da difensore di fiducia o d'ufficio.
- L'udienza puo essere pubblica su richiesta del proposto.
- E garantita la possibilita di produrre memorie, documenti e indicare testi.
Testo dell'articoloVigente
Art. 7 D.Lgs. 159/2011 — Procedimento applicativo
D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 — Codice antimafia
1. Il tribunale provvede, con decreto motivato, entro trenta giorni dal deposito della proposta. L'udienza si svolge senza la presenza del pubblico. Il presidente dispone che il procedimento si svolga in pubblica udienza quando l'interessato ne faccia richiesta.
2. Il presidente fissa la data dell'udienza e ne fa dare avviso alle parti, alle altre persone interessate e ai difensori. L'avviso è comunicato o notificato almeno dieci giorni prima della data predetta e contiene la concisa esposizione dei contenuti della proposta. Se l'interessato è privo di difensore, l'avviso è dato a quello di ufficio. (20)
3. Fino a cinque giorni prima dell'udienza possono essere presentate memorie in cancelleria.
4. L'udienza si svolge con la partecipazione necessaria del difensore e del pubblico ministero. Gli altri destinatari dell'avviso sono sentiti se compaiono. Se l'interessato è detenuto o internato in luogo posto fuori della circoscrizione del giudice e ne fa tempestiva richiesta, la partecipazione all'udienza è assicurata a distanza mediante collegamento audiovisivo ai sensi dell'articolo 146-bis, commi 3, 4, 5, 6 e 7, delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale , di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 , salvo che il collegio ritenga necessaria la presenza della parte. Il presidente dispone altresì la traduzione dell'interessato detenuto o internato in caso di indisponibilità di mezzi tecnici idonei.
4-bis. Il tribunale, dopo l'accertamento della regolare costituzione delle parti, ammette le prove rilevanti, escludendo quelle vietate dalla legge o superflue.
5. L'udienza è rinviata se sussiste un legittimo impedimento dell'interessato che ha chiesto di essere sentito personalmente e che non sia detenuto o internato in luogo diverso da quello in cui ha sede il giudice. L'udienza è rinviata anche se sussiste un legittimo impedimento del difensore.
6. Ove l'interessato non intervenga e occorra la sua presenza per essere sentito, il presidente lo invita a comparire, avvisandolo che avrà la facoltà di non rispondere.
7. Le disposizioni dei commi 2, 4, primo, secondo e terzo periodo, e 5, sono previste a pena di nullità.
8. Qualora il tribunale debba sentire soggetti informati su fatti rilevanti per il procedimento, il presidente del collegio può disporre l'esame a distanza nei casi e nei modi indicati all'articolo 147-bis, comma 2, delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale , di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 . 24
9. Per quanto non espressamente previsto dal presente decreto, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nell' articolo 666 del codice di procedura penale .
10. Le comunicazioni di cui al presente titolo possono essere effettuate con le modalità previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 .
10-bis. Le questioni concernenti la competenza per territorio devono essere rilevate o eccepite, a pena di decadenza, alla prima udienza e comunque subito dopo l'accertamento della regolare costituzione delle parti e il tribunale le decide immediatamente. (20)
10-ter. Il tribunale, se ritiene la propria incompetenza, la dichiara con decreto e ordina la trasmissione degli atti al procuratore della Repubblica presso il tribunale competente; la declaratoria di incompetenza non produce l'inefficacia degli elementi già acquisiti. Le disposizioni del comma 10-bis si applicano anche qualora la proposta sia stata avanzata da soggetti non legittimati ai sensi dell'articolo 5.
10-quater. Quando il tribunale dispone ai sensi del comma 10-ter, il sequestro perde efficacia se, entro venti giorni dal deposito del provvedimento che pronuncia l'incompetenza, il tribunale competente non provvede ai sensi dell'articolo 20. Il termine previsto dall'articolo 24, comma 2, decorre nuovamente dalla data del decreto di sequestro emesso dal tribunale competente. (20)
10-quinquies. Il decreto di accoglimento, anche parziale, della proposta pone a carico del proposto il pagamento delle spese processuali.
10-sexies. Il decreto del tribunale è depositato in cancelleria entro quindici giorni dalla conclusione dell'udienza.
10-septies. Quando la stesura della motivazione è particolarmente complessa, il tribunale, se ritiene di non poter depositare il decreto nel termine previsto dal comma 10-sexies, dopo le conclusioni delle parti, può indicare un termine più lungo, comunque non superiore a novanta giorni.
