- Norma di novellazione: sostituisce gli articoli 163 (sospensione condizionale), 175 (non menzione) e 237 (cauzione di buona condotta) del codice penale.
- Per l'art. 163 c.p.: ampliamento dei presupposti della sospensione condizionale, con soglie differenziate per minori, giovani adulti e ultrasettantenni.
- Per l'art. 175 c.p.: rimodulazione del beneficio della non menzione della condanna nel certificato del casellario.
- Per l'art. 237 c.p.: riforma della misura di sicurezza patrimoniale della cauzione di buona condotta.
- Disposizione storica del 1981 che ha modellato il sistema delle misure premiali e di sicurezza, oggetto poi di ulteriori interventi novellatori.
Testo dell'articoloVigente
Art. 104 L. 689/1981 — Nuovo testo degli articoli 163 , 175 e 237 del codice penale
L. 24 novembre 1981, n. 689 — testo aggiornato
Gli articoli 163 , 175 e 237 del codice penale sono sostituiti dai seguenti: "Art.
163. – (Sospensione condizionale della pena). – Nel pronunciare sentenza di condanna alla reclusione o all'arresto per un tempo non superiore a due anni, ovvero a pena pecuniaria che, sola o congiunta alla pena detentiva e ragguagliata a norma dell'articolo 135, sia equivalente ad una pena privativa della libertà personale per un tempo non superiore, nel complesso, a due anni, il giudice può ordinare che l'esecuzione della pena rimanga sospesa per il termine di cinque anni se la condanna è per delitto e di due anni se la condanna è per contravvenzione. Se il reato è stato commesso da un minore degli anni diciotto, la sospensione può essere ordinata quando si infligga una pena restrittiva della libertà personale non superiore a tre anni, ovvero una pena pecuniaria che, sola o congiunta alla pena detentiva e ragguagliata a norma dell'articolo 135, sia equivalente ad una pena privativa della libertà personale per un tempo non superiore, nel complesso, a tre anni. Se il reato è stato commesso da persona di età superiore agli anni diciotto ma inferiore agli anni ventuno o da chi ha compiuto gli anni settanta, la sospensione può essere ordinata quando si infligga una pena restrittiva della libertà personale non superiore a due anni e sei mesi ovvero una pena pecuniaria che, sola o congiunta alla pena detentiva e ragguagliata a norma dell'articolo 135, sia equivalente ad una pena privativa della libertà personale per un tempo non superiore, nel complesso, a due anni e sei mesi". "Art.
175. – (Non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale). – Se, con una prima condanna, è inflitta una pena detentiva non superiore a due anni, ovvero una pena pecuniaria non superiore a un milione, il giudice, avuto riguardo alle circostanze indicate nell'articolo 133, può ordinare in sentenza che non sia fatta menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale, spedito a richiesta di privati, non per ragione di diritto elettorale. La non menzione della condanna può essere altresì concessa quando è inflitta congiuntamente una pena detentiva non superiore a due anni ed una pena pecuniaria che, ragguagliata a norma dell'articolo 135 e cumulata alla pena detentiva, priverebbe complessivamente il condannato della libertà personale per un tempo non superiore a trenta mesi. Se il condannato commette successivamente un delitto, l'ordine di non fare menzione della condanna precedente è revocato. Le disposizioni di questo articolo non si applicano quando alla condanna conseguono pene accessorie". "Art.
237. – (Cauzione di buona condotta). – La cauzione di buona condotta è data mediante il deposito, presso la Cassa delle ammende, di una somma non inferiore a lire duecentomila, né superiore a lire quattro milioni. In luogo del deposito, è ammessa la prestazione di una garanzia mediante ipoteca o anche mediante fideiussione solidale. La durata della misura di sicurezza non può essere inferiore a un anno, né superiore a cinque, e decorre dal giorno in cui la cauzione fu prestata".
Commento
L'art. 104 della L. 689/1981 è una norma di novellazione del codice penale: non detta nuove regole autonome ma riscrive integralmente tre disposizioni codicistiche, gli articoli 163, 175 e 237. La tecnica della novellazione, tipica della legislazione di riforma degli anni Settanta-Ottanta, fa sì che il contenuto sostanziale di queste norme oggi viva nel codice penale, mentre l'art. 104 conserva valore essenzialmente storico e di documentazione della genesi.
