- Definisce le misure di prevenzione personali applicabili dal tribunale.
- Comprende sorveglianza speciale, divieto e obbligo di soggiorno, divieti accessori.
- Presupposto: pericolosita per la sicurezza pubblica della persona dei soggetti degli articoli 1 e 4.
- La misura deve essere proporzionata alla pericolosita concreta.
- Determina durata, prescrizioni e contenuto della sorveglianza speciale.
Testo dell'articoloVigente
Art. 6 D.Lgs. 159/2011 — Tipologia delle misure e loro presupposti
D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 — Codice antimafia
1. Alle persone indicate nell'articolo 4, quando siano pericolose per la sicurezza pubblica, può essere applicata, nei modi stabiliti negli articoli seguenti, la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza.
2. Salvi i casi di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), alla sorveglianza speciale può essere aggiunto, ove le circostanze del caso lo richiedano, il divieto di soggiorno in uno o più comuni, diversi da quelli di residenza o di dimora abituale, o in una o più regioni.
3. Nei casi in cui le altre misure di prevenzione non sono ritenute idonee alla tutela della sicurezza pubblica può essere imposto l'obbligo di soggiorno nel comune di residenza o di dimora abituale.
3-bis. Ai fini della tutela della sicurezza pubblica, gli obblighi e le prescrizioni inerenti alla sorveglianza speciale possono essere disposti, con il consenso dell'interessato ed accertata la relativa fattibilità tecnica , anche con le modalità di controllo previste all' articolo 275-bis del codice di procedura penale .
3-ter. Quando la sorveglianza speciale è applicata ai soggetti indiziati dei delitti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera i-ter), gli obblighi e le prescrizioni di cui al comma 3-bis sono disposti, con il consenso dell'interessato e accertata la relativa fattibilità tecnica, con le particolari modalità di controllo previste dall' articolo 275-bis del codice di procedura penale . Qualora l'interessato neghi il consenso all'adozione delle modalità di controllo anzidette, la durata della misura non può essere inferiore a tre anni e il tribunale prescrive all'interessato di presentarsi all'autorità di pubblica sicurezza preposta alla sorveglianza nei giorni e negli orari indicati, con cadenza almeno bisettimanale, per tutta la durata della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, e impone, salva diversa valutazione, il divieto o l'obbligo di soggiorno ai sensi dei commi 2 e 3 del presente articolo. In caso di manomissione dei mezzi elettronici e degli altri strumenti tecnici di controllo di cui all' articolo 275-bis del codice di procedura penale , la durata della sorveglianza speciale, applicata con le modalità di controllo di cui al secondo periodo, non può essere inferiore a quattro anni. Qualora l'organo delegato per l'esecuzione accerti la non fattibilità tecnica dell'applicazione delle predette modalità di controllo, il tribunale prescrive all'interessato di presentarsi all'autorità di pubblica sicurezza preposta alla sorveglianza nei giorni e negli orari indicati, con cadenza almeno bisettimanale, per tutta la durata della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, e impone, salva diversa valutazione, il divieto o l'obbligo di soggiorno ai sensi dei commi 2 e 3 del presente articolo
Commento
La sorveglianza speciale come misura centrale
L'articolo 6 fissa il cuore del sistema di prevenzione personale: il tribunale puo applicare alle persone indicate negli articoli 1 e 4, quando sono pericolose per la sicurezza pubblica, la misura della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza. Si tratta di una misura non detentiva, ma incisiva, che comporta prescrizioni di condotta e controlli periodici. Costituisce il modello base, intorno al quale possono essere aggiunte ulteriori restrizioni.
Divieto e obbligo di soggiorno
Alla sorveglianza speciale possono accompagnarsi, nei casi piu gravi, il divieto di soggiornare in uno o piu comuni o province (comma 2) e, per pericolosita ancora piu pronunciata, l'obbligo di soggiorno nel comune di residenza o di dimora abituale (comma 3). L'obbligo di soggiorno e la prescrizione piu severa fra quelle non detentive: limita la liberta di circolazione in modo molto significativo e va riservato ai casi in cui la mobilita del proposto e di per se sintomo di pericolosita.
Misure di proporzionalita
Il giudice deve scegliere la misura piu adatta alla pericolosita concreta. La Corte EDU ha piu volte richiamato il principio di proporzionalita: una misura che comprima eccessivamente diritti di liberta e di circolazione e contraria alla Convenzione se non e necessaria nel caso specifico. Il tribunale deve quindi motivare perche, ad esempio, scelga l'obbligo di soggiorno anziche la sola sorveglianza speciale o il divieto di soggiorno in alcuni comuni.
Prescrizioni tipiche
La sorveglianza speciale comporta prescrizioni come l'obbligo di vivere onestamente, di rispettare le leggi, di non darsi a traffici illeciti, di non frequentare pregiudicati, di rientrare a casa entro un orario determinato e di portare con se la carta di permanenza. Le prescrizioni di contenuto piu indeterminato, come quella di "vivere onestamente", sono state ritenute dalla Corte costituzionale, con la sentenza 25 del 2019, non sufficientemente determinate per fondare reati di violazione: vanno quindi rilette in chiave generale, mentre le prescrizioni specifiche restano la vera regola sanzionabile.
Durata e modifiche
La durata della misura non puo essere inferiore a un anno ne superiore a cinque, fatto salvo il caso di particolare gravita in cui puo essere disposta una proroga. Il tribunale puo modificare le prescrizioni in corso d'esecuzione e disporre la revoca quando vengono meno i presupposti. La cessazione anticipata e disciplinata dall'articolo 14, mentre l'esecuzione dall'articolo 11.
Sintesi operativa
Il sistema delle misure offre al tribunale una gradualita: dal regime piu lieve della sola sorveglianza speciale al regime piu severo dell'obbligo di soggiorno. La scelta va calibrata sulla pericolosita concreta e sulle abitudini di vita del proposto. Per il difensore, e cruciale documentare l'incidenza delle prescrizioni piu severe sulla vita lavorativa e familiare, perche il principio di proporzionalita impone al tribunale di scegliere la misura meno invasiva fra quelle utili a contenere il rischio. Una motivazione che opti per l'obbligo di soggiorno senza confronto con misure alternative e censurabile.
Casi pratici
Caso 1: Caso 1 — Sorveglianza con divieto di soggiorno in province specifiche
Caso 2: Caso 2 — Obbligo di soggiorno motivato dalla mobilita criminale
Domande frequenti
Quali misure di prevenzione personali puo applicare il tribunale?
Sorveglianza speciale, eventualmente con divieto di soggiorno in uno o piu comuni o province, oppure con obbligo di soggiorno nel comune di residenza o dimora abituale, accompagnate da prescrizioni di condotta.
Qual e la differenza tra divieto e obbligo di soggiorno?
Il divieto impedisce di stare in determinati luoghi indicati come pericolosi; l'obbligo, piu severo, impone di non lasciare un comune specifico. Quest'ultimo va riservato ai casi piu gravi e ben motivati.
Quanto puo durare la sorveglianza speciale?
Da un minimo di un anno a un massimo di cinque, fatti salvi i casi di particolare gravita in cui e ammessa una proroga. Il tribunale fissa la durata in funzione della pericolosita concreta.
Vedi anche