10-octies. Al decreto del tribunale si applicano le disposizioni di cui all'articolo 154 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale , di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 .
Commento
Rito camerale come modello base
Il procedimento di prevenzione personale segue il modello camerale degli articoli 666 e 678 del codice di procedura penale, adattato alle peculiarita della prevenzione. Il presidente del tribunale fissa l'udienza in camera di consiglio con decreto, notificato alla persona proposta almeno dieci giorni prima. Il decreto contiene l'indicazione della misura richiesta e l'avviso che, in mancanza di nomina di difensore di fiducia, ne sara designato uno d'ufficio.
Garanzie del proposto
Il proposto ha diritto di accedere agli atti del procedimento prima dell'udienza e di estrarne copia. Puo nominare un difensore di fiducia o, se ne ricorrono i presupposti, chiedere il patrocinio a spese dello Stato. In udienza puo esporre le proprie ragioni personalmente, presentare memorie, indicare testimoni e chiedere l'acquisizione di documenti o consulenze. Il rito, sebbene camerale, riconosce un diritto alla difesa pieno, soprattutto dopo gli interventi della Corte EDU.
Udienza pubblica su richiesta
Dopo la sentenza della Corte EDU Bocellari e Rizza c. Italia del 13 novembre 2007, il legislatore ha previsto che il proposto possa chiedere che l'udienza si svolga in forma pubblica. La domanda va proposta tempestivamente, prima dell'udienza, e il tribunale ne dispone l'accoglimento salvo motivi di ordine pubblico o di tutela di minori e parti offese. Si tratta di un riconoscimento del principio di pubblicita di cui all'articolo 6 della Convenzione europea.
Istruttoria
L'istruttoria nel procedimento di prevenzione e tendenzialmente acquisitiva: il tribunale acquisisce informazioni dalla polizia giudiziaria, dagli archivi penali, dalla DIA e dalla Banca dati nazionale antimafia. Puo disporre indagini patrimoniali ex articolo 19, anche su richiesta del pubblico ministero. Le prove sono valutate con il criterio della logica e del libero convincimento, ma il giudice deve dare conto in motivazione del percorso seguito e degli elementi specifici di pericolosita.
Tempi del procedimento
Il tribunale deve decidere entro trenta giorni dal deposito della proposta, prorogabili su istanza motivata o per esigenze istruttorie. Eventuali rinvii dell'udienza devono essere giustificati. La decisione viene depositata insieme alla motivazione e notificata alle parti per il decorso dei termini di impugnazione. Il rispetto dei tempi e essenziale, anche perche le indagini patrimoniali che spesso accompagnano il procedimento personale richiedono coordinamento con i provvedimenti di sequestro.
Considerazioni difensive
Il rito camerale, anche se piu snello rispetto al dibattimento penale, garantisce strumenti difensivi pieni. Il difensore puo chiedere acquisizioni istruttorie mirate (perizie patrimoniali, audizioni di testi qualificati, accertamenti sull'attualita della pericolosita) e produrre documentazione sul percorso del proposto. La possibilita di chiedere l'udienza pubblica, riconosciuta dopo Bocellari e Rizza, va valutata caso per caso: in alcune ipotesi la pubblicita giova alla trasparenza, in altre rischia di esporre la vita privata del proposto. La scelta strategica spetta alla difesa.
Casi pratici
Caso 1: Caso 1 — Richiesta di udienza pubblica
Caso 2: Caso 2 — Indagini istruttorie acquisite dal tribunale
Domande frequenti
Come si svolge il procedimento di prevenzione personale?
Con rito camerale collegiale davanti al tribunale del capoluogo, con partecipazione del pubblico ministero, possibilita di nominare difensore e di chiedere udienza pubblica.
Il proposto puo accedere agli atti del procedimento?
Si. Ha diritto di consultare e copiare gli atti, presentare memorie, indicare testimoni e chiedere acquisizioni istruttorie. Il diritto di difesa e pieno, sebbene il rito sia camerale.
Si puo chiedere che l'udienza sia pubblica?
Si, dopo la sentenza CEDU Bocellari e Rizza c. Italia 2007. Il proposto puo chiedere la pubblicita dell'udienza prima della trattazione e il tribunale decide salvo motivi di ordine pubblico o tutela di minori.
Vedi anche