La sostituzione dell'art. 163 c.p. sulla sospensione condizionale
Il nuovo art. 163 c.p. introdotto nel 1981 ridisegna l'istituto cardine della sospensione condizionale della pena, fissando in via generale il limite di due anni di reclusione o arresto (o pena pecuniaria equivalente per ragguaglio ex art. 135 c.p.) come soglia oltre la quale il beneficio non può essere concesso. Sono previsti limiti differenziati e più favorevoli per minori (tre anni), giovani adulti tra 18 e 21 anni e ultrasettantenni (due anni e sei mesi). La durata della sospensione resta fissata in cinque anni per i delitti e due anni per le contravvenzioni. Il testo è stato successivamente modificato da numerosi interventi legislativi che hanno ampliato presupposti (sospensione c.d. breve) e condizionato il beneficio ad obblighi riparatori.
La sostituzione dell'art. 175 c.p. sulla non menzione della condanna
L'art. 175 c.p., come novellato, regola il beneficio della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale richiesto da privati. Il beneficio mira a evitare che condanne minori o risalenti compromettano le opportunità di reinserimento sociale del condannato, in particolare nel mondo del lavoro. La norma fissa i presupposti (limiti di pena, assenza di precedenti significativi) e collega il beneficio a una valutazione discrezionale del giudice sul futuro comportamento del condannato.
La sostituzione dell'art. 237 c.p. sulla cauzione di buona condotta
L'art. 237 c.p., come riscritto, disciplina la cauzione di buona condotta, misura di sicurezza patrimoniale di matrice ottocentesca rivisitata dalla riforma. Si tratta di una garanzia che il giudice può imporre in casi tassativamente previsti per assicurare che il soggetto si astenga dal commettere ulteriori illeciti per un determinato periodo. La misura ha avuto applicazione marginale nella prassi e oggi conserva un rilievo essenzialmente residuale.
Il valore odierno dell'art. 104
Dal punto di vista applicativo, le disposizioni rilevanti sono quelle codicistiche risultanti dalla novellazione (e dalle successive ulteriori modifiche). L'art. 104 conserva utilità interpretativa nei rari casi in cui sia necessario ricostruire la genesi storica delle norme o individuare la formulazione originaria del 1981 a fini di diritto intertemporale. La consultazione operativa deve sempre orientarsi al testo vigente degli articoli 163, 175 e 237 c.p. quale risulta dalla stratificazione delle riforme.
Inquadramento sistematico: la riforma del 1981
La L. 689/1981 rappresenta lo snodo storico in cui il legislatore italiano ha avviato la grande riforma del sistema sanzionatorio penale, introducendo le pene sostitutive, ridisegnando misure premiali e ridefinendo l'apparato delle misure di sicurezza. L'art. 104 si inserisce in questa logica complessiva: incidere sul codice penale per allinearlo alla nuova filosofia sanzionatoria fondata sulla differenziazione delle risposte e sulla centralità del reinserimento.
Domande frequenti
L'art. 104 L. 689/1981 detta una disciplina autonoma?
No. Si tratta di una norma di novellazione che ha sostituito gli articoli 163, 175 e 237 del codice penale. La disciplina applicabile è quella oggi vigente di tali articoli, quale risulta dalla riforma del 1981 e dalle successive modifiche.
Cosa è cambiato nell'art. 163 c.p. con la riforma del 1981?
La novellazione ha ridisegnato la sospensione condizionale fissando in via generale il limite biennale di pena, con soglie più ampie per minori, giovani adulti e ultrasettantenni, e definendo durate differenziate per delitti e contravvenzioni.
La cauzione di buona condotta dell'art. 237 c.p. è ancora applicata?
La misura conserva un rilievo essenzialmente residuale nella prassi attuale, ma resta formalmente in vigore nel testo novellato dalla L. 689/1981, applicabile nei casi tassativamente previsti dal codice.
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