In sintesi
- Norma di novellazione: sostituisce l'art. 19 del R.D.L. 1404/1934 sul perdono giudiziale minorile.
- Il tribunale per i minorenni può applicare il perdono giudiziale se ritiene di irrogare pena non superiore a due anni o pena pecuniaria contenuta.
- Il beneficio opera sia in fase di articolo 14 (giudizio di non rinvio a giudizio) sia in giudizio dibattimentale.
- Istituto cardine del diritto penale minorile italiano, espressione del favor minoris.
Testo dell'articoloVigente
Art. 112 L. 689/1981 — Perdono giudiziale
L. 24 novembre 1981, n. 689 — testo aggiornato
L' articolo 19 del regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404 , convertito, con modificazioni, nella legge 27 maggio 1935, n. 835 , è sostituito dal seguente: "Art.
19. – (Perdono giudiziale). – Se per il reato commesso da minore degli anni diciotto il tribunale per i minorenni ritiene che si possa applicare una pena restrittiva della libertà personale non superiore a due anni, ovvero una pena pecuniaria non superiore a lire tre milioni, anche se congiunta a detta pena, può applicare il perdono giudiziale, sia quando provvede a norma dell'articolo 14 sia nel giudizio".
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Commento
L'art. 112 della L. 689/1981 è una norma di novellazione che riscrive l'art. 19 del R.D.L. 20 luglio 1934, n. 1404, convertito nella L. 27 maggio 1935, n. 835, istituendo nella forma attuale il perdono giudiziale, uno degli istituti più caratteristici e qualificanti del diritto penale minorile italiano. La disposizione non vive di vita autonoma: il suo contenuto è stato trasfuso nel testo novellato del 1934, che costituisce ancora oggi la base normativa applicabile.
Natura e funzione del perdono giudiziale
Il perdono giudiziale è una causa di estinzione del reato di applicazione esclusiva nei procedimenti a carico di minorenni. La sua funzione è duplice: da un lato evitare che il contatto con la sanzione penale produca effetti criminogenetici o desocializzanti su un soggetto in età evolutiva; dall'altro, riservare il rigore sanzionatorio ai casi in cui l'intervento è effettivamente necessario, secondo una logica di stretta sussidiarietà. L'istituto si colloca nel solco del favor minoris costituzionalmente fondato sull'art. 31 Cost. e su una pluralità di norme internazionali sui diritti dei minori.
I presupposti applicativi
La norma novellata fissa due soglie: la pena restrittiva della libertà personale che il giudice ritenga di irrogare non deve superare i due anni, e la pena pecuniaria, anche se congiunta, non deve eccedere il limite ivi indicato (originariamente in lire, oggi convertito in euro nell'applicazione pratica). Il presupposto non è l'effettiva irrogazione ma la valutazione prognostica del giudice sulla pena che applicherebbe in caso di condanna. Si tratta di un giudizio anticipato, fondato sulla qualificazione del fatto, sulla personalità del minore e su tutti gli elementi del caso concreto.
I momenti applicativi: art. 14 e dibattimento
Il perdono giudiziale può essere applicato sia quando il tribunale per i minorenni provvede a norma dell'art. 14 del R.D.L. 1404/1934 (decisione di non rinvio a giudizio), sia nel successivo eventuale giudizio dibattimentale. La doppia finestra applicativa massimizza le occasioni di filtro processuale, evitando che la procedura prosegua oltre il necessario quando già emerga l'idoneità del beneficio. La scelta riflette l'orientamento del legislatore a favorire la deflazione anticipata nei procedimenti minorili.
La valutazione discrezionale del giudice
L'applicazione del perdono giudiziale è subordinata a una valutazione discrezionale: il giudice deve formare una prognosi favorevole sul comportamento futuro del minore, ritenendo che il fatto sia espressione di una crisi episodica e che la sola valenza pedagogica del processo, senza condanna, sia sufficiente a prevenire la commissione di nuovi reati. La giurisprudenza minorile ha sviluppato indicatori articolati per questa valutazione: contesto familiare, percorso scolastico, eventuali iniziative riparatorie, atteggiamento processuale. La decisione richiede motivazione specifica sui presupposti.
Effetti estintivi e iscrizioni nel casellario
Il perdono giudiziale produce l'estinzione del reato. Resta tuttavia un'iscrizione nel casellario giudiziale, accessibile soltanto a determinate autorità: la condanna non compare nei certificati ordinari richiesti dal minore o da terzi privati, garantendo che il beneficio non si traduca in una macchia visibile sul piano sociale e professionale. L'effetto estintivo è subordinato all'assenza di applicazioni precedenti del beneficio: il perdono è di norma applicabile una sola volta, salvo casi tassativi.
Il rilievo dell'art. 112 oggi
Come per altre disposizioni novellatrici, il valore operativo dell'art. 112 risiede nel testo dell'art. 19 R.D.L. 1404/1934 quale risulta dalla riscrittura del 1981 e dalle eventuali successive modifiche. La consultazione applicativa va quindi orientata al testo vigente di quest'ultima norma, mentre l'art. 112 conserva valore di documentazione storico-genetica.
Domande frequenti
Cos'è il perdono giudiziale?
È una causa di estinzione del reato applicabile esclusivamente nei procedimenti penali a carico di minorenni, prevista dall'art. 19 R.D.L. 1404/1934 come novellato dall'art. 112 L. 689/1981. Permette al tribunale per i minorenni di non procedere alla condanna quando la pena prevedibile non supera certe soglie e vi è prognosi favorevole.
Quando può essere applicato il perdono giudiziale?
Sia in sede di valutazione ex art. 14 R.D.L. 1404/1934 (decisione di non rinvio a giudizio), sia nel successivo giudizio dibattimentale. La doppia finestra applicativa consente al filtro processuale di operare al primo momento utile.
Il perdono giudiziale lascia tracce nel casellario?
Sì, è iscritto nel casellario giudiziale ma non compare nei certificati ordinari richiesti dal minore o da terzi privati. L'accesso è limitato a determinate autorità, in coerenza con la finalità tutelativa del beneficio.
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